IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, e in particolare l'art. 2, paragrafo 3, ai sensi del quale «Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa»; Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 2007, n. 46, concernente «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali», e in particolare l'art. 5-bis riguardante l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, con il quale il Ministero della salute e' designato quale autorita' competente ai sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento; Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n. 12; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»; Visto il decreto 16 gennaio 2013 del Ministro della difesa, recante «Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali»; Considerato che il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonche' la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitivita' e l'innovazione; Considerato che uno dei principali obiettivi del nuovo sistema istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e' quello di incoraggiare e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistono alternative tecnicamente ed economicamente idonee, e che il menzionato regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli; Considerato che per le sostanze citate nel regolamento (CE) n. 1907/2006 e' previsto che le industrie sono tenute a produrle, importarle, commercializzarle, usarle o immetterle sul mercato in linea con le disposizioni previste dal citato regolamento e con tutta la responsabilita' e la diligenza necessaria a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente; Considerato che, per garantire il rispetto dei principi e delle finalita' del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri dell'Unione europea che, nell'interesse della difesa del Paese, si avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, sono tenuti a prevedere disposizioni atte ad assicurare un elevato grado di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero della difesa e le modalita' da osservare per disporre l'esenzione dal regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.