L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione del Consiglio del 15 aprile 2015; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica"; Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica"; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di seguito Testo unico; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"; Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il "Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa"; Vista la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali"; Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante "Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali"; Vista la delibera n. 560/14/CONS del 28 novembre 2014, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita'"; Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale"; Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario"; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3"; Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione"; Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015)" e, in particolare, l'art. 1, comma 501; Visto il decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative"; Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi; Vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005 n. 1, recante lo Statuto della regione Liguria; Vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori"; Vista la legge statutaria della regione Veneto 17 aprile 2012, n. 1, recante lo Statuto della regione Veneto; Vista la legge regionale del Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"; Vista la legge regionale del Veneto 27 gennaio 2015, n. 1, recante "Modifiche della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale"; Vista la legge statutaria della regione Toscana 19 luglio 2004, recante lo Statuto della regione Toscana; Vista la legge regionale della Toscana 23 dicembre 2004, n. 74, recante "Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"; Vista la legge regionale della Toscana 26 settembre 2014, n. 51, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"; Vista la legge statutaria della regione Marche 8 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della regione Marche; Vista la legge regionale delle Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale", come modificato dalla legge regionale delle Marche 20 febbraio 2015, n. 5; Vista la legge statutaria della regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21, recante lo Statuto della regione Umbria; Vista la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale"; Vista la legge regionale dell'Umbria 23 febbraio 2015, n. 4, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)"; Vista la legge statutaria della regione Campania 28 maggio 2009, n. 6, recante lo Statuto della regione Campania; Vista la legge regionale della Campania 27 marzo 2009, n. 4, recante "Legge elettorale"; Vista la legge regionale della Campania 6 febbraio 2015, n. 3, recante "Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)"; Vista la legge statutaria della regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7, recante lo Statuto della regione Puglia; Vista la legge regionale della Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale", come modificata dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7; Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 1 aprile 2015, con il quale, acquisita, in data 1 aprile 2015, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, l'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Genova, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria nel giorno di domenica 31 maggio 2015, giusta circolare del Ministro dell'interno n. 9 del 24 marzo 2015, con la quale e' stato evidenziato che nella regione Liguria alla adozione dei decreti relativi all'indizione delle elezioni regionali ed alla determinazione dell'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali provvedera' il Prefetto del capoluogo di regione a norma del citato art. 10, comma 2, lett. f), della legge n. 131/2003; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto nel giorno di domenica 31 maggio 2015; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 62 del 10 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 10 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana nel giorno di domenica 31 maggio 2015 e nel giorno di domenica 14 giugno 2015 per l'eventuale turno di ballottaggio; Visto il decreto del Presidente di Giunta regionale delle Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 29 del 9 aprile seguente, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche nel giorno di domenica 31 maggio 2015; Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 20 dell'11 aprile seguente, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria nel giorno di domenica 31 maggio 2015; Visto il decreto del Presidente della Giunta regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 9 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania nel giorno di domenica 31 maggio 2015; Visto il decreto del Presidente della regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 47 del 7 aprile medesimo, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia nel giorno di domenica 31 maggio 2015; Effettuate le consultazioni con la Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia fissate per il giorno 31 maggio 2015 e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui e' previsto un turno di ballottaggio e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attivita' di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. 2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione. 3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento hanno effetto dalla convocazione dei comizi elettorali e cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1. 4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.