IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e  in  particolare
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  97587  del  23  dicembre  2014,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si  definiscono  per
l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 44223  del  5  giugno  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n.  133  dell'8  giugno
2013, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  293
del 17 dicembre  2012  recante  disposizioni  per  le  operazioni  di
separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari,
della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale  di
rimborso dei titoli di Stato; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
aprile 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 62.535 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 26 aprile, 21 giugno, 22 luglio,  23
settembre e 22 ottobre 2010, 21 febbraio, 20 aprile,  25  maggio,  25
luglio e 24 ottobre 2011, 26 marzo, 24 settembre,  24  ottobre  2012,
nonche' 22 febbraio e  23  settembre  2013,  con  i  quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime  ventinove  tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo  2010  e  scadenza  15
settembre  2021,  indicizzati,  nel  capitale  e   negli   interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora
innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente  decreto,  come   "Indice
Eurostat"; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una trentesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione  della  dodicesima  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 2,35%,  indicizzati  all'Indice  Eurostat
con godimento 15 marzo 2014 e scadenza 15 settembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 23  dicembre  2014,  entrambi  citati  nelle
premesse, e' disposta l'emissione di una trentesima tranche dei buoni
del  Tesoro  poliennali   2,10%   indicizzati   all'Indice   Eurostat
("BTP€i"), con godimento 15 marzo 2010 e scadenza 15 settembre  2021.
I  predetti  titoli  vengono  emessi  congiuntamente  ai  BTP€i   con
godimento 15 marzo 2014 e  scadenza  15  settembre  2024  indicizzati
all'"Indice  Eurostat",  citati  nelle  premesse,  per  un  ammontare
nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di
euro e un importo massimo di 750 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 15 marzo ed il  15  settembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime dieci cedole dei buoni emessi  con  il  presente  decreto,
essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui buoni  medesimi,  come  previsto  dal  decreto  ministeriale  7
dicembre 2012 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  293  del  17
dicembre  2012,  possono  essere  effettuate  operazioni  di  "coupon
stripping". 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno  2013,  citato
nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed  a  cui
si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto;
in particolare, si rinvia agli  articoli  da  14  a  17  del  decreto
medesimo.