IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 15, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le modalita' e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno; Visto il comma 16, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che in attesa del decreto di cui all'art. 3, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, i criteri e le modalita' di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui, sono definiti, attraverso un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri: 1) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione; 2) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo; 3) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a consentire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto; Visto il comma 4-bis dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria - cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 285 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011; Visto il comma 17, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, puo' essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2014, di esclusione della regione Campania dalla sperimentazione, che all'art. 1, comma 4, prevede che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, si applicano alla regione Campania con riferimento al riaccertamento straordinario dei residui effettuato alla data del 31 dicembre 2013 ai fini della predisposizione del rendiconto 2013; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 febbraio 2015; Decreta: Art. 1 Definizione di maggiore disavanzo 1. In caso di disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo si intende: a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, e' positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato nel rendiconto 2014» del prospetto di cui all'allegato 5/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 2. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione risultante alla data del 1° gennaio 2012, si intende: a) l'importo del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilita', agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, e' positivo o pari a 0; b) la differenza algebrica tra il disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2012, determinato dopo avere dato copertura al fondo svalutazione crediti, successivamente rinominato fondo crediti di dubbia esigibilita', agli eventuali ulteriori accantonamenti, e alle quote del risultato a destinazione vincolata, e il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto 2011, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2011, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 3. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2012 determinando un disavanzo di amministrazione, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2012, si intende la sommatoria dei seguenti importi determinati sulla base delle risultanze del riaccertamento straordinario: a) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi definitivamente cancellati, se positiva; b) la differenza tra i residui attivi e i residui passivi reimputati agli esercizi successivi al 2012, se positiva; c) l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2012; d) gli accantonamenti di quote del risultato di amministrazione effettuati in attuazione della disciplina sperimentale; e) le quote del risultato di amministrazione vincolate a seguito della cancellazione di residui passivi di cui alla lettera a). 4. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se presenta un importo negativo, per maggiore disavanzo di amministrazione alla data del 1° gennaio 2014, si intende: a) l'importo della voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, e' positivo o pari a 0; b) la differenza tra la voce «totale parte disponibile» e la voce «risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013 determinato nel rendiconto 2013» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui concernente il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014, se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013, determinato in sede di rendiconto, e' negativo. 5. Per la regione Campania, che ai fini del riaccertamento straordinario dei residui e' considerata una regione che ha partecipato alla sperimentazione, ed ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 31 dicembre 2013 determinando un disavanzo di amministrazione risultante dalla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013, per maggiore disavanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2013 ante riaccertamento straordinario, si intende l'importo di cui alla voce «totale parte disponibile» del prospetto allegato alla delibera di giunta di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2013 concernente «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui». 6. Il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui delle regioni e' determinato: a) al netto del disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto alla data del riaccertamento straordinario, b) evitando compensazioni con il risultato di amministrazione riguardante il perimetro sanitario, che non puo' essere destinato a copertura dell'eventuale disavanzo da riaccertamento straordinario. A tal fine, le regioni compilano i prospetti di cui agli allegati 5/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 anche facendo riferimento alla sola gestione non sanitaria. Il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento e' determinato dalla sola gestione non sanitaria; c) incrementato, per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione, dell'eventuale disavanzo derivante dalla differenza se positiva, tra i residui attivi e passivi, reimputati agli esercizi successivi in sede di rendiconto 2014, in attuazione dell'art. 3, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. 7. Per gli enti coinvolti nella sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, il maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui determinato ai sensi di quanto previsto dal presente articolo puo' essere determinato considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione in occasione del rendiconto 2013 o del rendiconto 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del medesimo nel rispetto del principio contabile applicato della contabilita' finanziaria, al netto degli utilizzi del Fondo nel corso dell'esercizio e dell'importo del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale incremento puo' essere operato solo una volta, con riferimento all'esercizio 2013 o con riferimento all'esercizio 2014. 8. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014 adottano le modalita' di copertura previste dall'art. 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per la quota del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario non ripianata alla data del 31 dicembre 2014, determinata dalla differenza tra il maggiore disavanzo risultante alla data del proprio riaccertamento straordinario determinato nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e gli importi del disavanzo di amministrazione applicati in spesa del bilancio di previsione, a decorrere dall'esercizio in cui e' stato effettuato il riaccertamento straordinario fino all'esercizio 2014.