L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  "Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica"; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  "Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali"; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo
unico dei servizi di media audiovisivi  e  radiofonici",  di  seguito
Testo unico; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi"; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
"Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa"; 
  Vista la delibera n.  243/10/CSP  del  15  novembre  2010,  recante
"Criteri per la vigilanza sul  rispetto  del  pluralismo  politico  e
istituzionale  nei  telegiornali  diffusi   dalle   reti   televisive
nazionali"; 
  Vista la delibera  n.  22/06/CSP  del  1°  febbraio  2006,  recante
"Disposizioni applicative delle  norme  e  dei  principi  vigenti  in
materia di comunicazione politica e parita' di accesso  ai  mezzi  di
informazione nei periodi non elettorali"; 
  Vista la delibera n. 560/14/CONS  del  28  novembre  2014,  recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento  di   organizzazione   e
funzionamento dell'Autorita'"; 
  Vista la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  Vista la legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  "Norme  per
l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale"; 
  Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante  "Nuove  norme  per
l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario"; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n.  131,  recante  "Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3"; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  "Disposizioni  di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; 
  Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario n.  1520  della  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui  disposizioni
rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata
legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante  "Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'art. 1, comma 501; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante  "Disposizioni
urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali  ed
amministrative"; 
  Vista la circolare del Ministero  dell'interno  n.  9/2015  del  24
marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale  19  marzo  2015  di
fissazione al 31 maggio 2015 della  data  di  svolgimento  del  turno
annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a  Statuto
ordinario, ricordando che per la stessa data le regioni sono invitate
ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi; 
  Vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005 n. 1,
recante lo Statuto della regione Liguria; 
  Vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013,  n.
1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria  3
maggio 2005, n. 1 (Statuto della  regione  Liguria)  sul  numero  dei
consiglieri e degli assessori"; 
  Vista la legge statutaria della regione Veneto 17 aprile  2012,  n.
1, recante lo Statuto della regione Veneto; 
  Vista la legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5,  recante
"Norme per l'elezione del Presidente della  Giunta  e  del  Consiglio
regionale"; 
  Vista la legge regionale del Veneto 27 gennaio 2015, n. 1,  recante
"Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012,  n.  5  "Norme  per
l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"; 
  Vista la legge statutaria della regione  Toscana  19  luglio  2004,
recante lo Statuto della regione Toscana; 
  Vista la legge regionale della Toscana 23  dicembre  2004,  n.  74,
recante "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per
il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente  della  Giunta
regionale della Toscana, in applicazione  della  legge  regionale  26
settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Giunta regionale"; 
  Vista la legge regionale della Toscana 26 settembre  2014,  n.  51,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della Giunta regionale"; 
  Vista la legge statutaria della regione Marche 8 marzo 2005, n.  1,
recante lo Statuto della regione Marche; 
  Vista la legge regionale delle Marche  16  dicembre  2004,  n.  27,
recante "Norme per l'elezione del Consiglio e  del  Presidente  della
Giunta regionale", come modificato dalla legge regionale delle Marche
20 febbraio 2015, n. 5; 
  Vista la legge statutaria della regione Umbria 16 aprile  2005,  n.
21, recante lo Statuto della regione Umbria; 
  Vista la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2,  recante
"Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale"; 
  Vista la legge  regionale  dell'Umbria  23  febbraio  2015,  n.  4,
recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio
2010, n. 2 (Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del
Presidente della Giunta regionale)"; 
  Vista la legge statutaria della regione Campania 28 maggio 2009, n.
6, recante lo Statuto della regione Campania; 
  Vista la legge regionale  della  Campania  27  marzo  2009,  n.  4,
recante "Legge elettorale"; 
  Vista la legge regionale della Campania  6  febbraio  2015,  n.  3,
recante "Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale  27
marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)"; 
  Vista la legge statutaria della regione Puglia 12 maggio  2004,  n.
7, recante lo Statuto della regione Puglia; 
  Vista la legge regionale  della  Puglia  28  gennaio  2005,  n.  2,
recante  "Norme  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale   e   del
Presidente della  Giunta  regionale",  come  modificata  dalla  legge
regionale 10 marzo 2015, n. 7; 
  Visto il decreto del Prefetto  della  Provincia  di  Genova  del  1
aprile 2015, con il quale, acquisita, in data 1 aprile 2015, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108,  l'intesa
con  il  Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Genova,  nella  cui
circoscrizione sono compresi  i  comuni  della  regione,  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta
circolare del Ministro dell'interno n. 9 del 24 marzo  2015,  con  la
quale e' stato evidenziato che nella regione  Liguria  alla  adozione
dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali  ed  alla
determinazione  dell'assegnazione  dei  seggi   alle   circoscrizioni
elettorali provvedera' il Prefetto del capoluogo di regione  a  norma
del citato art. 10, comma 2, lett. f), della legge n. 131/2003; 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  del  Veneto
n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Veneto n. 30 del 27 marzo  2015,  con  il  quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale del Veneto nel giorno di domenica 31 maggio 2015; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della
Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Toscana n. 20 del 10 aprile medesimo, con il quale sono
stati  convocati  i  comizi  per  l'elezione  del  Presidente  e  del
Consiglio regionale della Toscana nel giorno di  domenica  31  maggio
2015 e nel giorno di domenica 14 giugno 2015 per l'eventuale turno di
ballottaggio; 
  Visto il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n.
121 del 3 aprile 2015,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, con il quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale delle Marche nel giorno di domenica 31 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale  dell'Umbria
n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della
regione Umbria n. 20 dell'11 aprile seguente, con il quale sono stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale dell'Umbria nel giorno di domenica 31 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della Giunta regione Campania n. 60
del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della  regione
Campania n. 23 del  9  aprile  medesimo,  con  il  quale  sono  stati
convocati i comizi per l'elezione  del  Presidente  e  del  Consiglio
regionale della Campania nel giorno di domenica 31 maggio 2015; 
  Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199  del  7
aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia
n. 47 del 7 aprile medesimo, con il  quale  sono  stati  convocati  i
comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale  della
Puglia nel giorno di domenica 31 maggio 2015; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  Parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai
sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate  a
dare   concreta    attuazione    ai    principi    del    pluralismo,
dell'imparzialita',  dell'indipendenza,  dell'obiettivita'  e   della
completezza  del  sistema   radiotelevisivo,   nonche'   ai   diritti
riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5  della  legge  22
febbraio 2000, n.  28,  si  riferiscono  alle  consultazioni  per  le
elezioni del  Presidente  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio
regionale delle regioni Liguria,  Veneto,  Toscana,  Marche,  Umbria,
Campania e Puglia fissate per il giorno  31  maggio  2015  e  per  il
giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui e'  previsto
un turno di ballottaggio e si applicano nei confronti delle emittenti
che esercitano l'attivita' di  radiodiffusione  televisiva  e  sonora
privata e della stampa quotidiana e periodica. 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni  elettorali,  saranno  applicate  le  disposizioni   di
attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28,  relative  a  ciascun
tipo di consultazione. 
  3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento  hanno  effetto
dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia
alla  mezzanotte  dell'ultimo  giorno  di  votazione  relativo   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente in ambiti  territoriali  nei  quali  non  e'
prevista alcuna consultazione elettorale di cui al  precedente  comma
1.