IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                                  e 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                                  E 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006,  concernente  la  registrazione,  la
valutazione,  l'autorizzazione  e  la  restrizione   delle   sostanze
chimiche, e in particolare l'art. 2, paragrafo 3, ai sensi del  quale
«Gli  Stati  membri  possono  consentire   esenzioni   dal   presente
regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in
quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse
della difesa»; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  6  aprile  2007,  n.  46,   concernente
«Disposizioni volte a  dare  attuazione  ad  obblighi  comunitari  ed
internazionali»,  e   in   particolare   l'art.   5-bis   riguardante
l'attuazione del regolamento (CE)  n.  1907/2006,  con  il  quale  il
Ministero della salute e' designato  quale  autorita'  competente  ai
sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento; 
  Visto il decreto 22 novembre 2007 del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del  mare,  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche  europee,
recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse  finanziarie  di
cui all'art.  5-bis  del  decreto-legge  15  febbraio  2007,  n.  10,
convertito con modificazioni  nella  legge  6  aprile  2007,  n.  46,
riguardante  gli  adempimenti  previsti  dal  regolamento   (CE)   n.
1907/2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio  2008,  n.
12; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
di ordinamento militare»; 
  Visto il decreto 16 gennaio 2013 del Ministro della difesa, recante
«Struttura del Segretariato  generale,  delle  Direzioni  generali  e
degli Uffici centrali»; 
  Considerato che il regolamento (CE) n. 1907/2006  ha  lo  scopo  di
assicurare un elevato livello di  protezione  della  salute  umana  e
dell'ambiente, inclusa la promozione di  metodi  alternativi  per  la
valutazione dei pericoli  che  le  sostanze  comportano,  nonche'  la
libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando  nel
contempo la competitivita' e l'innovazione; 
  Considerato che uno dei  principali  obiettivi  del  nuovo  sistema
istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e' quello di incoraggiare
e, in taluni casi, di garantire la sostituzione  delle  sostanze  che
destano  maggiori  preoccupazioni  con  sostanze  o  tecnologie  meno
pericolose,   quando    esistono    alternative    tecnicamente    ed
economicamente idonee,  e  che  il  menzionato  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 stabilisce specifici doveri  e  obblighi  per  fabbricanti,
importatori e utilizzatori di sostanze, in quanto tali  o  in  quanto
componenti di miscele o articoli; 
  Considerato che per le sostanze  citate  nel  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 e' previsto  che  le  industrie  sono  tenute  a  produrle,
importarle, commercializzarle, usarle o  immetterle  sul  mercato  in
linea con le disposizioni previste dal citato regolamento e con tutta
la responsabilita' e la diligenza  necessaria  a  garantire  che,  in
condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne  derivino  danni  alla
salute umana e all'ambiente; 
  Considerato che, per garantire il rispetto  dei  principi  e  delle
finalita'  del  regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  gli  Stati  membri
dell'Unione europea che, nell'interesse della difesa  del  Paese,  si
avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del medesimo
regolamento,  per  alcune  sostanze  in  quanto  tali  o  in   quanto
componenti  di  miscele  o  articoli,   sono   tenuti   a   prevedere
disposizioni atte ad assicurare un elevato grado di protezione  della
salute umana e di tutela dell'ambiente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero
della difesa e le modalita' da osservare per disporre l'esenzione dal
regolamento (CE) n. 1907/2006,  di  seguito  denominato  «regolamento
REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto  componenti  di
miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai  sensi  dell'art.
2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.