IL DIRETTORE 
                      dei lavori e del demanio 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 306 del decreto legislativo del 15 marzo
2010 n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, che  prevede
l'alienazione, da parte del Ministero della difesa, della proprieta',
dell'usufrutto o della nuda proprieta' di alloggi non  piu'  ritenuti
utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione, in  numero  non
inferiore a tremila,  compresi  in  interi  stabili  da  alienare  in
blocco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo  2010
n. 90, recante il Testo Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di Ordinamento Militare; 
  Visto il comma 374 dell'art. 1 della legge n. 190 del  23  dicembre
2014 ("Legge di stabilita' 2015")  secondo  cui  il  Ministero  della
difesa  assicura  la  realizzazione  di  introiti   derivanti   dalle
dismissioni  degli  immobili  in  proprio  uso,  inclusi  quelli   di
carattere residenziale; 
  Vista la lettera n. M_D SSMD 0001893 in data 9 gennaio 2015 con  la
quale lo Stato Maggiore della Difesa, facendo seguito alla precedente
indicazione fornita con lettera  n.  M_D  SSMD  0096110  in  data  17
novembre  2010,  ha  integrato  l'elenco  degli  alloggi   non   piu'
funzionali  alle  esigenze  istituzionali  secondo  quanto   previsto
dall'art. 403 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  15
marzo 2010 n. 90; 
  Considerata la verifica della  coerenza  delle  attivita'  rispetto
agli indirizzi politico-amministrativi da parte  del  Ministro  della
difesa, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 403 del decreto
del Presidente della Repubblica del 15  marzo  2010  n.  90,  il  cui
assenso e' stato di fatto ottenuto dal Gabinetto del  Ministro  della
difesa con la lettera M_D GUDC 0049970 del 30 dicembre 2014; 
  Ravvisata la  necessita'  di  formalizzare  l'individuazione  degli
alloggi da trasferire al patrimonio disponibile dello Stato in  vista
della successiva alienazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli alloggi di  cui  alle  premesse  sono  individuati  nell'elenco
allegato  al  presente  decreto,  del   quale   costituiscono   parte
integrante.