IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle    competenze»    e    l'art.    119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4  novembre  2010,
n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo
14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della   direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Vista la domanda presentata in data 15 dicembre  2014  dall'impresa
Adama Makteshim  Ltd,  rappresentata  in  Italia  dall'Impresa  Adama
Italia Srl, con sede legale  in  Grassobbio  (BG),  via  Zanica,  19,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato SILBOT  F,  contenete  le  sostanze
attive dimetomorph  e  folpet,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Quantum F registrato al n.  13298  con  D.D.  in  data  26
luglio 2011, modificato successivamente con decreti di  cui  l'ultimo
in data 5 agosto 2013, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Quantum F
registrato al n. 13298; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto del 26 aprile 2007 di  inclusione  della  sostanza
attiva folpet nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 194 fino al  30  settembre  2017  in  attuazione  della  direttiva
2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007; 
  Visto il decreto del 31 luglio 2007 di  inclusione  della  sostanza
attiva dimetomorf, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 settembre 2017 in attuazione della  direttiva
2007/25/CE della Commissione del 23 aprile 2007; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE e' stata  abroga  dal  Reg.
(CE) n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione  ora
sono considerate  approvate  ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato  decreto  di  recepimento  per  entrambe  le  sostanze  attive
componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre  2017,  data  di  scadenza   assegnata   al   prodotto   di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28
settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle  tariffe  relative
all'immissione in commercio dei  prodotti  fitosanitari  a  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a  richiesta,  in  attuazione  del
Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio». 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017,  l'impresa  Adama  Makteshim  Ltd,  rappresentata   in   Italia
dall'Impresa Adama Italia Srl, con sede legale  in  Grassobbio  (BG),
via Zanica, 19, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario  denominato  SILBOT  F  con  la  composizione  e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 250 - 500; kg 1 - 5 -
10 - 20 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: 
    Sti  Solfotecnica  Italiana   SpA -   Cotignola   (RA),   nonche'
confezionato  presso  lo  stabilimento  dell'Impresa   Sipcam   SpA -
Salerano sul Lambro (LO). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'impresa: 
    Adama Makteshim Ltd - P.O.B. 60 Beer Sheva (Israele). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 16258. 
  L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il  prodotto
fitosanitario deve essere posto in  commercio,  e'  corrispondente  a
quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento,
adeguata per la classificazione alle  condizioni  previste  dal  Reg.
1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della
salute del 14 gennaio 2014. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi  al  suindicato  prodotto  sono  disponibili  nella
sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari  del
portale www.salute.gov.it 
    Roma, 16 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco