IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Visto il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 12  settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, come modificato dall'art. 1, comma  497,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 2014,  n.  190  (legge  di  stabilita'  2015),  che
prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno, per
un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2015,  dei  pagamenti
sostenuti dagli enti  locali  per  debiti  in  conto  capitale  certi
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, connessi a spese
ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512, o per i  quali
sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
il predetto  termine,  nonche'  dei  pagamenti  di  debiti  in  conto
capitale riconosciuti alla data  del  31  dicembre  2013  ovvero  che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data; 
  Visti il secondo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto  legge
n. 133 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 497, lettera  c),
della legge n. 190 del 2014, e il terzo periodo del medesimo comma  6
i quali prevedono che, ai fini della distribuzione dell'importo di 40
milioni di euro tra i singoli enti locali, i  comuni  e  le  province
comunichino,          mediante          il          sito          web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 28  febbraio  2015,  gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di  cui
al citato comma 5 del medesimo art. 4 e che, ai fini del riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine; 
  Visto l'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge n.
133  del  2014  che  dispone   che,   sulla   base   delle   predette
comunicazioni,  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 15  marzo  2015,  sono  individuati  per
ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti
da escludere dal patto di stabilita' interno nel 2015; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Visto l'art. 1, comma 466, primo  capoverso  e  primo  periodo  del
secondo capoverso del punto 1), della legge di stabilita'  2015,  che
prevede che per l'anno 2015, nel saldo di cassa di cui  alla  lettera
a) del comma 463 del medesimo art. 1, non  rilevano  per  un  importo
complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a  debiti  in
conto capitale delle regioni non estinti alla data  del  31  dicembre
2013 che  siano  certi  liquidi  ed  esigibili  e  connessi  a  spese
ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101  a  2138  (escluse  le
spese concernenti la sanita'), o per i quali sia stata emessa fattura
o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine ovvero
riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento  di
legittimita' entro la medesima data; con riferimento  a  quest'ultima
fattispecie il comma 466 precisa che ai fini  dei  saldi  di  cui  al
comma 463,  non  rilevano  gli  impegni  assunti  per  consentire  il
pagamento del debito; 
  Visto l'art. 1, comma 466, secondo  e  terzo  periodo  del  secondo
capoverso del punto 1), della legge n. 190 del 2014, che prevede che,
ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le  singole  regioni,
le medesime comunicano al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
mediante il sito  web  «http://certificazionecrediti.mef.gov.it»  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio  del  28  febbraio  2015,  gli  spazi  finanziari  di  cui
necessitano per sostenere nel  2015  i  pagamenti  di  cui  al  primo
capoverso del punto 1) del medesimo comma  466  e  che  ai  fini  del
riparto, si considerano solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il
predetto termine; 
  Visto l'art. 1, comma 466, ultimo periodo del secondo capoverso del
punto 1), della legge n. 190 del 2014 che dispone che con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle  predette
comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati  per  ciascuna
regione,  su  base  proporzionale,  gli  importi  dei  pagamenti   da
escludere dal saldo di cassa di cui alla lettera a) del comma 463; 
  Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute entro  la
predetta data del 28 febbraio 2015, la richiesta di spazi  finanziari
da parte degli  enti  territoriali  interessati  per  far  fronte  ai
pagamenti di debiti di parte capitale di cui all'art. 4, comma 5, del
decreto legge n. 133 del 2014 e dell'art. 1,  comma  466,  punto  1),
della legge n.  190  del  2014,  ammonta  complessivamente  a  343,76
milioni di euro, di cui 234,98 milioni di euro richiesti dai  comuni,
44,42 milioni di euro richiesti dalle province, 0,1 milioni  di  euro
richiesti  dalle  citta'  metropolitane  e  64,26  milioni  di   euro
richiesti dalle regioni; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  al  richiamato  comma  6  dell'art.  4  del
decreto legge n. 133 del 2014 e al comma 466, punto 1),  dell'art.  1
della legge n. 190 del 2014, all'emanazione del decreto  ministeriale
per la ripartizione degli spazi finanziari di cui alla citate norme; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Agli  enti  locali  che  hanno  effettuato  richiesta  di  spazi
finanziari ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'art.  4  del
decreto legge n. 133 del 2014, sono  attribuiti,  nei  limiti  di  40
milioni complessivi, spazi  finanziari  per  sostenere  pagamenti  di
debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31
dicembre 2013 o per i quali sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' di debiti
in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013  ovvero
che presentavano i requisiti per il  riconoscimento  di  legittimita'
entro la medesima data, in  misura  pari  al  14,3  per  cento  delle
richieste effettuate. L'importo  dei  suddetti  spazi  finanziari  e'
attribuito a ciascun ente  locale  proporzionalmente  alle  richieste
pervenute. 
  2. Alle regioni che hanno effettuato richiesta di spazi  finanziari
ai sensi del secondo periodo  del  secondo  capoverso  del  punto  1)
dell'art. 1  del  comma  466  della  legge  n.  190  del  2014,  sono
attribuiti, nei limiti di 60 milioni  complessivi,  spazi  finanziari
per sostenere i pagamenti di debiti in conto capitale certi,  liquidi
ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 o per i quali  sia  stata
emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonche' riconosciuti alla data del 31 dicembre  2013  o  che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data, in misura pari al 93,3 per  cento  delle  richieste
effettuate. L'importo dei suddetti spazi finanziari e'  attribuito  a
ciascuna regione proporzionalmente alle richieste pervenute. 
  3. Gli importi degli spazi finanziari  di  cui  ai  commi  1  e  2,
attribuito a ciascun ente territoriale sono indicati  nelle  allegate
tabelle che costituiscono parte integrante  del  presente  decreto  e
trovano  evidenza  nel  prospetto  del  monitoraggio  del  patto   di
stabilita' interno 2015. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 marzo 2015 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Franco