IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 15, comma 5, della legge n. 97 del 6 agosto 2013 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013», il quale dispone che con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012; Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi e successive modifiche; Visto il regolamento (UE) n. 354/2013 di esecuzione della Commissione relativo alla procedura di modifica dei prodotti biocidi autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; Visto il regolamento (UE) n. 414/2013 di esecuzione della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso prodotto biocida conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012; Ritenuto pertanto di dover procedere alla disciplina dei provvedimenti ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia di biocidi; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina, come previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 6 agosto 2013, n. 97, l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012.