IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 7 ed 8 ottobre 2013 nel territorio dei comuni
di Bernalda, Montescaglioso, Pisticci e Scanzano Jonico in  provincia
di Matera, nonche' la delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  10
luglio 2014 con la quale il predetto  stato  di  emergenza  e'  stato
prorogato fino al 5 gennaio 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 145 dell'8 febbraio 2014 recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi  nei  giorni  7  ed  8  ottobre  2013  nel
territorio  dei  comuni  di  Bernalda,  Montescaglioso,  Pisticci   e
Scanzano Jonico in provincia di Matera»; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  151  del  21  febbraio  2014,  che  demanda  al
Commissario delegato di raccordare le attivita' previste dal medesimo
provvedimento con quelle contemplate dalla sopra citata ordinanza  n.
145/2014; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di criticita' in rassegna, anche in un  contesto  di
necessaria prevenzione da possibili situazioni  di  pericolo  per  la
pubblica e privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  con
cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il dirigente dell'Ufficio di
protezione civile  della  regione  Basilicata  e'  individuato  quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base  della  documentazione  amministrativo-contabile  inerente
alla  gestione  commissariale,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il dirigente dell'Ufficio di
protezione civile della regione Basilicata  provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso,  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il dirigente dell'Ufficio di  protezione  civile  della  regione
Basilicata, che opera a titolo  gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale  delle  strutture
organizzative della Regione Basilicata, nonche' della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  predetto  dirigente  dell'Ufficio  di
protezione  civile  della  regione  Basilicata  provvede,   fino   al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 145 dell'8 febbraio 2014,
che viene al medesimo intestata per 24 mesi decorrenti dalla data  di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  salvo  proroga  da   disporsi   con   apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5
residuino delle risorse sulla  contabilita'  speciale,  il  dirigente
dell'Ufficio di  protezione  civile  della  regione  Basilicata  puo'
predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente
finalizzati  al  superamento  della  situazione  di  criticita',   da
realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti  secondo  le
ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali
residui, di cui al secondo periodo del  comma  4-quater  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale
Piano  deve  essere  sottoposto  alla  preventiva  approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo per  le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente dell'Ufficio di protezione  civile  della  regione
Basilicata, a seguito della chiusura della contabilita'  speciale  di
cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento  della
protezione civile una  relazione  conclusiva  riguardo  le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2015 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                             della protezione civile  
                                                       Curcio