IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  16
marzo 2015, relativa,  nel  quadro  dell'art.  35  della  sopracitata
direttiva 2001/82/CE, all'autorizzazione all'immissione in  commercio
di  tutti  i  medicinali   veterinari   contenenti   "colistina"   da
somministrare per via orale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei   medicinali
veterinari contenenti "colistina" da  somministrare  per  via  orale,
devono essere modificate  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto, nell'etichettatura e  nel  foglietto  illustrativo  secondo
quanto disposto nell'Allegato III della sopracitata  decisione  della
Commissione del 16 marzo 2015. 
  A tal fine le societa' titolari delle autorizzazioni all'immissione
in  commercio  sopracitate  sono  tenute  a  presentare  con  effetto
immediato la relativa domanda di variazione prevista dalla  normativa
vigente ed a conformare entro  sessanta  giorni  gli  stampati  delle
confezioni in commercio a quanto disposto nel presente decreto. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 aprile 2015 
 
                                      Il direttore generale: Borrello