IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, fino al 9 luglio 2014, lo stato  di
emergenza in conseguenza del significativo incremento  del  movimento
franoso che dal 19 aprile 2013 interessa il versante nord-occidentale
del Mont de la Saxe nel territorio del comune  di  Courmayeur,  nella
regione Autonoma Valle d'Aosta, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri del 10 luglio  2014  con  la  quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato di ulteriori 180 giorni; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 143 del 30 gennaio 2014  recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza  del  significativo  incremento  del
movimento franoso che  dal  19  aprile  2013  interessa  il  versante
nord-occidentale del Mont de la Saxe nel  territorio  del  comune  di
Courmayeur, nella regione Autonoma Valle d'Aosta"; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 214 del 22  dicembre
2014 recante:  "Avvio  della  ricognizione  dei  danni  subiti  dalle
attivita' economiche e produttive ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,
lett. d), della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  per  effetto  delle
interruzioni stradali e delle evacuazioni delle frazioni di La  Palud
e di Entreves del Comune  di  Courmayeur  nonche'  del  blocco  della
circolazione nella Val Ferret"; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Commissario delegato prot. n. 1534 del 6 febbraio
2015; 
  Acquisita l'intesa della regione Autonoma Valle  d'Aosta  con  nota
prot. 271/GAB del 13 gennaio 2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  e'   individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie  al  completamento  degli  interventi  necessari  per   il
superamento del contesto di criticita' determinatosi  nel  territorio
regionale a seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Coordinatore  del
Dipartimento programmazione,  difesa  del  suolo  e  risorse  idriche
dell'Assessorato  regionale  opere  pubbliche,  difesa  del  suolo  e
edilizia residenziale pubblica della regione Autonoma  Valle  d'Aosta
e' individuato quale responsabile  delle  iniziative  finalizzate  al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile  inerente  la  gestione  commissariale,   le
attivita' occorrenti per il proseguimento in regime  ordinario  delle
iniziative in corso finalizzate al superamento del  contesto  critico
in rassegna, e provvede alla ricognizione ed  all'accertamento  delle
procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini  del  definitivo
trasferimento  delle  opere  realizzate  ai  Soggetti  ordinariamente
competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma 2, il Commissario  delegato  di
cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n.  143  del  30  gennaio  2014  provvede  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Coordinatore di cui al comma 2, che opera a titolo  gratuito,
per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si
avvale delle strutture organizzative  della  regione  Autonoma  Valle
d'Aosta, nonche' della collaborazione degli enti territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il predetto Coordinatore provvede,  fino  al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 143 del 30 gennaio  2014,
che viene al medesimo intestata per dodici mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  apposito
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5,  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'   speciale,   il
Coordinatore di cui al comma 2 puo' predisporre un  Piano  contenente
gli ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al  superamento
della situazione di criticita', da realizzare  a  cura  dei  soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio  della  regione  Autonoma  Valle
d'Aosta ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono  versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Coordinatore di cui al comma 2,  a  seguito  della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2015 
 
                                     Il capo del Dipartimento: Curcio