L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», di seguito Testo unico; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative»; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»; Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante «Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 501; Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'»; Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 con il quale sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, e per il giorno 14 giugno 2015 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni; Visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «Indizione delle elezioni comunali e provinciali»; Visto il decreto del Presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 maggio 2015, con il quale si e' provveduto a fissare per il giorno 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio al 14 giugno 2015, la data delle elezioni comunali nella regione Sardegna; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione siciliana»; Vista la legge regionale della regione Sicilia 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; Vista la legge regionale della regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»; Vista la legge regionale della regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»; Vista la legge regionale della regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle citta' metropolitane»; Visto il decreto dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della regione siciliana n. 84 del 1° aprile 2015, con il quale e' stata fissata per il giorno 31 maggio 2015 con prosieguo il 1° giugno seguente la data del voto per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione del Presidente di circoscrizione e del consiglio circoscrizionale di Villadoro, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 14 e 15 giugno seguenti; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante «Legge elettorale regionale»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»; Visto il decreto n. 3/G/2015 del 17 marzo 2015, con il quale l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile della regione Friuli-Venezia Giulia ha fissato per il 31 maggio 2015 la data per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali; Tenuto conto che le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali sono state fissate per il giorno di domenica 31 maggio 2015 e che l'elenco dei Comuni interessati dal voto e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonche' dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il giorno 14 giugno 2015, e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente a livello nazionale o in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, resta fermo per le emittenti nazionali private l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 3 e 7 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nella legge 22 febbraio 2000, n. 28 e nei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorita'. In particolare, nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a garantire la piu' ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori. 5. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.