IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato" e successive modifiche; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute",  ed  in  particolare  l'art.  19,  recante
"Disposizioni transitorie e finali"; 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica  degli
articoli 242, 243, 247,  250  e  262  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari  e  delle  bevande",  e  successive   modifiche,   ed   in
particolare l'articolo 6; 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  1998  n.  112,  concernente
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli
115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119  recante
"Autorizzazioni"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
"Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  "Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente "Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti",   e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi", e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Considerato che il Comunicato del 2 ottobre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2011, ha informato  che  con
l'entrata in vigore del regolamento (CE)  n.  1107/2009  le  sostanze
attive sarebbero  state  approvate  mediante  regolamenti  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; 
  Considerato che e' stata  allegata  al  suindicato  comunicato  una
tabella riepilogativa oggetto di aggiornamento, consultabile sul sito
di questo  Ministero  all'indirizzo  www.salute.gov.it,  al  fine  di
garantire la massima divulgazione di detti regolamenti comunitari  di
approvazione  o  di  non  approvazione  delle  sostanze  attive,  con
indicazione delle modalita' e dei termini entro i  quali  le  Imprese
devono  presentare  la  documentazione  necessaria  al  riesame   dei
prodotti fitosanitari; 
  Considerato il Comunicato del 2 marzo 2015  che  ha  modificato  le
modalita' di  smaltimento  scorte  previste  dalla  Circolare  del  7
settembre 2010; 
  Visto il regolamento (UE) n.  193/2014  della  Commissione  che  ha
approvato la sostanza attiva amisulbrom in conformita' al regolamento
(CE) n. 1107/2009  e  ha  modificato  l'allegato  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per includervi la sostanza attiva stessa; 
  Considerato che,  sulla  base  delle  indicazioni  riportate  nella
suddetta  tabella,   i   titolari   delle   autorizzazioni   dovevano
presentare, entro i termini  riportati  sulla  predetta  tabella,  un
fascicolo conforme, ai requisiti del regolamento (UE) n.  545/2011  e
alla  "parte  B"  delle  disposizioni  specifiche  dell'allegato  del
regolamento  (UE)  n.  193/2014,  per  l'adeguamento  alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'articolo  29,   paragrafo   6,   del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari, in alternativa alla presentazione del dossier,  possono
dimostrare di  potervi  comunque  accedere  tramite  una  lettera  di
accesso   al   dossier   del   Notificante   principale    ai    fini
dell'approvazione comunitaria della sostanza attiva amisulbrom; 
  Considerato   che,    all'esito    delle    necessarie    verifiche
amministrative e' emerso che  per  i  titolari  delle  autorizzazioni
all'immissione in  commercio  e  impiego  dei  prodotti  fitosanitari
indicati nell'allegato al presente decreto non  hanno  presentato  un
fascicolo conforme alle prescrizioni del suddetto regolamento (UE) n.
545/2011; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni
all'immissioni in  commercio  e  impiego  dei  prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti  la  sostanza
attiva amisulbrom; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  e  impiego   dei
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva  amisulbrom  sono
revocate a decorrere dal 1°  aprile  2015.  La  revoca  dei  suddetti
prodotti riportati in allegato e' dovuta alla  mancata  presentazione
di un fascicolo conforme alle prescrizioni del  suddetto  regolamento
(UE) n. 545/2011 secondo quanto indicato nella tabella riepilogativa,
consultabile   sul   sito   di   questo    Ministero    all'indirizzo
www.salute.gov.it 
  La commercializzazione e la vendita, dei quantitativi prodotti fino
alla data di revoca e' consentita per 6 mesi dalla  data  di  revoca,
pertanto fino al 30 settembre 2015, mentre l'utilizzo  e'  consentito
per ulteriori 6 mesi e pertanto fino al 31 marzo 2016. 
  I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari  indicati
nell'allegato del presente  decreto  sono  tenuti  ad  adottare  ogni
iniziativa volta ad informare i rivenditori e  gli  utilizzatori  dei
prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca  e  del  rispetto
dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  Imprese
interessate. 
    Roma, 30 marzo 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco