IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
«Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e  dei  mediatori  creditizi»  ed  in
particolare l'art. 17-bis, ai sensi del quale i soggetti iscritti nel
registro degli esercenti l'attivita' dei cambiavalute sono  tenuti  a
trasmettere  all'Organismo  per  via   telematica   le   negoziazioni
effettuate; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  17-bis,  comma  4,  del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del  quale  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  individuate  le
specifiche tecniche del sistema di  conservazione  informatica  delle
negoziazioni di cui al comma 3  e  la  periodicita'  di  invio  delle
stesse; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»; 
  Sentito  l'Organismo  ex  art.  128-undecies  del  citato   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nella seduta del 25 settembre 2014; 
  Considerato necessario acquisire informazioni, anche per  finalita'
di monitoraggio ed analisi dei  flussi  finanziari,  in  ordine  alla
dimensione e all'operativita' del mercato dei mezzi di  pagamento  in
valuta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «testo unico bancario»: il  decreto  legislativo  1  settembre
1993, n. 385, e successive modifiche; 
    b) «Organismo»: l'Organismo  competente  per  la  gestione  degli
elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario; 
    c) «cambiavalute»: coloro che  esercitano  professionalmente  nei
confronti del pubblico, anche su base stagionale, la  negoziazione  a
pronti di mezzi di pagamento in valuta; 
    d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo
ove sono iscritti i cambiavalute; 
    e)  «cliente»:  il  soggetto  che   compie   operazioni   con   i
cambiavalute; 
    f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data
di  nascita,  paese  di  residenza,  gli  estremi  del  documento  di
identificazione e, per i clienti che ne siano  provvisti,  il  codice
fiscale; 
    g) «documento di identificazione»: i documenti d'identita'  e  di
riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.; 
    h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di  pagamento  in
valuta.