IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  9
luglio 2010 recante la dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  agli  eccezionali  eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatisi nei  giorni  dal  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della regione Emilia-Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma, nonche' la delibera del  Consiglio  dei  ministri
del 3 agosto 2012, con la  quale  e'  stata  prorogata,  fino  al  30
settembre 2012, la gestione commissariale in  relazione  agli  eventi
medesimi; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3911
del 10 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni,  nonche'
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile  n.  63
del 15 marzo 2013; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5,  della  sopra  citata
ordinanza n. 63/2013, con cui il direttore dell'Agenzia regionale  di
protezione civile della regione Emilia-Romagna e' stato autorizzato a
provvedere, per il completamento degli interventi programmati durante
lo stato di emergenza, con le risorse disponibili sulla  contabilita'
speciale  n.  5469,  al  medesimo  intestata  per   un   periodo   di
ventiquattro mesi; 
  Vista la nota del 17 marzo 2015, con cui il predetto  Direttore  ha
rappresentato la necessita' di prorogare, fino al 31  dicembre  2015,
il termine di vigenza della contabilita' speciale  sopra  citata,  al
fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso; 
  Ravvisata, quindi, la  necessita'  di  prorogare  la  durata  della
contabilita' speciale n. 5469 anzidetta, al  fine  di  assicurare  il
completamento,  senza  soluzioni  di  continuita',  degli  interventi
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di   criticita'   in
argomento; 
  D'intesa con la regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento degli  interventi  da  eseguirsi
nel contesto di  criticita'  di  cui  in  premessa,  la  contabilita'
speciale n. 5469, gia' intestata al Direttore dell'Agenzia  regionale
di  protezione  civile  della   Regione   Emilia-Romagna   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 63 del 15 marzo 2013, rimane  aperta  fino
al 31 dicembre 2015. 
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 aprile 2015 
 
                                             Il capo del dipartimento 
                                                      Curcio