IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 1° al 3 dicembre 2013 nel  territorio  di
alcuni  comuni  delle  province  di  Potenza  e  Matera  nonche'  del
movimento  franoso  verificatosi  il  giorno  3  dicembre  2013   nel
territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  6  febbraio  2014
con la quale sono state stanziate ulteriori risorse per  fronteggiare
lo stato di emergenza di che trattasi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 151 del 21 febbraio 2014 recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 1° al 3  dicembre  2013  nel
territorio di alcuni  comuni  delle  province  di  Potenza  e  Matera
nonche' del movimento franoso verificatosi il giorno 3 dicembre  2013
nel territorio del comune di Montescaglioso in provincia di Matera."; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  151  del  21  febbraio  2014,  che  demanda  al
Commissario delegato di raccordare le attivita' previste dal medesimo
provvedimento con quelle contemplate dalla ordinanza n. 145/2014; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2014 con
cui il predetto stato d'emergenza e' stato  prorogato  per  ulteriori
centoottanta giorni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Basilicata  con  nota  del  17
febbraio 2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  il  dirigente  dell'Ufficio
regionale  di  protezione  civile   della   regione   Basilicata   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni  dalla  data  di  adozione  del  presente
provvedimento,      sulla       base       della       documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro il termine di cui al comma  2  il  dirigente  dell'Ufficio
regionale di protezione civile provvede ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture  organizzative  della  regione  Basilicata,
nonche'  della  collaborazione  degli   enti   territoriali   e   non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5805 aperta  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 151 del 21 febbraio 2014, che viene al  medesimo  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana, salvo proroga  da  disporsi  con  successivo  provvedimento
previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare
della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il  cronoprogramma
approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto
soggetto e' tenuto a relazionare  al  Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza  semestrale,  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente di cui al comma 2 puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della regione Basilicata ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 aprile 2015 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio