IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
   Visto in particolare l'articolo 3, comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013  con
la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  7  agosto  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di
Pesaro e Urbino; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 85 del 29  maggio  2013  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della
provincia di Pesaro e Urbino.»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2013  con
cui lo stato d'emergenza sopra citato e' stato prorogato  fino  al  6
ottobre 2013; 
  Visto l'articolo  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre  2013
con cui la durata della proroga dello stato di emergenza, di cui alla
delibera del 2 agosto 2013, e' stata estesa di ulteriori 120 giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 127 del 22 novembre 2013, adottata in attuazione dell'articolo  5,
comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225,  per  la
ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle
infrastrutture pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni
subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali  e
dal   patrimonio   edilizio   per   il   superamento   dell'emergenza
determinatasi a seguito  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della provincia di
Pesaro e Urbino; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto, sebbene il Commissario delegato non
abbia trasmesso la relazione sui fabbisogni, di cui  all'articolo  4,
comma 3, della predetta ordinanza n. 127 del 2013; 
  Viste le note del  24  giugno  2014  e  del  13  gennaio  2015  del
Presidente della provincia di Pesaro e Urbino; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche  con  nota  del  26  giugno
2014; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  provincia  di  Pesaro  e  Urbino   e'   individuata   quale
Amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie   al   superamento   della   situazione   di    criticita'
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore generale  della
provincia di Pesaro e Urbino e' individuato quale responsabile  delle
iniziative  finalizzate  al  definitivo   subentro   della   medesima
Provincia nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati
e  contenuti  in  rimodulazioni  dei  piani  delle   attivita'   gia'
formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
Egli e' autorizzato a  porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dal
trasferimento della documentazione di cui al successivo comma  3,  le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della  Ppovincia  di
Pesaro e Urbino, Commissario delegato di cui all'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 85 del  29  maggio  2013,
provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente  provvedimento
a trasferire al Dirigente di cui al comma 2 tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore generale di cui al comma  2,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale
delle  strutture  organizzative   della   provincia   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Direttore di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5776 aperta  ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 85 del 29  maggio  2013,  che
viene allo stesso intestata fino al 30 giugno 2015, salvo proroga  da
disporsi con successivo provvedimento  previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita', da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  provincia  di  Pesaro  e
Urbino ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,  sono  versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
    
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2015 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio