IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto-legge  12  maggio  2014,  n.  74,  recante  misure
urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna  colpite  dal
terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il  17
ed il 19 gennaio 2014,  nonche'  per  assicurare  l'operativita'  del
Fondo per le emergenze nazionali; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni dal 17 al  19  gennaio  2014  nel  territorio
della provincia di Modena  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
Ministri del 23 luglio  2014  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 26 gennaio 2015; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 175 del 9 luglio 2014 recante: «Interventi di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali  eventi  alluvionali  verificatisi  nei
giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio  della  provincia  di
Modena»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Emilia Romagna con nota  prot.  30
del 16 gennaio 2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Emilia Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  Direttore  dell'Agenzia
regionale di  protezione  civile  della  regione  Emilia  Romagna  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile  inerente  la  gestione  commissariale,   le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2,  il  Soggetto  responsabile
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 175  del  9  luglio  2014
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  alla  presente  ordinanza  si
avvale delle strutture organizzative della  regione  Emilia  Romagna,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  predetto  Direttore  provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 175 del  9  luglio  2014,
che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile puo' predisporre un Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  regione  Emilia  Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate al  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  per  le  emergenze
nazionali, ad eccezione di  quelle  derivanti  da  fondi  di  diversa
provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di
provenienza. 
  10. Il Direttore dell'Agenzia regionale  di  protezione  civile,  a
seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5,
provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere
per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 22 aprile 2015 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio