La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza
dei servizi radiotelevisivi 
Premesso che: 
  con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono  state
fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per  l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni  a  statuto
ordinario, nonche' dei consigli circoscrizionali con eventuale  turno
di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015; 
  con decreto del presidente  della  regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state  fissate  per  il  giorno  10
maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per  il  giorno
24 maggio 2015; 
  con decreto n.  3/G/2015  dell'assessore  regionale  alla  funzione
pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state  fissate  per
il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali; 
  con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n.
29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015
le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e  dei  consigli
comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14  giugno
2015; 
  con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n.
77 del 13 marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e  1°
giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei
consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14
e 15 giugno 2015; 
  con decreto del  presidente  della  regione  autonoma  della  Valle
d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno
10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e
dei consigli comunali con eventuale  turno  di  ballottaggio  per  il
giorno 24 maggio 2015; 
Visti: 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla Rai  e
di disciplinare direttamente le "tribune", gli articoli l e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo  3  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e  radiofonici,  approvato  con  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.
28, e successive modifiche; l'articolo  1,  comma  3,  della  vigente
Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai;  gli  Atti
di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997,  il  30
luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e successive modifiche; 
  d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215,  recante  "Disposizioni
per promuovere il riequilibrio delle  rappresentanze  di  genere  nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; 
  e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,
n. 570, recante il "Testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; 
  f) vista la legge 7 giugno 1991, n.  182,  recante  "Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali"; 
  g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante  "Elezione  diretta
del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale" ; 
  h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante  il
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 
  i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige"; 
  j)  visto  il  decreto  del  Presidente  della   regione   autonoma
Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il "Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione  ed  elezione  degli  organi
delle amministrazioni  comunali,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013"; 
  k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante "Modifica dell'articolo
13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1"; 
  l) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  27  marzo
1968, n. 20, recante la "Legge  elettorale  regionale"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,
n. 14, recante "Norme per le elezioni comunali nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49"; 
  n) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  21  aprile
1999, n. 10,  recante  "Norme  in  materia  di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995,  n.
14"; 
  o) vista la legge della regione  Friuli-Venezia  Giulia  10  maggio
1999, n. 13, recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  elezione
degli  organi  degli  enti   locali,   nonche'   disposizioni   sugli
adempimenti in materia elettorale"; 
  p) vista la legge della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  15  marzo
2001, n. 9, recante "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  elezioni
comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni  alla  legge
regionale n. 49 del 1995"; 
  q) vista la legge della regione Friuli-Venezia  Giulia  5  dicembre
2013, n. 19, recante "Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche
alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali"; 
  r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna,
approvato  con  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3   e
successive modifiche; 
  s) vista la legge della regione Sardegna 17  gennaio  2005,  n.  2,
recante "Indizione delle elezioni comunali e provinciali"; 
  t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo
Statuto della Regione siciliana; 
  u) visto il decreto  del  presidente  della  Regione  siciliana  20
agosto 1960, n.  3,  modificato  con  decreto  del  presidente  della
Regione siciliana 15 aprile 1970, n.  l,  recante  "Approvazione  del
Testo Unico delle leggi per l'elezione dei  consigli  comunali  nella
Regione siciliana"; 
  v) vista la legge della Regione siciliana  3  giugno  2005,  n.  7,
recante "Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali"; 
  w) vista la legge della Regione siciliana  5  aprile  2011,  n.  6,
recante "Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali"; 
  x) vista la legge della Regione siciliana 10  aprile  2013,  n.  8,
recante "Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere"; 
  y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio  1995,  n.
4, recante "Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali",  come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34; 
  z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre  1997,  n.
34, recante "Elezione diretta del  sindaco,  del  vicesindaco  e  del
consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature
elettroniche", come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23
novembre 2009 , n. 39; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   Rai   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l. 
  3. Le trasmissioni Rai relative alla  presente  tornata  elettorale
hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e
programmate a cura della  Testata  Giornalistica  Regionale  ove  sia
previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.