IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  "Interventi
correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante "Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica",  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  "Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata"; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Novartis  Europharm  Ltd  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione consultiva tecnico -  scientifica
nella seduta del 26 novembre 2014; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  26
gennaio 2015; 
  Vista la deliberazione n. 5 in data 18 febbraio 2015 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le nuove indicazioni terapeutiche: 
  Gilenya e' indicato in monoterapia,  come  farmaco  modificante  la
malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente  ad  elevata
attivita' nei seguenti gruppi di pazienti adulti: 
  Pazienti  con  un'elevata  attivita'  di  malattia  nonostante   il
trattamento  con  almeno  una  terapia  disease   modifying   (vedere
paragrafi 4.4 e 5.1 per le eccezioni e le informazioni sui periodi di
washout). 
  Questi pazienti possono essere definiti come coloro che  non  hanno
risposto ad un ciclo terapeutico completo  ed  adeguato  (normalmente
almeno un  anno  di  trattamento)  con  almeno  una  terapia  disease
modifying. I pazienti devono avere avuto almeno 1 recidiva  nell'anno
precedente mentre erano in terapia, e  presentare  almeno  9  lesioni
iperintense in T2 alla RM  cerebrale  o  almeno  1  lesione  captante
gadolinio. Un paziente non responder puo' anche essere definito  come
un paziente che presenta, rispetto all'anno precedente, un  tasso  di
recidive invariato o aumentato o che presenta recidive gravi, 
  oppure 
  Pazienti con  sclerosi  multipla  recidivante-remittente  grave  ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM recentemente effettuata, 
  del medicinale GILENYA (fingolimod cloridrato) sono rimborsate come
segue: 
  Confezione: "0,5  mg  -  capsule  rigide  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU)" contenitore a portafoglio da  28  capsule  -  AIC  n.
040949036/E (in base 10) 171P9D (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 65. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72. 
  Confezione: "0,5  mg  -  capsule  rigide  -  uso  orale  -  blister
(PVC/PVDC/ALU)" scatola da 28 capsule - AIC n. 040949051/E  (in  base
10) 171P9V (in base 32). 
  Classe di rimborsabilita': A Nota 65. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1800,00. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2970,72. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex  Factory
come da condizioni negoziali. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal SSN attraverso la  presente  determinazione,  dovranno
essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile     sul     portale     istituzionale      dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio. 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio.