Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da (( cinque a otto anni )).». 2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero )) finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da cinque a otto anni )).». 3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies»; b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o istruisce )) e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». (( 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e' coinvolto un minore. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo degli articoli 270-quater e 270-quinquies del codice penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 270-quater (Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni.» «Art. 270-quinquies (Addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internazionale). Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonche' della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.». Si riporta il testo vigente degli articoli 270-bis, 270-ter e 270-sexies del codice penale: «Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.» «Art. 270-ter (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis e' punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente. Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.» «Art. 270-sexies (Condotte con finalita' di terrorismo) 1. Sono considerate con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.».