IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
  Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12  febbraio  2008,
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto  riguarda  il  luogo
delle prestazioni di  servizi  ed,  in  particolare,  l'art.  5,  che
prevede,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015,  nuovi   criteri   di
territorialita' per l'IVA relativa alle prestazioni  dei  servizi  di
telecomunicazione,  teleradiodiffusione   ed   elettronici,   nonche'
l'istituzione di due regimi speciali (c.dd. regime non UE e regime UE
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soggetti  passivi  stabiliti  fuori  dell'Unione  europea  e   quelli
stabiliti in uno Stato membro che rendono dette prestazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del  Consiglio,
del  15  marzo  2011,  recante  disposizioni  di  applicazione  della
direttiva 2006/112/CE relativa  al  sistema  comune  di  imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, del 9  ottobre
2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011  per
quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non
stabiliti che forniscono servizi  di  telecomunicazione,  servizi  di
teleradiodiffusione o servizi  elettronici  a  persone  non  soggetti
passivi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio,
del 7 ottobre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.
282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del  7  ottobre
2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la
frode in materia d'imposta sul valore aggiunto  ed,  in  particolare,
l'art.  46,  paragrafo  3,  che  autorizza   lo   Stato   membro   di
identificazione a trattenere una quota dell'IVA versata dai  soggetti
passivi aderenti al regime speciale UE; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   815/2012   della
Commissione, del 13 settembre 2012, recante modalita'  d'applicazione
del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, per quanto riguarda i
regimi speciali applicabili ai soggetti  passivi  non  stabiliti  che
prestano servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione
o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, di seguito "decreto  n.  633/1972",  recante  "Istituzione  e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo
II  del  titolo   II,   "Disciplina   temporanea   delle   operazioni
intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto"; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, che recepisce le
disposizioni della citata direttiva 2008/8/CE aventi  decorrenza  dal
1° gennaio 2015; 
  Visto l'art. 74-octies del decreto n. 633/1972, inserito con l'art.
3 del citato decreto legislativo n.42/2015 e che, al comma 1, demanda
ad  un  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  la
definizione delle modalita' di versamento  dell'IVA  per  i  soggetti
identificati in Italia che aderiscono ai suddetti regimi speciali ed,
al comma 3, la definizione delle modalita' di ripartizione,  tra  gli
Stati membri  di  consumo,  dell'IVA  versata  dai  soggetti  passivi
aderenti ai regimi speciali in Italia, di contabilizzazione  dell'IVA
versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali negli  altri
Stati membri dell'Unione  europea  e  relativa  alle  prestazioni  di
servizi rese in Italia, nonche' di rendicontazione  delle  operazioni
effettuate per il tramite della nuova contabilita' speciale; 
  Visto il decreto del  Direttore  generale  del  Dipartimento  delle
entrate del Ministero delle  finanze  del  31  luglio  1998,  recante
"Modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni  e
dei  contratti  di  locazione  e   di   affitto   da   sottoporre   a
registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti" ed, in
particolare, il capo IV, che disciplina le modalita' tecniche per  la
trasmissione via Internet delle dichiarazioni e per  l'effettuazione,
con lo stesso mezzo, dei pagamenti dei tributi, contributi e premi di
cui all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
inserito dal decreto del Direttore generale  del  Dipartimento  delle
entrate del Ministero delle finanze del  29  marzo  2000,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile
2000; 
  Visti i pareri della Ragioneria generale dello Stato e dell'Agenzia
delle entrate espressi, rispettivamente, con le note n. 20836 del  27
marzo 2015 e n. 48126 dell'8 aprile 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di versamento dell'IVA da parte 
          dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali 
 
  1. Il versamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi  aderenti  ai
regimi speciali di cui agli articoli  74-quinquies  e  74-sexies  del
decreto n. 633/1972 e' effettuato dai medesimi, senza la possibilita'
di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: 
    a) con addebito sul proprio conto aperto presso un  intermediario
della riscossione convenzionato con l'Agenzia  delle  entrate.  Nella
richiesta  di  addebito  inviata  telematicamente  all'Agenzia  delle
entrate tramite il portale MOSS, il soggetto passivo indica il codice
IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a
cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni dell'art. 29 del decreto del Direttore  generale  del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31  luglio
1998; 
    b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto  di
cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su  un'apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria  statale,  intestata
all'Agenzia  delle  entrate,  secondo  le  istruzioni  fornite  dalla
medesima Agenzia tramite il portale MOSS. Nella causale del  bonifico
e' indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a  cui
si riferisce il versamento. 
  2. Le somme riscosse con le modalita' di cui al  comma  1,  lettera
a), sono trasferite giornalmente sulla contabilita' speciale  di  cui
al comma 1, lettera b),  e,  unitamente  a  quelle  riscosse  tramite
bonifico,  sono  utilizzate  secondo  le  disposizioni  del  presente
decreto.