IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista  la  direttiva  2009/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  54,  recante
attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; 
  Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto  decreto  legislativo
n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica  delle
disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti
da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE  si  provvede
con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi  dell'art.
11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  18  maggio
2012, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012,  Ufficio  di
controllo Atti MISE -  MIPAAF,  registro  n.  7,  foglio  n.  236,  e
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del  26  luglio  2012,
recante «Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11  aprile
2011,  n.  54,  in  attuazione  della   direttiva   2012/7/UE   della
Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II,  parte  III,
della direttiva 2009/48/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sulla sicurezza dei giocattoli, al fine  di  adeguarlo  al  progresso
tecnico»; 
  Vista altresi' la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  «Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione  della  normativa  e   delle   politiche   dell'Unione
europea», ed in particolare l'art. 35, comma 3, della medesima legge,
che regolando in generale l'attuazione in  via  amministrativa  delle
modifiche di ordine tecnico o esecutivo a  direttive  gia'  recepite,
conferma che «nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, non disciplinate dalla legge o da  regolamento  emanato
ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva  di  legge,
le direttive dell'Unione europea possono essere recepite (...) ove di
contenuto non normativo, con atto amministrativo  generale  da  parte
del Ministro con competenza prevalente nella materia»; 
  Vista la direttiva 2014/84/UE della Commissione del 30 giugno  2014
che modifica l'allegato II, appendice A  della  direttiva  2009/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
per quanto riguarda il nickel; 
  Vista la direttiva 2014/79/UE della Commissione del 20 giugno  2014
che modifica l'allegato II, appendice C, della  direttiva  2009/48/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla   sicurezza   dei
giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP; 
  Vista la direttiva 2014/81/UE della Commissione del 23 giugno  2014
che modifica l'allegato II, appendice C, della  direttiva  2009/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli
per quanto riguarda il bisfenolo A; 
  Considerato  che  la  direttiva  2014/81/UE  contiene  la  versione
consolidata dell'appendice C della direttiva 2009/48/CE; 
  Considerata la  necessita'  di  attuare  le  direttive  2014/84/UE,
2014/79/UE e 2014/81/UE, provvedendo con un unico decreto ad adeguare
a  tali  direttive  le  disposizioni  dell'allegato  II  del  decreto
legislativo n. 54 del 2011; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14  gennaio  1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011 
 
  1. L'appendice A dell'allegato II del decreto legislativo 11 aprile
2011, n. 54, e' sostituita dalla seguente: 
 
                            «Appendice A 
 
 
Elenco delle sostanze CMR e dei loro impieghi  consentiti  secondo  i
                   punti 4, 5 e 6 della parte III 
 
    
 
=====================================================================
|  Sostanza   |    Classificazione    |       Uso consentito        |
+=============+=======================+=============================+
|             |                       | Nei giocattoli e nelle      |
|             |                       |componenti di giocattoli     |
|             |                       |fatti di acciaio             |
|             |                       |inossidabile. Nelle          |
|             |                       |componenti di giocattoli     |
|             |                       |destinate a condurre una     |
|Nickel       |CMR 2                  |corrente elettrica.»         |
+-------------+-----------------------+-----------------------------+
 
  2. L'appendice C dell'  allegato  II  del  decreto  legislativo  11
aprile 2011, n. 54, e' sostituita dalla seguente: 
 
                            «Appendice C 
 
 
Valori  limite  specifici  per  i  prodotti  chimici  utilizzati  nei
                        giocattoli destinati 
ai bambini di  eta'  inferiore  a  36  mesi  o  in  altri  giocattoli
                         destinati ad essere 
     messi in bocca, adottati a norma dell'art. 46, paragrafo 2 
 
    
 
 ===================================================================
 |     Sostanza      |     Numero CAS      |     Valore limite     |
 +===================+=====================+=======================+
 |TCEP               |115-96-8             |5 mg/kg (tenore limite)|
 +-------------------+---------------------+-----------------------+
 |TCPP               |13674-84-5           |5 mg/kg (tenore limite)|
 +-------------------+---------------------+-----------------------+
 |TDCP               |13674-87-8           |5 mg/kg (tenore limite)|
 +-------------------+---------------------+-----------------------+
 |                   |                     |0,1 mg/1 (limite di    |
 |                   |                     |migrazione) in         |
 |                   |                     |conformita' ai metodi  |
 |                   |                     |indicati nelle norme EN|
 |                   |                     |71-10:2005 ed EN       |
 |Bisfenolo A        |80-05-7              |71-11:2005»            |
 +-------------------+---------------------+-----------------------+