IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 31 dicembre 1993, con il quale il  "Centro
studi in psicoterapia cognitiva" e' stato abilitato ad istituire e ad
attivare nella sede principale di Firenze e nelle sedi periferiche di
Roma,  Napoli,  Teramo,  L'Aquila,  Ancona  e  Torino,  un  corso  di
formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della  legge
18 febbraio 1989, n. 56; 
  Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di rettifica con il quale
viene  confermata  l'abilitazione  all'attivazione   del   corso   di
formazione in psicoterapia alla sola sede principale di Firenze; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione adottato dal "Centro studi in psicoterapia cognitiva
(CESIPc)" , alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; 
  Visto il  decreto  in  data  27  novembre  2001  di  autorizzazione
all'attivazione delle sedi periferiche di Roma e Padova; 
  Visto il decreto  in  data  9  maggio  2005  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Padova; 
  Visto il decreto  in  data  2  agosto  2005  di  autorizzazione  ad
ampliare la sede principale di Firenze e ad aumentare il numero degli
allievi ammissibili; 
  Visto il decreto in data 2 agosto 2005 di revoca del riconoscimento
della sede periferica di Roma; 
  Visto il decreto in data 16  novembre  2006  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Padova; 
  Visto il  decreto  in  data  16  novembre  2006  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Livorno; 
  Visto il decreto in data  25  gennaio  2008  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di  Livorno  e  ad  aumentare  il
numero degli allievi ammissibili; 
  Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede  ulteriore
autorizzazione al trasferimento della sede periferica  di  Padova  da
Via Borromeo, 16 a Via Chiesanuova, 242/2; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell'8 ottobre 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 18 febbraio 2015 trasmessa con  nota
prot. 344 del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il "Centro studi in psicoterapia cognitiva (CESIPc)" abilitato  con
decreto in data 27 novembre 2001 ad istituire  e  ad  attivare  nelle
sedi periferiche di Roma e Padova un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai  sensi  del   regolamento   adottato   con   decreto
ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato a trasferire la
predetta sede di Padova da Via Borromeo, 16 a Via Chiesanuova, 242/2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 31 marzo 2015 
 
                                    Il capo del Dipartimento: Mancini