IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo codice  della  strada»,
ed   in   particolare   gli   articoli   116   e   123   concernenti,
rispettivamente, le patenti per la  guida  dei  veicoli  a  motore  e
l'attivita' di autoscuole; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato,  alle
regioni ed enti locali ed, in particolare, l'articolo 105, comma 3; 
  Visto l'articolo 123, comma 7, del decreto  legislativo  30  aprile
1992,  n.  285,  laddove  e'   previsto   che   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con  propri  decreti,  tra
l'altro, le caratteristiche delle attrezzature, tra cui i veicoli, di
cui devono disporre le autoscuole per esercitare la loro attivita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante
attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE  concernenti  la
patente  di  guida,  ed  in  particolare  l'articolo  28  concernente
l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia  di  patenti,
nonche' l'allegato II, lettera B, concernente i  criteri  minimi  che
devono essere soddisfatti dai veicoli  impiegati  per  effettuare  le
prove di capacita' e comportamento; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  17
maggio 1995, n. 317, e successive modifiche e  integrazioni,  recante
la  disciplina  dell'attivita'  delle  autoscuole,  come  da   ultimo
modificato dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 10 gennaio 2014, n. 30; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2013, recante «Disciplina  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il
conseguimento delle patenti  di  categoria  C1,  C,  D1  e  D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» ed in particolare l'articolo 6, comma 1,
lettere b) e c); 
  Ritenuto di dover  adeguare  la  disciplina  in  materia  di  parco
veicolare delle autoscuole alle nuove disposizioni in materia di  cui
al predetto allegato II, lettera B, del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  di
estendere il regime di mobilita' del parco veicolare  appartenente  a
piu' sedi di autoscuola aventi unico proprietario, anche ai centri di
istruzione  automobilistica  costituiti,  nell'ambito  della   stessa
provincia, da un unico consorzio; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 18 dicembre 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Modifiche all'articolo 7-bis 
                 del decreto 17 maggio 1995, n. 317 
 
  1. All'articolo 7-bis del decreto 17  maggio  1995,  n.  317,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola  o  di  un
centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli  utili   per   le
esercitazioni e per la  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria B  con
il codice UE armonizzato  96,  di  cui  all'articolo  116,  comma  3,
lettera f), terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' per il conseguimento  delle  patenti  di  guida
speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1  e  D1E.  Tali  veicoli
possono essere messi a disposizione  dall'allievo  dell'autoscuola  o
del centro di istruzione automobilistica, o  da  terzi,  proprietari,
usufruttuari, locatari con facolta' di acquisto o venditori con patto
di riservato dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo,
in sede di prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti, sia
consentita a titolo oneroso, tali veicoli sono dotati del dispositivo
elettronico di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.»; 
  b) al comma 4, le parole «e quelli di cui al comma 3,  lettera  a)»
sono sostituite da: «, B con il codice  UE  armonizzato  96,  di  cui
all'articolo 116, comma 3, lettera f), terzo e  quarto  periodo,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, B1  e  BE  nonche'  delle
patenti di guida speciali»; 
  c) al comma 5, le parole «di cui  al  comma  3,  lettera  b)»  sono
sostituite da: «utili al conseguimento  delle  patenti  di  guida  di
categoria C1, C1E, D1 e D1E»; 
  d) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I veicoli
in dotazione ad un consorzio possono essere utilizzati presso tutti i
centri  di  istruzione  automobilistica   costituiti   dal   medesimo
consorzio nell'ambito della stessa provincia.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 12 marzo 2015 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 1224 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  116  e  123  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'art. 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei  medici  di  cui  all'art.  119,  dei   comuni,   delle
          autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di  cui  alla
          legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
              1)  ciclomotori  a  due  ruote  (categoria   L1e)   con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
              2) veicoli a  tre  ruote  (categoria  L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
              3)  quadricicli  leggeri  la  cui  massa  a  vuoto   e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
              1) motocicli di  cilindrata  massima  di  125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
              2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
              c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35  kW  con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
              d) A: 
              1)  motocicli,  ossia  veicoli  a  due   ruote,   senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
              2)  tricicli  di  potenza  superiore  a  15  kW,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 115,  comma  1,  lettera
          e), numero 1); 
              e) B1:  quadricicli  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
              f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata  non
          supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di
          non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente
          una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.  Agli
          autoveicoli di questa categoria puo' essere  agganciato  un
          rimorchio la cui massa massima autorizzata superi  750  kg,
          purche' la massa massima autorizzata di  tale  combinazione
          non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione  superi  3500
          chilogrammi, e' richiesto il superamento di  una  prova  di
          capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso  di
          esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con
          un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
              g) BE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
              h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1
          o D la cui massa massima autorizzata e'  superiore  a  3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
              i) C1E: 
              1)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
              2)  complessi  di  veicoli  composti  di  una   motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
              l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie  D1
          o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg
          e progettati e costruiti per il trasporto di  non  piu'  di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              m) CE: complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
              n)  D1:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              o) D1E: complessi di veicoli composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
              p)  D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per   il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
              q) DE: complessi di veicoli  composti  da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti di cui all'art. 119, comma 4.  Le  limitazioni
          devono essere riportate sulla patente utilizzando i  codici
          comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente  B
          speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2,  lettere
          a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
          conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di  eta'  non
          inferiore a ventuno  anni,  conseguono  un  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida  del
          veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
          di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
          la  guida  del  veicolo  adibito  ai  predetti  servizi  e'
          richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'art. 119,  comma  4,  sulla  base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'art. 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  giuda.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400 ad euro 1.600. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.». 
              «Art. 123 (Autoscuole). - 1. Le scuole per l'educazione
          stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti  sono
          denominate autoscuole. 
              2.   Le   autoscuole   sono   soggette   a    vigilanza
          amministrativa e tecnica  da  parte  delle  province,  alle
          quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni di  cui
          al comma 11-bis. 
              3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni
          di inizio attivita' e  di  vigilanza  amministrativa  sulle
          autoscuole sono svolti sulla  base  di  apposite  direttive
          emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          nel rispetto dei principi legislativi ed in  modo  uniforme
          per la vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
              4. Le persone fisiche o giuridiche,  le  societa',  gli
          enti possono presentare l'apposita dichiarazione di  inizio
          attivita'. Il titolare deve avere la proprieta' e  gestione
          diretta, personale, esclusiva e permanente  dell'esercizio,
          nonche'  la  gestione   diretta   dei   beni   patrimoniali
          dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento
          nei confronti del  concedente;  nel  caso  di  apertura  di
          ulteriori   sedi   per   l'esercizio   dell'attivita'    di
          autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso
          di  tutti  i  requisiti  prescritti,  ad  eccezione   della
          capacita' finanziaria che deve essere  dimostrata  per  una
          sola  sede,  e  deve  essere   preposto   un   responsabile
          didattico, in organico  quale  dipendente  o  collaboratore
          familiare ovvero anche, nel caso di societa' di  persone  o
          di capitali, quale rispettivamente socio o  amministratore,
          che sia in possesso dei requisiti di cui  al  comma  5,  ad
          eccezione della capacita' finanziaria. 
              5. La dichiarazione puo' essere presentata da chi abbia
          compiuto gli anni ventuno, risulti di buona condotta e  sia
          in possesso di adeguata capacita' finanziaria,  di  diploma
          di istruzione di secondo  grado  e  di  abilitazione  quale
          insegnante di teoria  e  istruttore  di  guida  con  almeno
          un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque  anni.
          Per  le  persone  giuridiche  i  requisiti  richiesti   dal
          presente comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria
          che deve essere posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono
          richiesti al legale rappresentante. 
              6. La dichiarazione  non  puo'  essere  presentata  dai
          delinquenti abituali, professionali o  per  tendenza  e  da
          coloro che  sono  sottoposti  a  misure  amministrative  di
          sicurezza personali o alle misure di  prevenzione  previste
          dall'art. 120, comma 1. 
              7. L'autoscuola deve svolgere l'attivita' di formazione
          dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi
          categoria, possedere  un'adeguata  attrezzatura  tecnica  e
          didattica  e   disporre   di   insegnanti   ed   istruttori
          riconosciuti idonei dal Ministero  delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  che  rilascia   specifico   attestato   di
          qualifica professionale. Qualora piu' scuole autorizzate si
          consorzino  e  costituiscano  un   centro   di   istruzione
          automobilistica, riconosciuto dall'ufficio  competente  del
          Dipartimento per i  trasporti  terrestri.  Secondo  criteri
          uniformi   fissati   con   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e  dei  trasporti,  le  medesime  autoscuole
          possono demandare, integralmente o parzialmente, al  centro
          di istruzione automobilistica la formazione dei  conducenti
          per il conseguimento di  tutte  le  categorie  di  patenti,
          anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria  B,
          e  dei  documenti  di  abilitazione  e  di   qualificazione
          professionale.  In  caso  di   applicazione   del   periodo
          precedente, le dotazioni complessive,  in  personale  e  in
          attrezzature, delle singole autoscuole consorziate  possono
          essere adeguatamente ridotte. 
              7-bis.  In  ogni  caso  l'attivita'  non  puo'   essere
          iniziata prima della verifica del  possesso  dei  requisiti
          prescritti.  La  verifica  di  cui  al  presente  comma  e'
          ripetuta  successivamente  ad  intervalli  di   tempo   non
          superiori a tre anni. 
              8.  L'attivita'  dell'autoscuola  e'  sospesa  per   un
          periodo da uno a tre mesi quando: 
              a)   l'attivita'   dell'autoscuola   non   si    svolga
          regolarmente; 
              b) il titolare non  provveda  alla  sostituzione  degli
          insegnanti o degli istruttori che non siano  piu'  ritenuti
          idonei  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
              c) il titolare non  ottemperi  alle  disposizioni  date
          dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri    ai    fini    del    regolare    funzionamento
          dell'autoscuola. 
              9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
              a) siano venuti  meno  la  capacita'  finanziaria  e  i
          requisiti morali del titolare; 
              b)  venga  meno  l'attrezzatura  tecnica  e   didattica
          dell'autoscuola; 
              c) siano stati adottati piu' di  due  provvedimenti  di
          sospensione in un quinquennio. 
              9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta  carenza  dei
          requisiti morali del titolare, a quest'ultimo e'  parimenti
          revocata   l'idoneita'   tecnica.   L'interessato    potra'
          conseguire una nuova idoneita' trascorsi cinque anni  dalla
          revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione. 
              10. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          stabilisce, con  propri  decreti:  i  requisiti  minimi  di
          capacita' finanziaria; i requisiti di idoneita', i corsi di
          formazione iniziale e periodica, con i relativi  programmi,
          degli insegnanti e degli istruttori  delle  autoscuole  per
          conducenti; le modalita' di svolgimento delle verifiche  di
          cui al comma 7-bis; i criteri per l'accreditamento da parte
          delle regioni e delle province autonome dei soggetti di cui
          al comma 10-bis, lettera b); le prescrizioni sui  locali  e
          sull'arredamento didattico, anche  al  fine  di  consentire
          l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la durata  dei
          corsi;  i  programmi  di  esame  per  l'accertamento  della
          idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori,  cui
          si accede dopo la citata formazione iniziale;  i  programmi
          di esame per il conseguimento della patente di guida. 
              10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli
          istruttori delle autoscuole,  di  cui  al  comma  10,  sono
          organizzati: 
              a)  dalle  autoscuole  che  svolgono   l'attivita'   di
          formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi
          categoria  di  patente  ovvero  dai  centri  di  istruzione
          automobilistica riconosciuti per la formazione integrale; 
              b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base  della
          disciplina  quadro  di  settore   definita   con   l'intesa
          stipulata in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano il 20  marzo  2008,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009,  nonche'  dei  criteri
          specifici  dettati  con  il  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 10. 
              11.   Chiunque   gestisce   un'autoscuola   senza    la
          dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti  prescritti
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 10.793 ad euro 16.189.  Dalla  violazione
          consegue    la    sanzione    amministrativa     accessoria
          dell'immediata chiusura  dell'autoscuola  e  di  cessazione
          della relativa attivita', ordinata dal  competente  ufficio
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI. 
              11-bis. L'istruzione o  la  formazione  dei  conducenti
          impartita in forma professionale o,  comunque,  a  fine  di
          lucro al di  fuori  di  quanto  disciplinato  dal  presente
          articolo costituisce esercizio  abusivo  dell'attivita'  di
          autoscuola. Chiunque  esercita  o  concorre  ad  esercitare
          abusivamente l'attivita' di  autoscuola  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          10.793 ad euro 16.189. Si applica inoltre il  disposto  del
          comma 9-bis del presente articolo. 
              11-ter. Lo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  di
          insegnanti e di istruttori di cui al comma  10  e'  sospeso
          dalla regione territorialmente competente o dalle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alla sede del
          soggetto che svolge i corsi: 
              a) per un periodo da uno a tre mesi,  quando  il  corso
          non si tiene regolarmente; 
              b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si
          tiene in carenza dei requisiti relativi  all'idoneita'  dei
          docenti,  alle  attrezzature  tecniche   e   al   materiale
          didattico; 
              c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel
          caso di reiterazione, nel triennio, delle  ipotesi  di  cui
          alle lettere a) e b). 
              11-quater. La regione territorialmente competente o  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   dispongono
          l'inibizione  alla  prosecuzione   dell'attivita'   per   i
          soggetti a  carico  dei  quali,  nei  due  anni  successivi
          all'adozione di un provvedimento di  sospensione  ai  sensi
          della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un ulteriore
          provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b)
          del medesimo comma. 
              12.  Chiunque  insegna  teoria   nelle   autoscuole   o
          istruisce alla guida su  veicoli  delle  autoscuole,  senza
          essere a cio' abilitato ed autorizzato,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          168 ad euro 674. 
              13. Nel regolamento saranno stabilite le modalita'  per
          la dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto
          previsto dal comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno
          dettate norme per  lo  svolgimento,  da  parte  degli  enti
          pubblici  non  economici,  dell'attivita'  di   consulenza,
          secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  105,  comma  3,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed enti locali, in attuazione del capo  I  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59): 
              «3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2
          dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni
          relative: 
              a)   alla   autorizzazione    e    vigilanza    tecnica
          sull'attivita'  svolta  dalle  autoscuole  e  dalle  scuole
          nautiche; 
              b)  al  riconoscimento  dei  consorzi  di  scuole   per
          conducenti di veicoli a motore; 
              c) agli  esami  per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
          degli insegnanti e istruttori di autoscuola; 
              d)  al  rilascio  di  autorizzazione  alle  imprese  di
          autoriparazione  per  l'esecuzione  delle  revisioni  e  al
          controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; 
              e)   al   controllo   sull'osservanza   delle   tariffe
          obbligatorie a forcella nel settore  dell'autotrasporto  di
          cose per conto terzi; 
              f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di  merci
          per conto proprio; 
              g)  agli  esami  per  il   conseguimento   dei   titoli
          professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi
          e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneita' ad
          attivita' di consulenza per la circolazione  dei  mezzi  di
          trasporto su strada; 
              h)  alla   tenuta   degli   albi   provinciali,   quali
          articolazioni       dell'albo        nazionale        degli
          autotrasportatori.». 
              - Per il testo del comma 7 dell'art.  123  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 28 e dell'allegato  II,
          lettera B, del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti la patente di guida): 
              «Art.  28  (Disposizioni  di  attuazione).  -   1.   Le
          disposizioni del presente decreto legislativo si  applicano
          a decorrere dal 19 gennaio 2013,  ad  eccezione  di  quelle
          contenute negli articoli 9, comma 2, 22,  comma  1,  e  23,
          nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per
          le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.». 
 
                                                         «Allegato II 
          I. Requisiti minimi per l'esame di idoneita' alla guida. 
              La verifica delle cognizioni,  delle  capacita'  e  dei
          comportamenti necessari  per  la  guida  di  un  veicolo  a
          motore, consta delle seguenti prove di controllo: 
              una prova teorica, e quindi 
              una prova pratica e di comportamento. 
              Le prove devono essere effettuate  nel  rispetto  delle
          condizioni indicate di seguito. 
              (Omissis). 
          B. Prova di capacita' e comportamento. 
              5. Il veicolo e le sue dotazioni. 
                5.1 Cambio del veicolo. 
                  5.1.1.  Il   candidato   che   intende   conseguire
          l'abilitazione alla guida di un veicolo con cambio  manuale
          deve effettuare la prova di capacita' e comportamento su di
          un veicolo dotato di tale tipo di cambio. 
              Per "veicolo con cambio manuale" si intende un  veicolo
          nel quale e' presente un  pedale  della  frizione  (o  leva
          azionata manualmente per le categorie A, A2 e A1) che  deve
          essere azionato dal conducente  quando  avvia  o  ferma  il
          veicolo e cambia le marce; 
                  5.1.2. I veicoli che non rispondono ai  criteri  di
          cui al  punto  5.1.1  sono  considerati  dotati  di  cambio
          automatico. 
              Fatto salvo il punto 5.1.3, se il candidato effettua la
          prova di capacita' e comportamento su di un veicolo  dotato
          di cambio automatico, tale fatto  deve  essere  debitamente
          indicato sulla patente rilasciata in  seguito  al  suddetto
          esame. La patente cosi' rilasciata abilita alla  guida  dei
          soli veicoli dotati di cambio automatico. 
                  5.1.3.  Disposizioni   specifiche   concernenti   i
          veicoli di categoria C, CE, D e DE; 
              Non sono indicate restrizioni per i veicoli con  cambio
          automatico sulla patente per un veicolo della categoria  C,
          CE, D o DE di cui al punto 5.1.2, quando  il  candidato  e'
          gia' titolare di  una  patente  di  guida  ottenuta  su  un
          veicolo con cambio manuale in  almeno  una  delle  seguenti
          categorie: B, BE, C, CE,  C1,  C1E,  D,  D1  o  D1E,  e  ha
          eseguito le manovre descritte al punto 8.4 durante la prova
          di capacita' e comportamento. 
                5.2. I veicoli impiegati per effettuare la  prova  di
          capacita'  e  comportamento  devono  soddisfare  i  criteri
          minimi indicati di seguito. Gli Stati membri sono liberi di
          rendere tali criteri piu'  severi  o  di  adottare  criteri
          aggiuntivi. Gli Stati membri possono applicare  ai  veicoli
          di  categoria  A1,  A2  e  A,  utilizzati  nella  prova  di
          capacita' e comportamento, una tolleranza di 5 cm³ sotto la
          cilindrata minima prescritta. 
              Categoria AM: 
                ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e),  ovvero
          ciclomotori a  tre  ruote  (categoria  L2e)  o  quadricicli
          leggeri (categoria L6e), omologati per il trasporto  di  un
          passeggero oltre al conducente, non necessariamente  dotati
          di cambio di velocita' manuale. 
              Categoria A1: 
                motociclo di  categoria  A1  senza  sidecar,  di  una
          potenza nominale  massima  di  11  kW  e  con  un  rapporto
          potenza/peso  non  superiore  a  0,1  kW/kg  e  capace   di
          sviluppare una velocita' di almeno 90 km/h. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 120 cm³. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,08 kW/kg. 
              Categoria A2: 
                motociclo senza sidecar, di una potenza  nominale  di
          almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW  e  con  un  rapporto
          potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 400 cm³. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,15 kW/kg. 
