IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Vista   la   nota   Neb/Pol/EU/ECHO/258   del   25   aprile    2015
dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea  con  la  quale  il
Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha  richiesto
l'assistenza della Direzione generale aiuti  umanitari  e  protezione
civile (DGECHO) della Commissione europea; 
  Considerato  che,  l'Ufficio  per  il  coordinamento  degli  affari
umanitari delle nazioni  unite  (OCHA)  ha  attivato  il  sistema  di
coordinamento internazionale; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con
cui  e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile  2015  che
ha interessato il territorio della  repubblica  federale  democratica
del Nepal; 
  Considerato che il predetto evento ha causato un numero ingente  ed
imprecisato di  vittime,  dispersi  e  sfollati,  la  distruzione  di
numerosi  centri  abitati  nonche',  per  le  particolari  condizioni
morfologiche del territorio, l'isolamento di molte parti del Paese; 
  Considerato, altresi', che  l'evento  sismico  ha  determinato  una
gravissima situazione sanitaria  e  socio  economica  nel  territorio
centro-occidentale dello Stato del Nepal, nonche' la mancanza di beni
di prima necessita' alla popolazione colpita; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione calamitosa verificatasi  nell'area  interessata,  anche
mediante la piena e completa  attivazione  delle  strutture  e  delle
componenti di protezione civile di cui agli articoli  6  e  11  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1. Per assicurare il concorso dello Stato italiano, in un  contesto
di solidarieta' internazionale, nell'adozione di tutte le  iniziative
urgenti di protezione civile  finalizzate  a  fronteggiare  la  grave
situazione determinatasi nel  territorio  della  Repubblica  federale
democratica  del  Nepal  in  conseguenza  dell'evento  calamitoso  in
premessa, il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi  delle
componenti e delle strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione civile, garantisce in raccordo con la Commissione  europea
(DGECHO), con l'Ufficio per il coordinamento degli  affari  umanitari
delle  nazioni  unite   (OCHA)   e   gli   organismi   internazionali
interessati, l'intervento finalizzato al soccorso  ed  all'assistenza
della popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  coordina  l'invio  di  squadre  operative  e   di
valutazione  composte  da  funzionari  e  tecnici  del   Dipartimento
medesimo,  delle  componenti  e  strutture  operative  del   Servizio
nazionale della protezione civile, nonche' dai volontari appartenenti
alle organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte
nell'elenco centrale oppure negli elenchi territoriali delle  regioni
e province autonome, oltre che l'allestimento di strutture  di  prima
assistenza e soccorso.  Dette  squadre  operative  e  di  valutazione
concorreranno, anche a supporto del team  inviato  dalla  Commissione
europea nell'ambito del meccanismo  unionale  di  protezione  civile,
alla realizzazione degli interventi di prima  assistenza  e  soccorso
secondo le  necessita'  rappresentate  dalle  apposite  strutture  di
coordinamento dell'Unione europea, dall'Ufficio per il  coordinamento
degli affari umanitari delle  nazioni  unite  (OCHA),  nonche'  dalle
autorita' competenti della Repubblica interessata.