IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione  e'  autorizzata  in
altri Stati ma non  sul  territorio  nazionale,  dei  medicinali  non
ancora autorizzati ma sottoposti  a  sperimentazione  clinica  e  dei
medicinali da impiegare per una indicazione  terapeutica  diversa  da
quella  autorizzata,  da  erogarsi  a  totale  carico  del   Servizio
sanitario   nazionale   qualora   non   esista   valida   alternativa
terapeutica, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  5
maggio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio
2010, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
afamelanotide,  in  assenza   di   valida   alternativa   terapeutica
disponibile,  per  l'indicazione  terapeutica:   «Trattamento   della
protoporfiria eritropoietica » e con il  seguente  limite  temporale:
fino ad approvazione della domanda di  autorizzazione  all'immissione
in commercio, o al massimo per 24 mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  2
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio
2012, concernente la proroga dell'inserimento, nel succitato  elenco,
del medicinale afamelanotide in considerazione del fatto  il  dossier
per la richiesta  dell'autorizzazione  alla  commercializzazione  era
stato depositato all'EMA a febbraio 2012 e si  prevedeva  una  durata
della procedura di circa un anno; 
  Vista inoltre la determinazione dell'Agenzia italiana  del  farmaco
datata 18 aprile 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
6 maggio 2014, concernente la proroga di  12  mesi  dell'inserimento,
nel succitato elenco, del medicinale afamelanotide; 
  Ritenuto,  tuttavia,  di  attribuire  al  suddetto  medicinale  una
innovazione terapeutica importante, perche' destinata al  trattamento
di una patologia finora priva di adeguato trattamento e che,  ove  si
procedesse   all'esclusione,   verrebbe   negata   ai   pazienti   la
possibilita' di intraprendere o proseguire tale terapia; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 23,  24  e  25
marzo 2015, come da stralcio verbale n. 36; 
  Ritenuto  pertanto  di  prorogare  la  permanenza  del   medicinale
afamelanotide di cui alla determinazione dell'AIFA  datata  5  maggio
2010, sopra citata, nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento   del   medicinale   afamelanotide,   di   cui   alle
determinazioni  dell'AIFA  citate  in   premessa,   nell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
istituito ai sensi della legge n. 648/96,  e'  prorogato,  in  attesa
della presentazione della richiesta di rimborsabilita' da parte della
ditta, fino al 30 giugno 2015, nel rispetto delle condizioni per esso
indicate nell'allegato 1  che  fa  parte  integrante  della  presente
determinazione.