              Categoria A: 
              motociclo senza sidecar, la cui massa  a  vuoto  supera
          180 kg, con potenza nominale di  almeno  50  kW.  Lo  Stato
          membro puo' accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa
          minima prescritta. 
              Se il motociclo e' a motore a combustione  interna,  la
          cilindrata del motore e' almeno di 600 cm³. 
              Se il motociclo e'  a  motore  elettrico,  il  rapporto
          potenza/peso del veicolo e' di almeno 0,25 kW/kg. 
              Categoria B: 
                un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace  di
          sviluppare una velocita' di almeno 100 km/h. 
              Categoria BE: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria B e  un  rimorchio  con  massa  limite  di
          almeno 1000 kg,  capace  di  sviluppare  una  velocita'  di
          almeno 100 km/h e non rientrante in  quanto  insieme  nella
          categoria  B;  lo  spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
          essere leggermente meno largo della  motrice,  purche',  in
          tal caso, la visione posteriore risulti possibile  soltanto
          attraverso   gli   specchietti   retrovisori   esterni   di
          quest'ultima; il rimorchio deve essere  presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria B1: 
                un quadriciclo a motore (L7e), capace  di  sviluppare
          una velocita' di almeno 60 km/h. 
              Categoria C: 
                un veicolo di categoria C con  massa  limite  pari  o
          superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore  a  8  m,
          larghezza  pari  o  superiore  a  2,40  m  e  in  grado  di
          sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve
          disporre di ABS, di un  cambio  che  prevede  la  selezione
          manuale  delle  marce  da  parte  del  conducente,  nonche'
          dell'apparecchio di controllo di cui al  regolamento  (CEE)
          n. 3821/85; lo spazio  di  carico  deve  consistere  in  un
          cassone chiuso di altezza e  di  larghezza  almeno  pari  a
          quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
          un minimo di 10.000 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria CE: 
                un autoarticolato o un insieme composto di un veicolo
          adatto alla prova per la categoria  C  e  un  rimorchio  di
          lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi  la  massa
          limite deve  essere  pari  o  superiore  a  20.000  kg,  la
          lunghezza complessiva  pari  o  superiore  ai  14  m  e  la
          larghezza pari o superiore ai  2,40  m;  i  veicoli  devono
          essere capaci di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h
          e devono disporre di ABS,  di  un  cambio  che  prevede  la
          selezione manuale delle  marce  da  parte  del  conducente,
          nonche' dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento
          (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un
          cassone chiuso di altezza e  di  larghezza  almeno  pari  a
          quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con
          un minimo di 15.000 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria C1: 
                un veicolo di categoria C1 con massa  limite  pari  o
          superiore a 4000 kg, lunghezza pari  o  superiore  a  5  m,
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  esso
          deve disporre di ABS e deve essere dotato  dell'apparecchio
          di controllo di cui  al  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  e
          successive  modificazioni;  lo  spazio   di   carico   deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della cabina. 
              Categoria C1E: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari  o
          superiore a 1250  kg,  con  lunghezza  complessiva  pari  o
          superiore ad 8 m e capace di sviluppare  una  velocita'  di
          almeno 80 km/h; lo spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          almeno pari a quelle della motrice; il cassone  puo'  anche
          essere leggermente meno largo della  motrice,  purche',  in
          tal caso, la visione posteriore risulti possibile  soltanto
          attraverso   gli   specchietti   retrovisori   esterni   di
          quest'ultima; il rimorchio vede essere  presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              Categoria D: 
                un  veicolo  di  categoria  D  di  lunghezza  pari  o
          superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m  e
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  deve
          disporre di ABS e deve essere  dotato  dell'apparecchio  di
          controllo  di  cui  al  regolamento  (CEE)  n.  3821/85,  e
          successive modificazioni. 
              Categoria DE: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria D e un rimorchio con massa limite  pari  o
          superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m
          e capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  lo
          spazio di  carico  del  rimorchio  deve  consistere  in  un
          cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;  il
          rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di
          massa totale effettiva. 
              Categoria D1: 
                un veicolo di categoria D1 con massa  limite  pari  o
          superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore  a  5  m  e
          capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h;  esso
          deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui  al
          regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni. 
              Categoria D1E: 
                un insieme composto di un veicolo adatto  alla  prova
          per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari  o
          superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocita' di
          almeno 80 km/h; lo spazio  di  carico  del  rimorchio  deve
          consistere in un cassone chiuso di altezza e  di  larghezza
          di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato  con  un
          minimo di 800 kg di massa totale effettiva. 
              I veicoli utilizzati per le prove per le categorie  BE,
          C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano  conformi
          ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla  data
          del 17 luglio 2008, possono continuare a essere  utilizzati
          fino al 30 settembre 2013. (Direttiva 2008/65/CE). 
              Le  prescrizioni  relative  al   carico   dei   veicoli
          sopraindicati sono cogenti a far data dal 19 gennaio 2013. 
              6. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie A1, A2 e A. 
                6.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale. 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, provvedendo a: 
                  6.1.1.  Indossare   correttamente   il   casco   ed
          ulteriore  abbigliamento  protettivo  di  altro  tipo,  ove
          prescritto; 
                  6.1.2.  Effettuare,  a  caso,  un  controllo  della
          condizione di pneumatici, freni,  sterzo,  interruttore  di
          emergenza (se presente), catena, livelli  dell'olio,  luci,
          catadiottri,  indicatori  di  direzione  e  dispositivi  di
          segnalazione acustica. 
                6.2. Manovre particolari, oggetto di  prova  ai  fini
          della sicurezza stradale: 
                  6.2.1.  Mettere  il  motociclo  sul  cavalletto   e
          toglierlo  dal  cavalletto  senza   l'aiuto   del   motore,
          camminando a fianco del veicolo; 
                  6.2.2. Parcheggiare il motociclo sul cavalletto. 
                  6.2.3. Almeno due manovre da eseguire  a  velocita'
          ridotta, fra  cui  uno  slalom;  cio'  deve  permettere  di
          verificare  l'utilizzo  combinato  di  frizione  e   freno,
          l'equilibrio, la direzione dello sguardo e la posizione sul
          motociclo, nonche' la posizione dei piedi sui poggiapiedi. 
