L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici»,  di  seguito
Testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative»; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
«Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali»; 
  Vista la delibera n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,  recante
«Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e
istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti   televisive
nazionali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante «Testo unico  delle  leggi  per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
  Vista la legge 7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»; 
  Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  «Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 501; 
  Vista la delibera n. 560/14/CONS  del  28  novembre  2014,  recante
«Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento  di   organizzazione   e
funzionamento dell'Autorita'»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  «Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 con il
quale  sono  state  fissate  per  il  giorno  31   maggio   2015   le
consultazioni per l'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei  consigli
comunali, e per  il  giorno  14  giugno  2015  l'eventuale  turno  di
ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni; 
  Visto lo Statuto speciale della regione  autonoma  della  Sardegna,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; 
  Vista la legge della regione autonoma  della  Sardegna  17  gennaio
2005,  n.  2,  recante   «Indizione   delle   elezioni   comunali   e
provinciali»; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  regione  autonoma  della
Sardegna n. 29 del 31 maggio 2015, con il quale si  e'  provveduto  a
fissare per  il  giorno  31  maggio  2015,  con  eventuale  turno  di
ballottaggio al 14 giugno 2015, la data delle elezioni comunali nella
regione Sardegna; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  recante  lo
Statuto della regione siciliana; 
  Visto il decreto del Presidente della regione siciliana  20  agosto
1960, n. 3, modificato  con  decreto  del  Presidente  della  regione
siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico
delle leggi  per  l'elezione  dei  consigli  comunali  nella  regione
siciliana»; 
  Vista la legge regionale della regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7,
recante «Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  regione
siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; 
  Vista la legge regionale della regione siciliana 5 aprile 2011,  n.
6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali»; 
  Vista la legge regionale della regione siciliana 10 aprile 2013, n.
8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di
genere»; 
  Vista la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014,  n.
8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e  delle  citta'
metropolitane»; 
  Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie  locali  e  della
funzione pubblica della regione siciliana n. 84 del 1°  aprile  2015,
con il quale e' stata fissata  per  il  giorno  31  maggio  2015  con
prosieguo il 1° giugno seguente la data del voto per le elezioni  dei
sindaci  e  dei  consigli  comunali,  nonche'  per   l'elezione   del
Presidente di circoscrizione  e  del  consiglio  circoscrizionale  di
Villadoro, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 14 e 15
giugno seguenti; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27  marzo  1968,
n. 20, recante «Legge elettorale regionale»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15  marzo  2001,
n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49/1995»; 
  Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
  Visto il decreto n. 3/G/2015  del  17  marzo  2015,  con  il  quale
l'Assessore  regionale  alla  funzione  pubblica,  autonomie  locali,
coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato  alla
Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato  per
il 31 maggio 2015 la data per le elezioni dei sindaci e dei  consigli
comunali; 
  Tenuto conto  che  le  consultazioni  per  l'elezione  diretta  dei
sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione dei  consigli
circoscrizionali sono state fissate per  il  giorno  di  domenica  31
maggio 2015 e che l'elenco dei Comuni interessati dal  voto  e'  reso
disponibile  sul  sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni: www.agcom.it; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle campagne
per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli  comunali,  nonche'
dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio  2015,
con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno  14  giugno
2015, e si applicano nei confronti  delle  emittenti  che  esercitano
l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora  privata  e  della
stampa quotidiana e periodica negli ambiti  territoriali  interessati
dalla consultazione. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali
nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di  cui  al
precedente comma 1. 
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo
per  le  emittenti  nazionali  private  l'obbligo  del  rispetto  dei
principi  generali  in  materia  di  informazione  e  di  tutela  del
pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo  Unico  dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge  22  febbraio
2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In
particolare, nei telegiornali  e  nei  programmi  di  approfondimento
informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione
di  opinioni  e  valutazioni   politico-elettorali   attinenti   alle
consultazioni oggetto  del  presente  provvedimento,  sono  tenuti  a
garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai  diversi  soggetti
politici competitori. 
  5. Le disposizioni di cui  al  presente  provvedimento  cessano  di
avere efficacia  alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione
relativo alle consultazioni di cui al comma 1.