IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n.  488,  l'art.  9  del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22   del
decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  66,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali  e'  demandato
al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente,  con
proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita'  applicabili
ai mutui da concedersi agli Enti  locali  territoriali,  al  fine  di
ottenere una uniformita' di trattamento; 
  Visto l'art.  13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,  il
quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui  mutui  agli  Enti
locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.
66; 
  Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n.  67,  come
modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il
concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i
Comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere; 
  Visti i decreti del 28 giugno 1989, del  26  giugno  1990,  del  25
marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  concernenti  le  modalita'  di
determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi
suindicate, stipulati a tasso variabile; 
  Visto il decreto ministeriale 23 dicembre  1998  con  il  quale  e'
stabilito che, a partire dal 30 dicembre  1998,  il  tasso  RIBOR  e'
sostituito dall'EURIBOR; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio   1999,   e,   in
particolare, l'art. 4, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  del
decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore; 
  Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il  quale,  ai
fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso
variabile, il parametro della lira interbancaria e' stato  sostituito
con quello del tasso interbancario; 
  Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per
le finalita' di cui al presente decreto, il parametro  del  "RENDIOB"
e' stato sostituito con quello del "RENDISTATO"; 
  Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365  a  tre  mesi  e  EURIBOR
ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2014 sul circuito
Reuters, pari rispettivamente a 0,082% e 0,081%; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile" e in  particolare  l'art.  32,  comma  1,
concernente la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi; 
  Vista la misura del rendimento medio lordo dei  titoli  pubblici  a
reddito fisso, riferito al mese di novembre 2014; 
  Vista la lettera del 15 marzo 2013 e successiva comunicazione del 2
dicembre 2014, con le quali  la  Banca  d'Italia,  ha  suggerito,  in
alternativa  al  tasso  interbancario  a  tre  mesi,  (parametro  non
disponibile), di adottare il tasso EURIBOR a tre mesi,  che  assicura
un'accettabile  continuita'  alla  serie  dei  dati  e  una  discreta
omogeneita' con le condizioni  applicate  ai  mutui  stipulati  negli
ultimi anni; 
  Ritenuta la necessita' di fissare il costo della provvista  per  le
operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e  ai  decreti
ministeriali del 25  marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  stipulate
anteriormente al 29 maggio 1999  e  tenuto  conto  delle  indicazioni
contenute nella predetta nota della Banca d'Italia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il periodo 1° gennaio - 30  giugno  2015  il  costo  massimo
della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo  di  cui  alle
leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a: 
    a) 1,00% per le operazioni di  cui  ai  decreti-legge  1°  luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67; 
    b) 0,90% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66 e relativo decreto ministeriale di  attuazione  del  28  giugno
1989; 
    c) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66 e relativo decreto ministeriale di  attuazione  del  26  giugno
1990; 
    d) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991  e  del  24  giugno
1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998; 
    e) 1,25% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo  1989,
n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991  e  del  24  giugno
1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999. 
  2.  Al  costo  della   provvista   va   aggiunta   la   commissione
onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel  periodo  in  cui  sono
state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La  misura
della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.