                  6.2.4.  Almeno  due  manovre  da  eseguire  ad  una
          velocita' piu' elevata, di  cui  una  in  seconda  o  terza
          marcia, a una velocita' di almeno 30 km/h, e una  volta  ad
          evitare un ostacolo a una velocita' minima di 50 km/h; cio'
          deve permettere di verificare la posizione  sul  motociclo,
          la direzione dello sguardo,  l'equilibrio,  la  tecnica  di
          virata ed la tecnica di cambio delle marce; 
                  6.2.5. Frenata: devono essere eseguite  almeno  due
          frenate di prova, compresa una frenata  d'emergenza  a  una
          velocita' minima  di  50  km/h;  cio'  deve  permettere  di
          verificare il  modo  in  cui  vengono  impiegati  il  freno
          anteriore e quello posteriore, la direzione dello sguardo e
          la posizione sul motociclo. 
                6.3. Comportamento nel traffico. 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni  normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  e
          adottando le opportune precauzioni: 
                  6.3.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
          arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 
                  6.3.2. Guida su  strada  rettilinea:  comportamento
          nei confronti dei veicoli che  provengono  dalla  direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
                  6.3.3. Guida in curva; 
                  6.3.4. Incroci: affrontare  e  superare  incroci  e
          raccordi; 
                  6.3.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
          a sinistra; cambiamento di corsia; 
                  6.3.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
                  6.3.7.  Sorpasso/superamento:  sorpasso  di   altri
          veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
          vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso  da  parte
          di altri veicoli (se del caso); 
                  6.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
          (se del caso): rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate  di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
                  6.3.9. Rispetto delle necessarie precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
              7. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie B, B1, BE. 
                7.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale. 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, effettuando  le  operazioni
          seguenti: 
                  7.1.1.  Regolazione  del  sedile   nella   corretta
          posizione di guida; 
                  7.1.2. Regolazione degli  specchietti  retrovisori,
          delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
                  7.1.3. Controllo della chiusura delle porte; 
                  7.1.4.  Controllo,  a  caso,  della  condizione  di
          pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido di
          raffreddamento,    liquido    lavavetri,    ecc.),    fari,
          catadiottri,  indicatori  di  direzione  e  dispositivi  di
          segnalazione acustica; 
                  7.1.5.  Controllo  dei  fattori  di  sicurezza  del
          carico:  struttura  di  contenimento,  teli  di  copertura,
          chiusure del compartimento merci e della cabina, metodi  di
          carico, fissaggio del carico (solo per la categoria BE); 
                  7.1.6. Controllo di frizione e freno,  nonche'  dei
          collegamenti elettrici (solo per la categoria BE). 
                7.2. Categorie B e B1: manovre particolari oggetto di
          prova ai fini della sicurezza stradale. 
              Il  candidato  deve  effettuare  alcune  delle  manovre
          indicate di seguito  (almeno  due,  di  cui  una  a  marcia
          indietro): 
                  7.2.1. Marcia indietro in linea retta o con  svolta
          a destra o a sinistra, mantenendosi nella corretta corsia; 
                  7.2.2. Inversione del veicolo, ricorrendo sia  alla
          marcia avanti che alla marcia indietro; 
                  7.2.3.  Parcheggio  del  veicolo  ed  uscita  dallo
          spazio  di  parcheggio  (allineato,  a  pettine  dritto   o
          obliquo; marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza); 
                  7.2.4. Frenata di precisione rispetto a un punto di
          arresto predeterminato;  l'esecuzione  di  una  frenata  di
          emergenza e' facoltativa. 
                7.3. Categoria BE:  manovre  particolari  oggetto  di
          prova ai fini della sicurezza stradale: 
                  7.3.1. Aggancio e sgancio  di  un  rimorchio  dalla
          motrice; all'inizio della manovra il veicolo e il rimorchio
          devono trovarsi fianco a fianco  (cioe'  non  l'uno  dietro
          l'altro); 
                  7.3.2. Marcia indietro in curva; 
                  7.3.3. Parcheggio in sicurezza  per  operazioni  di
          carico/scarico. 
                7.4. Comportamento nel traffico. 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  ed
          adottando le opportune precauzioni: 
                  7.4.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
          arresto nel traffico, uscendo da una strada secondaria; 
                  7.4.2. Guida su  strada  rettilinea:  comportamento
          nei confronti dei veicoli che  provengono  dalla  direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
                  7.4.3. Guida in curva; 
                  7.4.4. Incroci: affrontare  e  superare  incroci  e
          raccordi; 
                  7.4.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
          a sinistra; cambiamento di corsia; 
                  7.4.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
                  7.4.7.  Sorpasso/superamento:  sorpasso  di   altri
          veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
          vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso  da  parte
          di altri veicoli (se del caso); 
                  7.4.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
          (se del caso): rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate  di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
                  7.4.9. Rispetto delle necessarie precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
              8. Capacita' e comportamenti oggetto di  prova  per  le
          categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. 
                8.1. Preparazione e controllo tecnico del veicolo  ai
          fini della sicurezza stradale. 
              I candidati devono dimostrare di  essere  in  grado  di
          prepararsi ad una guida sicura, effettuando  le  operazioni
          seguenti: 
                  8.1.1.  Regolazione  del  sedile   nella   corretta
          posizione di guida; 
                  8.1.2. Regolazione degli  specchietti  retrovisori,
          delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta; 
                  8.1.3.  Controllo,  a  caso,  della  condizione  di
          pneumatici, sterzo, freni, fari, catadiottri, indicatori di
          direzione e dispositivi di segnalazione acustica; 
                  8.1.4. Controllo del servofreno e del  servosterzo;
          controllo delle condizioni di  ruote  e  relativi  bulloni,
          parafanghi, parabrezza, finestrini,  tergicristalli  e  dei
          livelli (ad esempio olio motore, liquido di raffreddamento,
          liquido   lavavetri);   controllo    ed    impiego    della
          strumentazione  installata,   compreso   l'apparecchio   di
          controllo  di  cui  al  regolamento   (CEE)   n.   3821/85.
          Quest'ultimo requisito non si  applica  ai  candidati  alla
          patente di guida per veicoli della categoria C1 o  C1E  che
          non  ricadono  nel  campo  di  applicazione  del   presente
          regolamento; 
                  8.1.5. Controllo  della  pressione  dell'aria,  del
          serbatoio dell'aria compressa e delle sospensioni; 
                  8.1.6.  Controllo  dei  fattori  di  sicurezza  del
          carico:  struttura  di  contenimento,  teli  di  copertura,
          chiusure del compartimento merci, dispositivi di carico (se
          del caso), chiusura della cabina (se del caso),  metodi  di
          carico, fissaggio del carico (solo per le categorie C,  CE,
          C1, C1E); 
                  8.1.7. Controllo di frizione e freno,  nonche'  dei
          collegamenti elettrici (solo per le categorie CE, C1E,  DE,
          D1E); 
                  8.1.8. Adozione di misure di sicurezza proprie  del
          particolare  veicolo;  controllo  di:  struttura   esterna,
          aperture di servizio,  uscite  di  emergenza,  cassetta  di
          pronto  soccorso,  estintori  ed   altri   dispositivi   di
          sicurezza (solo per le categorie D, DE, D1, D1E); 
                  8.1.9. lettura di una cartina stradale, calcolo  di
          un itinerario, compreso l'uso  di  sistemi  elettronici  di
          navigazione (facoltativo). 
