IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere; Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l'art. 40 che istituisce, alle dipendenze dell'allora Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia"; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che, all'art. 1, comma 7, ha disposto l'aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole "e le georisorse"; Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale"; Visto il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 4 marzo 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto ministeriale 4 marzo 2011"; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"; Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e V (funzioni e compiti dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive"; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di stabilita' 2015") e, in particolare, l'art. 1, commi 551 e 552 di modificazione dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, al fine di semplificare la realizzazione delle opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche e di promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali; Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011 ed all'attuazione del disposto dell'art 38, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di disciplina del conferimento dei titoli concessori unici; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonche' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari.