IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea"; 
  Visto il decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75  "Riordino  e
revisione della disciplina  in  materia  di  fertilizzanti,  a  norma
dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE; 
  Viste le istanze di inserimento di nuovi prodotti negli Allegati 2,
6 e 7, del 15 giugno 2009,. n. 13970, 13 agosto  2009,  n.  19334,  3
marzo 2010, n. 4557, del 13 luglio 2010, n. 15688, pervenute a questo
Ministero; 
  Acquisito il parere positivo della  Commissione  tecnico-consultiva
per i fertilizzanti, di cui all'art. 9 del d.lgs.  75/2010,  espresso
nelle sedute del 25 maggio 2010, 22 marzo 2012 e 12 luglio 2012; 
  Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, reso con note  del  13  giugno  2013,  n.
11148, del 11 dicembre 2013, n. 24678 e  del  11  dicembre  2013,  n.
24679; 
  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle
norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22  giugno  1998,
si e' conclusa senza osservazioni sull'inserimento dei nuovi prodotti
negli allegati 2, 6 e 7, come comunicato nella nota del 23  settembre
2014, n.  18989,  trasmessa  dall'Unita'  centrale  di  notifica  del
Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto di dover procedere all'adozione  delle  citate  variazioni
agli allegati 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Considerato che, ai  sensi  degli  articoli  9  e  10  del  decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono
predisposte  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati, 2, 6 e 7 del decreto legislativo 29  aprile  2010,
n.  75  "Riordino  e  revisione  della  disciplina  in   materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.", sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  3.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  le  stesse  garantiscano  i  livelli  di  sicurezza,
affidabilita' ed informazione equivalenti  a  quelli  prescritti  nel
presente decreto. 
  4. Ai sensi del Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del  9  luglio  2008,  che  stabilisce  le  procedure
relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali  a
prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro  e  che
abroga la decisione n. 3052/95/CE,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste e'  il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 3 marzo 2015 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2015 
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