                8.2. Manovre particolari oggetto  di  prova  ai  fini
          della sicurezza stradale: 
                  8.2.1.  Aggancio  e  sgancio  di  un  rimorchio   o
          semirimorchio dalla motrice  all'inizio  della  manovra  il
          veicolo e il rimorchio  devono  trovarsi  fianco  a  fianco
          (cioe' non l'uno dietro l'altro) (solo per le categorie CE,
          C1E, DE, D1E); 
                  8.2.2. Marcia indietro in curva; 
                  8.2.3. Parcheggio in sicurezza  per  operazioni  di
          carico/scarico tramite  apposita  rampa  o  piattaforma,  o
          strutture similari (solo per le categorie C, CE, C1, C1E); 
                  8.2.4. Parcheggio in sicurezza  per  permettere  la
          salita/discesa dei passeggeri (solo per le categorie D, DE,
          D1, D1E). 
                8.3. Comportamento nel traffico. 
              I candidati devono eseguire le seguenti  operazioni  in
          condizioni normali  di  traffico,  in  tutta  sicurezza  ed
          adottando le opportune precauzioni: 
                  8.3.1. Partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un
          arresto nel traffico; uscendo da una strada secondaria; 
                  8.3.2. Guida su  strada  rettilinea;  comportamento
          nei confronti dei veicoli che  provengono  dalla  direzione
          opposta, anche in caso di spazio limitato; 
                  8.3.3. Guida in curva; 
                  8.3.4. Incroci: affrontare  e  superare  incroci  e
          raccordi; 
                  8.3.5. Cambiamento di direzione: svolta a destra ed
          a sinistra; cambiamento di corsia; 
                  8.3.6. Ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali
          strade ad essa assimilabili): ingresso mediante  corsia  di
          accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione; 
                  8.3.7.  Sorpasso/superamento:  sorpasso  di   altri
          veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (ad esempio
          vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso  da  parte
          di altri veicoli (se del caso); 
                  8.3.8. Elementi e caratteristiche stradali speciali
          (se del caso): rotonde;  passaggi  a  livello;  fermate  di
          autobus/tram; attraversamenti  pedonali;  guida  su  lunghe
          salite/discese; gallerie; 
                  8.3.9. Rispetto delle necessarie precauzioni  nello
          scendere dal veicolo. 
                8.4. Guida sicura e attenta al risparmio energetico 
                  8.4.1. Stile di guida  in  grado  di  garantire  la
          sicurezza e di  ridurre  il  consumo  di  carburante  e  le
          emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione,
          nella  guida  in  salita  e  in  discesa,   se   necessario
          selezionando le marce manualmente. 
              9.   Valutazione   della   prova   di    capacita'    e
          comportamento. 
                9.1. Per ciascuna delle situazioni di guida  indicate
          nei paragrafi precedenti, la valutazione deve riflettere la
          padronanza dimostrata  dal  candidato  nel  controllare  il
          veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza  il  traffico.
          L'esaminatore  deve  sentirsi  sicuro  durante   tutto   lo
          svolgimento della prova. Errori di  guida  o  comportamenti
          pericolosi che mettessero a repentaglio  l'incolumita'  del
          veicolo, dei passeggeri o degli altri utenti della  strada,
          indipendentemente   dal   fatto   che    l'esaminatore    o
          l'accompagnatore abbia  o  non  abbia  dovuto  intervenire,
          determinano  l'insuccesso  della  prova.  Spetta   tuttavia
          all'esaminatore  decidere  se  la  prova  di  capacita'   e
          comportamento debba o meno essere portata a termine. 
              Gli esaminatori devono essere formati in modo da  poter
          valutare  correttamente  la  capacita'  dei  candidati   di
          guidare  in  sicurezza.  L'operato  degli  esaminatori   e'
          oggetto di controllo e  supervisione  ai  sensi  del  punto
          4.1.2 dell'allegato IV. 
                9.2. Nel corso della  prova  gli  esaminatori  devono
          prestare particolare attenzione se il candidato dimostri  o
          no nella guida un atteggiamento prudente e senso civico. La
          valutazione deve  tenere  conto  dell'immagine  complessiva
          presentata  dal  candidato  in  merito,  fra  l'altro,   ai
          seguenti elementi: stile di guida confacente e sicuro,  che
          tenga conto delle condizioni  meteorologiche  e  di  quelle
          della strada, delle condizioni di traffico, degli interessi
          degli altri utenti della  strada  (in  particolare  i  piu'
          esposti), anticipandone le mosse. 
                9.3. L'esaminatore valuta inoltre  le  capacita'  del
          candidato in merito agli aspetti seguenti: 
                  9.3.1. Controllo del veicolo, in base agli elementi
          seguenti:  corretto  impiego  di  cinture   di   sicurezza,
          specchietti  retrovisori,  poggiatesta,  sedili,   fari   e
          dispositivi assimilabili, frizione,  cambio,  acceleratore,
          freno (sistema terziario compreso, se disponibile), sterzo;
          controllo del veicolo in situazioni diverse  ed  a  diverse
          velocita';  tenuta   di   strada;   massa,   dimensioni   e
          caratteristiche del veicolo; massa e tipi di  carico  (solo
          per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, DE, D1E); comfort  dei
          passeggeri (solo per le categorie D, DE, D1, D1E)  (nessuna
          accelerazione ne' frenata brusca, guida fluida); 
                  9.3.2. Guida attenta ai  consumi  ed  all'ambiente,
          controllando opportunamente il numero di  giri,  il  cambio
          delle marce, le frenate e le  accelerazioni  (solo  per  le
          categorie B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E); 
                  9.3.3.  Osservazione:  osservazione  a  360  gradi;
          corretto impiego degli specchietti; visuale a lunga e media
          distanza, nonche' a distanza ravvicinata; 
                  9.3.4. Precedenze: precedenze agli  incroci  ed  ai
          raccordi; precedenze in situazioni diverse (ad  esempio  in
          caso di inversione, di cambiamento di  corsia,  di  manovre
          speciali); 
                  9.3.5. Corretto posizionamento sulla strada:  nella
          giusta corsia, sulle rotonde, in curva, a seconda del  tipo
          di veicolo e delle sue caratteristiche; preposizionamento; 
                  9.3.6. Distanze di  sicurezza:  mantenimento  delle
          dovute distanze di sicurezza dal veicolo che precede  e  da
          quelli a fianco; mantenimento delle dovute  distanze  dagli
          altri utenti della strada; 
                  9.3.7. Velocita': rispetto del  limite  massimo  di
          velocita', adattamento della velocita' alle  condizioni  di
          traffico/climatiche, eventuale rispetto dei limiti  fissati
          a livello nazionale; guida ad una  velocita'  che  permetta
          l'arresto  nel  tratto  di  strada  visibile  e  privo   di
          ostacoli; adattamento della velocita'  a  quella  di  altri
          veicoli simili; 
                  9.3.8.    Semafori,    segnaletica    stradale    e
          segnalazione   di    condizioni    particolari:    corretto
          comportamento ai semafori; rispetto dei  comandi  impartiti
          dagli  agenti  del  traffico;  rispetto  della  segnaletica
          stradale (divieto e obbligo);  rispetto  della  segnaletica
          orizzontale; 
                  9.3.9.  Segnalazione:  effettuare   le   necessarie
          segnalazioni, nei tempi  e  nei  modi  opportuni;  corretto
          impiego  degli  indicatori  di   direzione;   comportamento
          corretto in risposta  alle  segnalazioni  effettuate  dagli
          altri utenti della strada; 
                  9.3.10. Frenata ed  arresto:  tempestiva  riduzione
          della  velocita',  frenate   ed   arresti   adeguati   alle
          circostanze; anticipo;  utilizzo  dei  diversi  sistemi  di
          frenatura (solo per le categorie C, CE, D,  DE);  riduzione
          della velocita' con sistemi diversi da quelli di  frenatura
          (solo per le categorie C, CE, D, DE). 
              10. Durata della prova. 
              La durata della prova e  la  distanza  percorsa  devono
          essere sufficienti  per  consentire  la  valutazione  della
          capacita' e dei comportamenti di cui  alla  lettera  B  del
          presente allegato. La durata della prova su strada non deve
          in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le  categorie
          A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti  per  tutte  le  altre
          categorie. I periodi  indicati  non  comprendono  il  tempo
          necessario per accogliere il candidato, per predisporre  il
          veicolo, per il controllo  tecnico  dello  stesso  ai  fini
          della sicurezza stradale, per le manovre particolari e  per
          comunicare il risultato della prova pratica. 
              11. Luogo di prova. 
              La parte di prova di valutazione riservata alle manovre
          particolari  puo'  essere  effettuata  su  di  un  apposito
          percorso di prova. La parte di prova volta ad esaminare  il
          comportamento nel traffico va condotta,  se  possibile,  su
          strade al di fuori del centro abitato,  su  superstrade  ed
          autostrade (o simili), nonche' sui diversi tipi  di  strada
          urbana (zone residenziali, zone  con  limiti  di  velocita'
          fissati  a  30  e  50  km/h,   strade   urbane   a   grande
          scorrimento), rappresentativi delle diverse difficolta' che
          i futuri conducenti  dovranno  affrontare.  La  prova  deve
          auspicabilmente essere effettuata in diverse condizioni  di
          traffico. Tutto il periodo di prova deve  essere  impiegato
          al meglio per  valutare  le  capacita'  del  candidato  nei
          diversi tipi  di  traffico  e  di  strade  incontrati,  che
          dovranno essere quanto piu' vari possibile.». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione   17   maggio   1995,   n.   317    (Disciplina
          dell'attivita'  delle  autoscuole),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1995. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 10  gennaio  2014,  n.  30  (Regolamento  recante
          modifiche alla disciplina dell'attivita' delle autoscuole e
          dei corsi di formazione e procedure per  l'abilitazione  di
          insegnanti e di istruttori di  autoscuole),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2014. 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettere  b)
          e c) del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  8  gennaio  2013  (Disciplina  della  prova   di
          controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e
          dei comportamenti per il  conseguimento  delle  patenti  di
          categoria C1, C, D1 e D, anche speciali,  C1E,  CE,  D1E  e
          DE), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
          gennaio 2013: 
              «Art. 6 (Disposizioni  transitorie).  -  1.  Fino  alla
          completa   predisposizione    dei    questionari    d'esame
          informatizzati, di cui all'art. 1, comma 6: 
              (Omissis); 
              b) il titolare di patente di  categoria  C1  o  C,  che
          intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
          C1E o CE sostiene una prova integrativa di  verifica  delle
          cognizioni relativa agli argomenti di cui all'art. 1, comma
          1, lettera b). Analogamente si procede qualora il  titolare
          di patente C1 con codice 97 intenda conseguire una  patente
          di categoria C1E con codice 97: si applicano, in tal  caso,
          le disposizioni di cui all'art. 3-bis, comma 2. 
              c) il titolare di patente di  categoria  D1  o  D,  che
          intende conseguire rispettivamente una patente di categoria
          D1E o DE sostiene una prova integrativa di  verifica  delle
          cognizioni relativa agli argomenti di cui all'art. 1, comma
          3, lettera b).». 
              - Per il testo dell'allegato II, lettera B, del decreto
          legislativo 18 aprile 2011, n. 59, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7-bis  del  citato
          decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  17
          maggio  1995,  n.  317,  come   modificato   dal   presente
          regolamento: 
              «Art. 7-bis (Disposizioni comuni alle autoscuole ed  ai
          centri di istruzione automobilistica concernenti i  veicoli
          utili per le esercitazioni di guida). -  1.  I  veicoli  in
          dotazione alle autoscuole ovvero ai  centri  di  istruzione
          automobilistica, ai sensi rispettivamente degli articoli  6
          e 7, comma 4, sono muniti di doppio comando almeno  per  la
          frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di  categoria
          AM, A1, A2, A  e  B1.  L'installazione  dei  doppi  comandi
          risulta dalla carta di circolazione. I  veicoli  dotati  di
          doppi  comandi  sono  altresi'  dotati  di  un  dispositivo
          elettronico protetto, idoneo a rilevare  la  tipologia  del
          percorso,  la  durata  della  guida,   sia   in   sede   di
          esercitazioni sia  in  sede  di  prova  di  verifica  delle
          capacita' e dei comportamenti. Tale dispositivo deve essere
          conforme alle caratteristiche tecniche  da  stabilirsi  con
          apposito decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3,  i  veicoli
          in dotazione alle autoscuole ovvero ai centri di istruzione
          automobilistica, per le esercitazioni e  per  la  prova  di
          verifica delle  capacita'  e  dei  comportamenti  utili  al
          conseguimento delle patenti di  guida,  sono  immatricolati
          rispettivamente a nome del titolare dell'autoscuola  ovvero
          del consorzio che ha costituito il centro di istruzione. E'
          ammesso   il   ricorso   all'utilizzo    dello    strumento
          contrattuale del leasing,  nonche'  della  locazione  senza
          conducente che ricada nell'ambito di applicazione dell'art.
          94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285. 
              3. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola
          o di un centro  di  istruzione  automobilistica  i  veicoli
          utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle
          capacita' e dei comportamenti per il  conseguimento:  della
          patente di categoria B con il codice UE armonizzato 96,  di
          cui all'art. 116, comma  3,  lettera  f),  terzo  e  quarto
          periodo, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
          nonche'  per  il  conseguimento  delle  patenti  di   guida
          speciali e delle categorie B1 BE, C1, C1E, D1 e  D1E.  Tali
          veicoli possono essere messi  a  disposizione  dall'allievo
          dell'autoscuola o del centro di istruzione automobilistica,
          o  da  terzi,  proprietari,  usufruttuari,   locatari   con
          facolta' di acquisto o venditori  con  patto  di  riservato
          dominio. Qualora la disponibilita' da parte di un terzo, in
          sede  di  prova  di  verifica   delle   capacita'   e   dei
          comportamenti,  sia  consentita  a  titolo  oneroso,   tali
          veicoli sono dotati del dispositivo elettronico di  cui  al
          comma 1, terzo e quarto periodo. 
              4. I veicoli utili al conseguimento  delle  patenti  di
          guida di categoria AM, A1,  A2,  A,  B  con  il  codice  UE
          armonizzato 96, di cui all'art. 116, comma 3,  lettera  f),
          terzo e quarto periodo, del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, B1  e  BE  nonche'  delle  patenti  di  guida
          speciali, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un
          centro di istruzione automobilistica ai sensi del comma  2,
          possono essere utilizzati per uso privato a  condizione  di
          rinunciare  all'agevolazione   fiscale   sulla   tassa   di
          proprieta' e che, ove presenti, i doppi comandi siano  resi
          inoperanti. 
              5. I veicoli utili al conseguimento  delle  patenti  di
          guida  di  categoria  C1,  C1E,  D1   e   D1E,   attrezzati
          conformemente  alle  disposizioni  emanate  dal  Capo   del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, ai sensi dell'art. 203, comma  2,  lettera
          ii),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   16
          dicembre 1992, n.  495,  oltre  che  ad  uso  esclusivo  di
          autoscuola, sono  considerati  ad  uso  speciale  ai  sensi
          dell'art. 54, comma 1, lettera g), del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni di cui  al  periodo
          precedente si applicano ai  veicoli  di  cui  al  comma  3,
          lettera b), quando sono in dotazione ad un'autoscuola o  ad
          un centro di istruzione automobilistica ai sensi del  comma
          2. 
              6. I veicoli di cui ai  commi  4  e  5  possono  essere
          utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la
          sede  d'esame,  nonche'  per   ogni   incombenza   connessa
          all'esercizio dell'attivita' di autoscuola o del centro  di
          istruzione automobilistica. 
              7. Non e' ammessa la comproprieta'  o  la  dotazione  a
          titolo di leasing o locazione  senza  conducente  ai  sensi
          dell'art. 94,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, dei veicoli tra due o piu' titolari di
          autoscuola o tra due o piu' consorzi di cui  all'art.  123,
          comma 7, secondo periodo, del predetto decreto legislativo.
          I veicoli in dotazione, ai sensi del comma 2,  al  medesimo
          titolare di autoscuola  possono  essere  utilizzati  presso
          tutte  le  sedi  dell'autoscuola   operanti   in   un'unica
          provincia, ferma restando la dotazione minima per  ciascuna
          di tali sedi di almeno un veicolo  utile  al  conseguimento
          della patente di categoria B. I veicoli in dotazione ad  un
          consorzio possono essere utilizzati presso tutti  i  centri
          di  istruzione  automobilistica  costituiti  dal   medesimo
          consorzio nell'ambito della stessa provincia. 
              8. In caso di  documentato  guasto  dell'unico  veicolo
          utile a conseguire una determinata  categoria  di  patente,
          l'autoscuola o  il  centro  di  istruzione  automobilistica
          possono  utilizzare,  anche  per  gli  esami,  un   veicolo
          conferito in disponibilita' da un'altra autoscuola o da  un
          centro di istruzione automobilistica, per  un  periodo  non
          superiore  a  trenta  giorni,  previa  comunicazione   alla
          provincia, che puo' prorogare detto termine sulla  base  di
          motivate e documentate esigenze. 
              9. L'inserimento dei veicoli  nel  parco  veicolare  di
          un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica,
          ovvero  la  relativa  dismissione,  sono  comunicati   alla
          provincia territorialmente  competente  entro  otto  giorni
          lavorativi decorrenti dalla data  di  stipula  del  negozio
          giuridico dal quale gli stessi derivano. Qualora, a seguito
          della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un
          soggetto diverso da un  titolare  di  autoscuola  o  da  un
          consorzio, il cedente richiede l'aggiornamento della  carta
          di  circolazione  ai  sensi  dell'art.   78   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
              10. Per i veicoli in  dotazione,  le  autoscuole  ed  i
          centri  di  istruzione  automobilistica  ottemperano   alle
          disposizioni di cui all'art.  193,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e provvedono anche alla
          copertura  assicurativa  della  circolazione   durante   le
          esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami. 
              11.  Se  un'autoscuola  o  un  centro   di   istruzione
          automobilistica sono provvisti di spazi  dichiarati  idonei
          dal Dipartimento  per  i  trasporti  la  navigazione  ed  i
          sistemi informativi e statistici, le prove di  capacita'  e
          di comportamento per  il  conseguimento  delle  patenti  di
          guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute
          presso tali spazi da: 
              a)  allievi  rispettivamente  dell'autoscuola  e  delle
          autoscuole consorziate; 
              b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso
          altre autoscuole, consorziate o  non  consorziate,  qualora
          l'autoscuola o il centro di istruzione  automobilistica  ne
          consentano la disponibilita'.». 
              - Per il testo del comma 3, lettera f), terzo e  quarto
          periodo, dell'art. 116 del citato  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, si veda nelle note alle premesse.