IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n), della legge  24  dicembre
2007, n. 244, il quale introduce nel testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  l'articolo  168-bis  con  il  quale  viene
stabilito  che,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono individuati gli Stati ed i territori che consentono  un
adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione
non e' sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai  fini
dell'applicazione, tra le altre, delle disposizioni  contenute  nell'
articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 1,  comma  88,  della  suddetta  legge,  il  quale
dispone che,  fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  168-bis  del
citato testo unico, continuano ad applicarsi le disposizioni  vigenti
al 31 dicembre 2007; 
  Visto l'articolo 167, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, nella versione vigente al 31 dicembre 2007, il quale prevede
che se un  soggetto  residente  in  Italia  detiene,  direttamente  o
indirettamente, il controllo di una impresa, societa' o altro ente, i
redditi del soggetto estero partecipato sono  imputati,  a  decorrere
dalla chiusura dell'esercizio o  periodo  di  gestione,  ai  soggetti
residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute; 
  Visto il suddetto articolo 167, comma 4, nella versione vigente  al
31 dicembre 2007, secondo il  quale  si  considerano  privilegiati  i
regimi fiscali di Stati o  territori  individuati,  con  decreto  del
Ministro delle finanze da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  in
ragione del livello di tassazione sensibilmente  inferiore  a  quello
applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio  di
informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001, con il quale sono stati individuati  gli  Stati  ed  i
territori con regime  fiscale  privilegiato,  di  cui  al  previgente
articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 1, comma 680, della legge  23  dicembre  2014,  n.
190, il quale, modificando il comma 4 dell'articolo 167  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ha
stabilito  che  si  considera  livello  di  tassazione  sensibilmente
inferiore a quello applicato  in  Italia  un  livello  di  tassazione
inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia; 
  Visto l'articolo 1, comma 680, della medesima legge che ha altresi'
previsto che, in ogni caso,  si  considerano  privilegiati  i  regimi
fiscali speciali, che consentono un livello di  tassazione  inferiore
al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorche' previsti  da
Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non
inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia; 
  Visto l'articolo 1,  comma  680,  della  medesima  legge  il  quale
stabilisce che, con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle
Entrate, e' fornito un elenco, non  tassativo,  dei  suddetti  regimi
fiscali speciali; 
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di modificare, nelle  more  della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi,  l'elenco  degli  Stati,  approvato  con   il   decreto
ministeriale del 21 novembre 2001, al  fine  di  armonizzarlo  con  i
criteri di individuazione  degli  Stati  a  fiscalita'  privilegiata,
fissati dall'articolo 1, comma 680, delle legge 23 dicembre 2014,  n.
190; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica degli elenchi degli  Stati  e  territori  aventi  un  regime
                        fiscale privilegiato 
 
  1. All'elencazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21  novembre  2001,  sono
soppressi i seguenti Stati: Filippine; Malaysia; Singapore. 
  2. L'articolo 3 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 21 novembre 2001 e' abrogato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan