IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'adunanza dell'8 aprile 2015, 
1. Ritenuto in fatto. 
  L'Autorita', con determinazione n. 3 del 23 aprile 2014 ha  fornito
criteri  interpretativi  in  ordine   alle   disposizioni   contenute
nell'art. 38, comma 1, lett. a) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. n.
(Codice  dei  contratti)  afferenti  alle  procedure  di   concordato
preventivo a seguito dell'entrata  in  vigore  dell'articolo  186-bis
della legge fallimentare (concordato con continuita' aziendale). 
  In sintesi, la citata determinazione ha affrontato  il  tema  delle
novita' introdotte dall'art. 33 «Revisione della  legge  fallimentare
per favorire la continuita' aziendale» del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, recante «Misure urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  Il richiamato articolo 33 ha introdotto, infatti, l'art. 186-bis al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),  prevedendo
il concordato preventivo con continuita' aziendale, e  ha  modificato
l'art. 38, comma 1, lettera a) del Codice,  facendo  espresso  rinvio
alla previsione dell'art. 186-bis  della  legge  fallimentare,  quale
eccezione alla regola dell'esclusione dalle procedure di gara e dalla
conseguente possibilita'  di  stipula  del  contratto,  ivi  compreso
quello  di  subappalto,  per  coloro  che  si  trovino  in  stato  di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo. 
  Nel merito, per quanto concerne la disciplina della  partecipazione
alle gare, la determinazione ha dato atto della  distinzione  tra  le
imprese che abbiano presentato domanda di  ammissione  al  concordato
preventivo con continuita' aziendale e non abbiano ancora ottenuto il
decreto di ammissione e le imprese chi risultino invece gia'  ammesse
al predetto concordato. In entrambi i casi, come e' noto,  a  precise
condizioni indicate dal richiamato art.  186-bis,  e'  consentita  la
partecipazione dell'impresa alla gara d'appalto. 
  La determinazione, inoltre, ha affrontato specificamente i temi del
regime di qualificazione delle imprese in ipotesi di: 
  1. concordato preventivo ordinario; 
  2. concordato preventivo «con continuita' aziendale»; 
  3. concordato preventivo «in bianco». 
  Nella prima ipotesi si e' evidenziato  che  alle  imprese  che  non
presentino domanda di ammissione  al  concordato  preventivo  con  le
caratteristiche proprie del concordato  «con  continuita'  aziendale»
sono preclusi non solo  la  partecipazione  alle  gare  ma  anche  il
conseguimento ed  il  rinnovo  dell'attestazione  di  qualificazione.
Nella seconda, e' stato rilevato come la presentazione della  domanda
di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie
del concordato «con continuita' aziendale» non comporta la  decadenza
dell'attestazione di qualificazione (sul presupposto che la norma  di
riferimento consente alle medesime  imprese  la  partecipazione  alle
gare - di cui l'attestato di qualificazione  costituisce  presupposto
necessario e sufficiente -, cio' anche in presenza della sola domanda
di ammissione al concordato  preventivo  con  continuita'  aziendale,
qualora vi sia l'autorizzazione del Tribunale,  acquisito  il  parere
del commissario giudiziale). La presentazione  della  citata  domanda
non costituisce, altresi', elemento ostativo ai fini  della  verifica
triennale  o  del  rinnovo  (per  le   imprese   attestate)   o   del
conseguimento dell'attestazione di qualificazione (per le imprese non
attestate). In questi casi, e' stato precisato, resta fermo l'obbligo
della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in
atto e di verificare il mantenimento del requisito con  l'intervenuta
ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale. 
  Con riferimento alla terza ipotesi, poiche' l'art.  161,  comma  6,
della legge fallimentare prevede che l'imprenditore possa  depositare
il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai  bilanci
relativi agli  ultimi  tre  esercizi  (e  all'elenco  nominativo  dei
creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti), riservandosi  di
presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai  commi
secondo e terzo del medesimo articolo entro un  termine  fissato  dal
giudice) la determinazione n. 3/2014 ha ritenuto tale fattispecie non
idonea a consentire la continuita' aziendale, stante l'assenza di  un
piano. 
  Da cio' l'Autorita' aveva  desunto  che  tale  ipotesi  costituisse
causa ostativa per  la  qualificazione  nonche'  presupposto  per  la
soggezione dell'impresa al procedimento ex art. 40, comma  9-ter  del
Codice (decadenza dell'attestazione) per perdita  del  corrispondente
requisito. 
  Da alcuni dati portati a conoscenza  dell'Autorita'  e'  risultato,
tuttavia, come sia prassi diffusa che le imprese, nel 99%  dei  casi,
ricorrano  alla  domanda  «in  bianco»,  seppur  finalizzata  ad   un
concordato preventivo «con continuita'  aziendale»  ex  art.  186-bis
della legge fallimentare. 
  Cio' posto, un'analisi accurata delle disposizioni  di  riferimento
ed  una  lettura  sistematica  delle  medesime  inducono  a  ritenere
possibile un'interpretazione che renda piu' facile il recupero  della
situazione di crisi da parte delle imprese; recupero  da  realizzarsi
attraverso l'istituto  del  concordato  preventivo  con  «continuita'
aziendale» anche nel caso di presentazione di ricorso «in bianco»,  a
condizione che l'istanza presenti  chiari  ed  inconfutabili  effetti
prenotativi  del  concordato   con   continuita'   aziendale.   Cio',
beninteso,  nel  rispetto  della   piena   legittimita'   dell'azione
amministrativa in  ordine  alla  persistenza  della  titolarita'  dei
requisiti di qualificazione nonche' alla partecipazione delle imprese
alle gare d'appalto pubbliche. 
2. Considerato in diritto. 
  2.1.   Concordato   «in   bianco»:   partecipazione   a   gara    e
qualificazione. 
  La disposizione relativa al concordato con continuita' aziendale di
cui all'art. 186-bis, comma 4, della legge fallimentare, che  ammette
la partecipazione a procedure di gara,  fa  espresso  riferimento  al
parere del commissario giudiziale, se nominato;  l'unica  ipotesi  in
cui il commissario giudiziale puo'  essere  nominato  anticipatamente
rispetto all'ipotesi classica del concordato preventivo - in  cui  la
nomina avviene con il decreto di ammissione ex art. 163 comma 2, n. 3
della citata legge - e' quella del c.d. concordato «in bianco» di cui
all'art. 161, comma 6. Secondo quest'ultima previsione, infatti,  con
decreto motivato che fissa il termine di cui  al  primo  periodo,  il
tribunale puo' nominare il commissario  giudiziale  di  cui  all'art.
163, comma 2, n. 3. 
  Ne  deriva  che  se  la  norma  che  consente  il  concordato   con
continuita' aziendale, nella parte in cui disciplina l'autorizzazione
per la partecipazione  a  gara,  prevede  che  debba  necessariamente
essere acquisito il parere del commissario giudiziale,  se  nominato,
essa, nel menzionare il citato parere  non  fa  altro  che  riferirsi
all'ipotesi in cui sia  stata  semplicemente  presentata  domanda  di
concordato (ai sensi dell'art. 161, comma 6, cit.),  con  riserva  di
produrre  l'ulteriore  documentazione,  ivi  compreso  il  piano   di
continuita' aziendale, entro il termine  stabilito  dal  giudice  con
decreto. 
  In altri termini, intanto il riferimento al parere del  commissario
giudiziale, in quella fase, puo' avere un senso normativo, in  quanto
si ammetta che la norma sopra citata, interpretata  sistematicamente,
si riferisca, implicitamente, alla possibilita' che le imprese  siano
autorizzate alla  partecipazione  alla  gara  non  solo  in  caso  di
presentazione della domanda di concordato preventivo con «continuita'
aziendale» ma  anche  in  caso  di  presentazione  della  domanda  di
concordato «in bianco».  E'  evidente  che  in  quest'ultima  ipotesi
sara', in ogni caso, il giudice a valutare se autorizzare la suddetta
partecipazione, sulla base dell'effetto prenotativo della domanda  in
ordine  alla  futura  presentazione  del  piano  e  verificando   che
sussistano le condizioni per  consentire  intanto  la  partecipazione
medesima. 
  Cio' posto, tenuto conto che nei  lavori  condizione  necessaria  e
sufficiente per partecipare a gare d'appalto,  di  importo  superiore
alla soglia dei 150.000 euro, e'  il  possesso  dell'attestazione  di
qualificazione,  deve  ritenersi  che  la  medesima  norma   consenta
all'impresa di mantenere, nelle more del termine intercorrente tra la
presentazione  della  domanda  e  la  presentazione  del   piano   di
continuita', la qualificazione posseduta (attestazione SOA); cio', di
fatto, sul presupposto che persiste  il  requisito  generale  di  cui
all'art. 38, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici. 
  D'altra parte a dare atto della possibilita' di presentare  domanda
di concordato con continuita' aziendale ai sensi dell'art. 161, comma
6 (id est «in bianco») e' lo  stesso  art.  182-quinquies,  seppur  a
diversi fini, vale a dire per ottenere  autorizzazione  al  pagamento
dei crediti anteriori. 
  Ma  cio'  che  avvalora  la  bonta'   dell'interpretazione   appena
prospettata e' la previsione dello stesso art. 38, comma 1, lett.  a)
del Codice che, facendo salva l'ipotesi di cui all'art. 186-bis della
legge fallimentare («concordato con continuita'»), considera ostativi
alla partecipazione alla gara e, per quanto di  interesse  in  questa
sede,   alla   conservazione   dell'efficacia    dell'attestato    di
qualificazione, la pendenza  del  procedimento  per  l'ammissione  al
concordato preventivo.  Orbene,  trattandosi  di  norma  che  produce
importanti  effetti  limitativi   all'esercizio   dell'attivita'   di
impresa, la stessa non puo' che essere interpretata restrittivamente;
cio' che induce a ritenere che, laddove venga presentata una  domanda
di concordato «in bianco» con effetti prenotativi  di  un  concordato
con  continuita'  aziendale,  non  potra'   ritenersi   pendente   un
procedimento per l'ammissione al concordato liquidatorio tout court. 
  In altre parole, argomentando a contrario rispetto alla  previsione
di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), che identifica, tra le  altre,
esclusivamente nella pendenza del concordato  liquidatorio  la  causa
ostativa  alla  partecipazione  a  gara,   e   quindi   al   rilascio
dell'attestazione di qualificazione  (in  forza  del  rinvio  operato
dall'art. 78 del d.P.R. 5 ottobre 2011, n. 207), laddove non si possa
ravvisare la pendenza di un concordato liquidatorio, come nel caso in
cui penda quello «in bianco» con effetti prenotativi  di  continuita'
aziendale,  l'impresa  non  puo'  ritenersi  carente  del   requisito
prescritto dalla lettera a) della citata disposizione. 
  Peraltro,  la  stessa  giurisprudenza  (cfr.  Consiglio  di  Stato,
Sezione IV, 3 luglio 2014, n. 3344), piu' recente in materia, ha dato
atto che laddove siano rispettate le  condizioni  e  soddisfatti  gli
adempimenti previsti dal quarto comma dell'art. 186-bis cit. (in seno
al quale, si ricorda, e' prevista l'autorizzazione del  Tribunale  ed
il parere del commissario giudiziale, che in questa fase puo'  essere
nominato solo in presenza di domanda di concordato «in  bianco»),  la
domanda   in   se'   non   comporta   ne'   l'automatica    decadenza
dell'attestazione di qualificazione ne' la risoluzione di diritto dei
contratti  in  corso,  in  quanto  l'istituto  ha  la  finalita'   di
incentivare le imprese ad anticipare la denuncia della situazione  di
crisi, comunque prima di essere assoggettate a  misure  di  controllo
esterno. 
  Certamente,  la  permanenza  della   validita'   e   dell'efficacia
dell'attestazione di qualificazione e'  risolutivamente  condizionata
alla decisione del giudice che dovesse  dichiarare  inammissibile  la
proposta di concordato con continuita' aziendale.  A  presidio  della
legittima   partecipazione   dell'impresa   alla    gara,    inoltre,
l'ordinamento  ha   previsto   l'emanazione   di   un   provvedimento
giurisdizionale ad hoc sotto forma di autorizzazione. 
  2.2. Concordato «in bianco»: contratti in corso di esecuzione. 
  Coerentemente a quanto ritenuto nel paragrafo  precedente,  per  le
stesse motivazioni estrapolate dalla formulazione letterale dell'art.
38, comma 1, lett. a), con riferimento alla quale si e'  ritenuto  di
non  potersi  ritenere  pendente  un  procedimento   per   concordato
ordinario o  liquidatorio  (che  costituirebbe  causa  ostativa  alla
prosecuzione del rapporto contrattuale) laddove sia stata  presentata
domanda «in bianco» con riserva espressa di produrre un piano recante
proposta di prosecuzione dell'attivita' d'impresa, deve ritenersi che
quest'ultima non  costituisca,  inoltre,  causa  di  risoluzione  del
contratto in quanto, non viene meno - durante la pendenza del termine
per la presentazione del piano - il requisito di  qualificazione  che
e' necessario anche per l'esecuzione del contratto,  come  si  evince
dalla formulazione dell'art. 60, comma 2 del d.P.R. 5  ottobre  2010,
n. 207. 
  In base  alle  considerazioni  svolte,  considerate  le  importanti
implicazioni   che   l'immediata   decadenza   dell'attestazione   di
qualificazione comporta per le imprese che abbiano presentato istanza
di concordato «in bianco» con riserva  di  presentare  un  piano  che
rechi la continuita' aziendale; alla luce del giusto  contemperamento
tra le esigenze  di  legittimita'  dell'azione  amministrativa  e  la
necessita' di consentire, nel periodo di crisi  attuale,  l'effettivo
recupero dell'attivita' alle imprese in difficolta', 
 
                              Determina 
 
di modificare la determinazione dell'Autorita' n. 3/2014, secondo  le
considerazioni espresse in diritto, al fine di evitare che le imprese
in  crisi  si  vedano  preclusa  la  possibilita'  della  continuita'
aziendale proprio nel momento in cui preannunciano  la  presentazione
del relativo piano. 
  Approvato dal Consiglio nella seduta dell'8 aprile 2015. 
    Roma, 8 aprile 2015 
 
                                               Il presidente: Cantone 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 aprile 2015. 
Il segretario: Esposito