IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai  sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 24 giugno 2010 con il quale la «Scuola  di
specializzazione  in  psicoterapia  analitica  e   transazionale   ad
orientamento sociocognitivo» e' stata abilitata  ad  istituire  e  ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella  sede  di
Marghera (Venezia), per i fini  di  cui  all'art.  4  del  richiamato
decreto n. 509 del 1998; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione  al  trasferimento  della  predetta  sede  didattica
principale da Marghera (Venezia): - Centro Vega - Palazzo Lybra - Via
delle  Industrie,  17/a,  a  Venezia:  Centro  di  Formazione   della
Direzione Risorse Umane del  Comune  di  Venezia  -  Isola  Nova  del
Tronchetto, 14; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 25 giugno 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e
della Ricerca nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa con  nota
prot. 3936 del 17 dicembre 2014; 
  Visto il documento che asserisce l'avvenuto  adeguamento  temporale
del contratto di locazione, richiesto dalla suddetta A.N.V.U.R.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia   analitica   e
transazionale ad orientamento sociocognitivo» abilitata  con  decreto
in data 24  giugno  2010  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
didattica   principale   da   Marghera   (Venezia)   un   corso    di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, e'  autorizzata  a  trasferire  la
predetta sede da: Marghera  (Venezia)  -  presso  il  Centro  Vega  -
Palazzo Lybra - Via delle Industrie, 17/a, a:  Venezia  -  presso  il
Centro di Formazione della Direzione  Risorse  Umane  del  Comune  di
Venezia - Isola Nova del Tronchetto, 14. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2015 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini