IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  10  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 10 al 13  novembre  2013  nel  territorio
della regione Marche; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  17  gennaio  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il  2  dicembre
2013 nel territorio della regione Marche; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 141 del 22 gennaio 2014  recante:  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal
25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre  2013  nel  territorio  della
regione Marche."; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014 con
cui i predetti stati d'emergenza sono stati prorogati  per  ulteriori
centoottanta giorni; 
  Visto l'art. 1, comma 347, lettera  b),  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, con cui e' stato stanziato l'importo di 14  milioni  di
euro da destinare agli interventi  per  la  ricostruzione  a  seguito
degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni  comuni
delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni  tra  il  10  e
l'11 novembre 2013,  sulla  base  della  ricognizione  di  fabbisogni
finanziari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  ottobre  2014
con cui e' stato disposto uno stanziamento di euro  8.659.165,00,  in
favore della Regione Marche, a valere sulle risorse di  cui  all'art.
1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  cosi
come rideterminato a seguito delle richiamate  riduzioni,  effettuate
in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 222 del 29 gennaio 2015 recante: "Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal
25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre  2013  nel  territorio  della
regione Marche."; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche con  nota  del  16  gennaio
2015; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Marche  e'   individuata   quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli  interventi  necessari  per  il  superamento  del
contesto di  criticita'  determinatosi  nel  territorio  regionale  a
seguito degli eventi richiamati in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  il  dirigente  del  Servizio
territorio ambiente ed energia della regione  Marche  e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni dalla data  di  adozione  del  presente  provvedimento,
sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente  la
gestione commissariale, le attivita' occorrenti per il  proseguimento
in  regime  ordinario  delle  iniziative  in  corso  finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza n. 141/2014, provvede, entro dieci giorni dall'adozione
del presente provvedimento, a trasferire al  dirigente  del  Servizio
territorio  ambiente  ed  energia  della  regione  Marche  tutta   la
documentazione amministrativa  e  contabile  inerente  alla  gestione
commissariale e ad inviare al Dipartimento  della  protezione  civile
una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente   l'elenco   dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui alla presente  ordinanza  puo'
avvalersi delle strutture organizzative della regione Marche, nonche'
della collaborazione degli Enti territoriali  e  non  territoriali  e
delle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,   che
provvedono sulla base  di  apposita  convenzione,  nell'ambito  delle
risorse gia' disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio  di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il dirigente di cui al comma 2 provvede  con
le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5798 aperta  ai
sensi dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 141 del 22 gennaio 2014, che viene  al  medesimo  intestata
fino al 30 giugno 2016, salvo  proroga  da  disporsi  con  successivo
provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessita'
del  perdurare  della  contabilita'  medesima  in  relazione  con  il
cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di  avanzamento   degli
interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a   relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito  del  compimento  delle  iniziative  cui  alla
presente  ordinanza  residuino  delle  risorse   sulla   contabilita'
speciale, il dirigente di cui al comma 2 puo'  predisporre  un  Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Marche ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 aprile 2015 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio