IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 15, comma 5, della legge  n.  97  del  6  agosto  2013
recante «Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013», il quale dispone che con decreto del Ministro della salute  e'
disciplinato  l'iter  procedimentale  ai   fini   dell'adozione   dei
provvedimenti  autorizzativi  previsti  dal   regolamento   (UE)   n.
528/2012; 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio relativo alla messa a disposizione sul  mercato  e  all'uso
dei biocidi e successive modifiche; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  354/2013  di   esecuzione   della
Commissione relativo alla procedura di modifica dei prodotti  biocidi
autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  414/2013  di   esecuzione   della
Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno  stesso
prodotto biocida conformemente alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 528/2012; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover   procedere   alla   disciplina   dei
provvedimenti ai fini dell'adozione dei  provvedimenti  autorizzativi
in materia di biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  disciplina,  come  previsto  dall'art.  15,
comma 5 della legge 6 agosto 2013, n. 97,  l'iter  procedimentale  ai
fini  dell'adozione  dei  provvedimenti  autorizzativi  previsti  dal
regolamento (UE) n. 528/2012.