IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto  di  diniego  dell'abilitazione  alla  "Scuola  di
psicoterapia e criminologia clinica" ad istituire e ad attivare nella
sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia in  data
24 aprile 2008; 
  Visto  il  decreto  di  diniego  alla   reiterazione   dell'istanza
dell'Istituto "Scuola di Specializzazione in  ipnosi  e  psicoterapia
cognitiva" in data 10 ottobre 2008; 
  Visto il decreto di diniego alla seconda reiterazione  dell'istanza
dell'Istituto "Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi" in data  29
maggio 2009; 
  Visto il decreto di diniego alla  terza  reiterazione  dell'istanza
dell'Istituto "Scuola di ipnoterapia cognitiva" in data  15  novembre
2011; 
  Visto il decreto di diniego alla quarta  reiterazione  dell'istanza
dell'Istituto "Scuola di ipnoterapia  cognitiva"  in  data  2  aprile
2012; 
  Vista la quinta reiterazione dell'istanza con la quale  la  "Scuola
di ipnoterapia cognitiva" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia  in  Firenze  -
via dei Massoni, 21, per un numero massimo degli allievi  ammissibili
a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a  80
unita'; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  regolamento  nella  seduta
dell' 8 ottobre 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 febbraio  2015  trasmessa
con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per i fini di  cui  all'art.  4  del  regolamento  adottato  con
decreto  11  dicembre  1998,  n.  509,  la  "Scuola  di   ipnoterapia
cognitiva" e'  abilitata  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
principale  di  Firenze  -  via  dei  Massoni,  21,  ai  sensi  delle
disposizioni  di  cui  al   titolo   II   del   regolamento   stesso,
successivamente  alla  data  del  presente  decreto,  un   corso   di
specializzazione    in    psicoterapia     secondo     il     modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento. 
  2. Il numero massimo di allievi da  ammettere  a  ciascun  anno  di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2015 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini