La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che: Visto il decreto del Presidente della regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania; Visto il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria; Visto il decreto del Presidente della regione Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Marche n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche; Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia; Visto il decreto del Presidente della regione Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015; Visto il decreto del Presidente della regione Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria; Visto il decreto del Presidente della regione Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto; Visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonche' gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"; g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"; i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario"; l) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, "Legge elettorale" come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3; m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria; n) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori"; o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante "Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5; p) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7; q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale"; r) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2; s) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale", come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1; t) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale; considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste per il giorno 31 maggio 2015, e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui e' previsto un eventuale turno di ballottaggio. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.