IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica  ed   in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 24 dicembre  2014  dall'impresa
«Sapec Agro Italia Srl» con sede legale in Saronno (VA),  via  Varese
n. 25/D,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione   in
commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato   «Cupromet   SC»
contenente le sostanze attive rame da idrossidi e  metalaxyl,  uguale
al prodotto di riferimento denominato Qubic R registrato al n.  14433
con D.D. in  data  31  luglio  2009  modificato  successivamente  con
decreti di cui  l'ultimo  in  data  28  febbraio  2013,  dell'Impresa
«Cheminova Agro Italia»,  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  F.lli
Bronzetti n. 32/28; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  Qubic  R
registrato al n. 14433; 
    sussiste legittimo accordo tra l'impresa «Sapec  Agro  Italia»  e
l'impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/37/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 2010  di  recepimento
della direttiva 2010/28/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva metalaxyl nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'Allegato  VI  del   decreto
legislativo n.  194/95,  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011  e  n.  545/2011  ed
all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione del  prodotto
in questione al  30  giugno  2020,  data  di  scadenza  assegnata  al
prodotto  di  riferimento,  fatti  salvi  gli   adempimenti   e   gli
adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui   al
regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al
regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato  altresi'  che  per  il   prodotto   fitosanitario   di
riferimento  e'  stato  gia'  presentato  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011,  nonche'  ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale  del  30  dicembre  2010,
entro i termini prescritti da quest'ultimo; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2020 l'Impresa «Sapec Agro Italia Srl» con  sede  legale  in  Saronno
(VA), via Varese n. 25/D, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario denominato CUPROMET SC con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,1 - 0,2  -  0,25  -
0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Sapec Agro S.A. - Setubal (Portogallo). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16254. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara'  pubblicato  sul  portale  del  Ministero
della  salute  www.salute.gov.it  nell'area  dedicata   ai   prodotti
fitosanitari e comunicato all'impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 16 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco