IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno
finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,
degli animali  e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di  perdite
economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da
epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi
di un'emergenza ambientale; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti  di  Stato
nei settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente
interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole  e,  in
particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita'  e  termini
per l'adozione del piano assicurativo  agricolo  annuale  sentite  le
proposte di apposita Commissione Tecnica; 
  Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato  nel
sito Internet del Ministero, con il quale a partire  dal  1°  gennaio
2015 si applicano le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di  aiuto,  delle
tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli
Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di  Stato  al  settore
agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal  Regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 registrato alla Corte
dei conti in data 11 febbraio 2015,  foglio  n.  372,  relativo  alla
semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in  particolare
il Capo III riguardante la gestione dei rischio; 
  Considerato il Programma nazionale di  sviluppo  rurale  presentato
alla Commissione europea in data 22 luglio 2014, ed in particolare la
sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli  animali  e  delle
piante; 
  Considerato il piano nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
in attuazione, tra l'altro, dell'art. 49 - assicurazione del raccolto
- del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308
del 17 dicembre 2013; 
  Considerato in particolare il Piano Assicurativo Individuale  (PAI)
di cui all'allegato B, lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio
2015; 
  Considerate le richieste pervenute da parte della regione  Piemonte
in data 20 novembre 2014, della regione Liguria in data  24  novembre
2014, della regione Lombardia in data 20 novembre 2014, della regione
Emilia Romagna in data 26 novembre 2014, della regione Marche in data
26 novembre 2014, della regione Umbria  in  data  25  novembre  2014,
della regione Lazio in data 26 novembre 2014, della regione Puglia in
data 13 novembre 2014, della regione Sardegna  in  data  1°  dicembre
2014; 
  Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico  da
parte degli organismi  collettivi  di  difesa,  dalle  organizzazioni
professionali agricole e dall'associazione nazionale fra  le  imprese
assicuratrici - ANIA; 
  Ritenuto di accogliere le  proposte  nei  limiti  consentiti  dalla
normativa nazionale e unionale; 
  Ritenuto, altresi', necessario indirizzare l'aiuto  pubblico  verso
strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese  agricole  e
favorire  un  ampliamento  delle  imprese  assicurate  mediante   una
migliore distribuzione territoriale e settoriale; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
espressa nella seduta del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Produzioni, allevamenti, strutture, rischi 
                       e garanzie assicurabili 
 
  1.  Ai  fini  della  copertura  assicurativa  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio  nazionale  per  l'anno  2015,  ai  sensi  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche,  in
attuazione dell'art. 37 del Regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  e  del
Regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  si  considerano  assicurabili   le
produzioni, le strutture aziendali,  gli  allevamenti  zootecnici,  i
rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al presente decreto.