IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso  del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di  attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo; 
  Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto  2006
recante  misure  di  esecuzione  della   direttiva   2005/60/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione
di «persone  politicamente  esposte»  e  i  criteri  tecnici  per  le
procedure semplificate di adeguata verifica  della  clientela  e  per
l'esenzione nel caso di un'attivita' finanziaria esercitata  in  modo
occasionale o su scala molto limitata; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la  prevenzione  dell'utilizzo
del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo  nonche'  della
direttiva  2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione  e,   in
particolare, l'art. 25, comma 2, nonche' l'art. 25, comma 1,  lettera
c) del medesimo decreto legislativo; 
  Vista  la  Sezione  IV  del  Capo  I  del  Titolo  II  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di  attuazione  della  direttiva
2005/60/CE  concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo nonche'  della  direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari  e
territori stranieri da considerare equivalenti, raggiunto  a  margine
della riunione del 26 giugno 2012 del Comitato per la prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41,
paragrafo 1 della direttiva 2005/60/CE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  1º
febbraio 2013, attualmente in vigore, e la necessita' di  aggiornarlo
come segue sulla base delle informazioni risultanti dai  rapporti  di
valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione  del  riciclaggio  e
del  finanziamento  del  terrorismo  adottati  dal  Gruppo   d'azione
finanziaria  internazionale  (GAFI),  ovvero  dai  Gruppi   regionali
costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o
dalla Banca mondiale, nonche' dei successivi aggiornamenti; 
  Rilevata l'attuale adeguatezza della cooperazione tra  le  omologhe
autorita' italiane e sammarinesi, e in particolare tra le  rispettive
Unita'  di  informazione  finanziaria,  e  delle   altre   forme   di
cooperazione amministrativa, inclusa quella tra autorita' fiscali; 
  Rilevato che l'inclusione nell'elenco degli Stati extracomunitari e
territori  stranieri  da  considerare  equivalenti  non  preclude  la
necessita' di operare in base  all'approccio  basato  sul  rischio  e
costituisce una  presunzione  confutabile  per  l'applicazione  delle
misure semplificate di adeguata verifica della clientela nei rapporti
con enti aventi sede in detti Stati e territori; 
  Considerato altresi' che, nonostante l'inclusione nell'elenco degli
Stati  extracomunitari   e   territori   stranieri   da   considerare
equivalenti e' ribadito l'obbligo di cui all'art. 13 della  direttiva
2005/60/CE di applicare  obblighi  rafforzati  di  adeguata  verifica
della clientela, sulla base della valutazione del rischio  esistente,
nelle situazioni che per loro natura possono  presentare  un  rischio
piu' elevato  di  riciclaggio  o  finanziamento  del  terrorismo  nei
rapporti con enti, che siano clienti, ed abbiano sede in detti  Stati
e territori; 
  Considerato  che  la  lista  comune  non  si  applica  agli   Stati
comunitari  e  a  quelli  appartenenti  all'Area  economica   europea
(Islanda,  Liechtenstein  e  Norvegia),   che   beneficiano   di   un
riconoscimento automatico di  equivalenza  basato  sull'obbligo,  per
tali Paesi, di dare applicazione alle misure di  cui  alla  direttiva
2005/60/CE; 
  Considerato che  la  Commissione  non  ha  finora  adottato  alcuna
decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della  citata  direttiva
2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora  rilevi
che un paese terzo non soddisfa le condizioni  di  cui  all'art.  11,
paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3,  4  o  5,  o  alle  misure
definite a norma del paragrafo 1, lettera b) dell'art. 40 o dell'art.
16,  paragrafo  1,  lettera  b)  della  direttiva  stessa  o  che  la
legislazione di tale paese terzo non  consente  l'applicazione  delle
misure  richieste  all'art.  31,  paragrafo  1,  primo  comma   della
direttiva, adotti una decisione di accertamento di  tale  situazione,
secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della  direttiva
medesima; 
  Considerato che l'art. 33 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231 prevede che, quando la  Commissione  adotta  una  decisione  a
norma dell'art.  40,  paragrafo  4,  della  direttiva  2005/60/CE,  i
destinatari del citato decreto non possano ricorrere a soggetti terzi
del paese terzo oggetto  della  decisione  per  l'assolvimento  degli
obblighi di cui all'art. 18, comma  1,  lettere  a),  b),  e  c)  del
medesimo decreto; 
  Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231 prevede che gli enti creditizi e  finanziari
situati  in  Stati  extracomunitari  ritenuti   equivalenti   saranno
assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che  l'art.
25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone  che,  anche  in
tal caso gli  enti  e  le  persone  soggetti  al  decreto  raccolgano
comunque informazioni sufficienti per stabilire se il  cliente  possa
beneficiare di misure semplificate; 
  Considerato che l'art. 11,  comma  4  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231 prevede che gli intermediari finanziari di  cui
ai commi 1 e 2 dello  stesso  articolo  del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n.  231  stabiliscano  che  le  proprie  succursali  e
filiazioni  situate  in  Stati  extracomunitari   applichino   misure
equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata
verifica e conservazione  prevedendo  altresi'  l'obbligo,  per  tali
soggetti, qualora la legislazione dello  Stato  extracomunitario  non
consenta l'applicazione  di  misure  equivalenti,  di  darne  notizia
all'autorita' di vigilanza di settore in Italia e di adottare  misure
supplementari  per  fare  fronte  in  modo  efficace  al  rischio  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; 
  Considerato  che  l'art.  29  del  citato  decreto  legislativo  21
novembre 2007,  n.  231,  al  fine  di  evitare  il  ripetersi  delle
procedure di adeguata verifica della clientela di  cui  all'art.  18,
consente ai soggetti destinatari degli obblighi di  fare  affidamento
sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
effettuato da terzi e che responsabili  finali  dell'assolvimento  di
tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone  soggetti  al
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che ricorrono a terzi; 
  Considerato  che  l'art.  32  del  citato  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231 stabilisce che per  «terzi»  devono  intendersi
gli  enti  o  le  persone  enumerati  nell'art.  2  della   direttiva
2005/60/CE  o  enti  e  persone  equivalenti  situati  in  uno  Stato
extracomunitario, a condizione che  siano  soggetti  a  registrazione
professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che  applichino
misure  di  adeguata  verifica  della   clientela   e   obblighi   di
conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli  previsti
dalla direttiva e che  siano  soggetti  alla  sorveglianza  intesa  a
garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo  il  Capo
V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in  uno  Stato
extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a  quelli  previsti
dal citato decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231; 
  Sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria nella  seduta  del  30
gennaio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Gli Stati extracomunitari  considerati  come  Stati  che  impongono
obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa  alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo  di  riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
e che prevedono il controllo del rispetto di tali  obblighi  sono,  a
partire dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  1. Australia; 
  2. Brasile; 
  3. Canada; 
  4. Hong Kong; 
  5. India; 
  6. Giappone; 
  7. Repubblica di Corea, 
  8. Messico; 
  9. Singapore; 
  10. Stati Uniti d'America; 
  11. Repubblica del Sudafrica; 
  12. Svizzera; 
  13. Repubblica di San Marino.