IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,  recante  norme  di
carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione
delle miniere; 
  Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e
coltivazione  degli  idrocarburi   liquidi   e   gassosi   nel   mare
territoriale e nella  piattaforma  continentale  e,  in  particolare,
l'art. 40  che  istituisce,  alle  dipendenze  dell'allora  Ministero
dell'industria e del commercio, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi avente la  competenza  specifica  per  la  materia  degli
idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886; 
  Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla  ricerca
e  coltivazione  degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.
886, di integrazione ed adeguamento  delle  norme  di  polizia  delle
mineraria e delle cave, contenute nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128. 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del piano energetico nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
484, recante la  disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento  dei
permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di
idrocarburi in terraferma ed in mare; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi che,  in  particolare  all'art.
13,  definisce  le  norme  sul  conferimento   ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112  e  successive
modificazioni,  che  ha   dettato   nuove   disposizioni   circa   il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  443,  che  ha
dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di  attuazione
della direttiva n. 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17  maggio
1999, n. 144; 
  Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano sulle modalita' procedimentali  da  adottare  per
l'intesa  tra  lo  Stato  e  le  Regioni,  in  materia  di   funzioni
amministrative relative a  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di
idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria; 
  Vista la legge 20  agosto  2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia"; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare
il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  recante  norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni
integrative e correttive; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia"; 
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che, all'art.
1, comma 7, ha disposto l'aggiunta,  alla  denominazione  di  Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole "e le georisorse"; 
  Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i  permessi
di prospezione e di ricerca e per le concessioni di  coltivazione  di
idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale
e nella piattaforma continentale; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 marzo 2011
recante "Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca
e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi
in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale"; 
  Visto il decreto direttoriale 22  marzo  2011,  recante  "Procedure
operative di attuazione del  decreto  ministeriale  4  marzo  2011  e
modalita' di svolgimento delle attivita' di  prospezione,  ricerca  e
coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  dei   relativi
controlli, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto ministeriale 4
marzo 2011"; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"; 
  Visto il decreto legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure
urgenti per la crescita del Paese"; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, recante "Regolamento di organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico"; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  17  luglio
2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dello  sviluppo  economico  e,  in
particolare, della Direzione generale per  le  risorse  minerarie  ed
energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e  V  (funzioni  e
compiti dell'Ufficio nazionale minerario per  gli  idrocarburi  e  le
georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive"; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  ("Legge
di stabilita' 2015") e, in particolare, l'art. 1, commi 551 e 552  di
modificazione dell'art. 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  al
fine di semplificare la realizzazione delle  opere  strumentali  alle
infrastrutture energetiche strategiche e  di  promuovere  i  relativi
investimenti e le connesse ricadute anche in termini occupazionali; 
  Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento  del  disciplinare
tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4  marzo
2011  ed  all'attuazione  del  disposto  dell'art  38,  comma  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  in  materia  di
disciplina del conferimento dei titoli concessori unici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del
Ministero, le modalita' di conferimento dei titoli concessori  unici,
dei permessi di  prospezione,  di  ricerca  e  delle  concessioni  di
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella  terraferma,  nel
mare  territoriale  e  nella  piattaforma  continentale,  nonche'  di
esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari.