IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la determinazione AIFA n. 948 del  10  giugno  2013,  con  il
quale la societa' EG S.P.A. e' stata  autorizzata  all'immissione  in
commercio del medicinale KENEIL; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III  Quater  n.  1415  del  5
febbraio 2014, con cui la  suddetta  determinazione  n.  948/2013  e'
stata  parzialmente  annullata,  unitamente  agli   atti   e   pareri
presupposti; 
  Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III Quater, n. 8996/2014, che
ha accolto il ricorso in ottemperanza; 
  Visto il parere della Commissione consultiva Tecnico - Scientifica,
reso nella seduta del  21-23  ottobre  2014,  che  ha  confermato  la
classificazione del farmaco KENEIL in fascia C; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 6346  del  22  dicembre
2014, che ha confermato in appello  la  sentenza  del  TAR  Lazio  n.
1415/2014; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica,
reso  nella  seduta  del  16-18  febbraio  2015,  che,   in   riforma
dell'A.I.C.,  ha  approvato  le   modifiche   apportate   al   foglio
illustrativo del farmaco KENEIL e le limitazioni all'uso  nella  sola
terapia di mantenimento, che rendono la  disponibilita'  del  farmaco
non vantaggiosa per il servizio sanitario  nazionale,  disponendo  la
classificazione  in  fascia  C/RR,  anche  in  considerazione   della
presenza di numerose alternative gia' in commercio che meglio coprono
i molteplici schemi terapeutici necessari per  il  corretto  utilizzo
del farmaco; 
  Visti gli stampati  allegati  che  costituiscono  parte  integrante
della presente determinazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  KENEIL   nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
  Confezioni: 
  «600 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037015 (in base 10) 157B2R (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C; 
  «600 mg compresse rivestite con film»  50  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037027 (in base 10) 157B33 (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C; 
  «600 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037039 (in base 10) 157B3H (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C; 
  «800 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037041 (in base 10) 157B3K (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C; 
  «800 mg compresse rivestite con film»  50  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037054 (in base 10) 157B3Y (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C; 
  «800 mg compresse rivestite con film»  60  compresse  divisibili  -
A.I.C. n. 039037066 (in base 10) 157B4B (in  base  32)  -  Classe  di
rimborsabilita' C.