IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che,  all'articolo  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  "Misure
urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23,
che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  "Fondo  per  la
crescita sostenibile" ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva,  il  riutilizzo  di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che  saranno  attivate  dall'ICE  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione  dell'articolo  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 del  citato  decreto  8  marzo
2013, che prevede che  gli  interventi  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile sono attuati con  bandi  ovvero  direttive  del  Ministro
dello sviluppo economico, che individuano, tra  l'altro,  l'ammontare
delle risorse  disponibili,  i  requisiti  di  accesso  dei  soggetti
beneficiari, le condizioni di ammissibilita' dei  programmi  e/o  dei
progetti,  le  spese  ammissibili,  la  forma  e  l'intensita'  delle
agevolazioni, nonche' i termini e le modalita' per  la  presentazione
delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le
modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'articolo 18 dello stesso decreto  8  marzo  2013
che, al comma 2, prevede che il Fondo  per  la  crescita  sostenibile
opera attraverso le contabilita' speciali, gia'  intestate  al  Fondo
rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo  per  la
crescita sostenibile, n.  1201  per  l'erogazione  dei  finanziamenti
agevolati,  n.  1726  per  gli  interventi  cofinanziati  dall'Unione
europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di  bilancio
per la gestione delle altre forme di intervento  quali  i  contributi
alle spese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  20  giugno
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per  la
crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli
ambiti tecnologici  identificati  dal  Programma  quadro  comunitario
"Orizzonte  2020",  come  modificato  e  integrato  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014,  n.
25; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 25 luglio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 179 del 4  agosto  2014,  con  il  quale  sono
individuati i termini e le modalita' di presentazione  delle  domande
per l'accesso alle agevolazioni  previste  dal  predetto  decreto  20
giugno 2013, nonche' le condizioni, i punteggi e le soglie minime per
la valutazione delle domande; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e, in particolare, la Sezione 4  del  Capo  III,  che  stabilisce  le
condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune  ed  esenti
dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese 3 novembre 2014,  registrato  alla  Corte  dei  conti  il  14
gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale e' approvata la  convenzione
stipulata in data 29 ottobre 2014 tra  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale  S.p.a.,  nel
seguito   Soggetto   gestore,   in   qualita'   di   mandataria   del
raggruppamento temporaneo di  operatori  economici  costituitosi  con
atto  del  23  ottobre  2014,  per  l'affidamento  del  servizio   di
assistenza e supporto  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per
l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e  istruttori
connessi  alla  concessione,  all'erogazione,  ai  controlli   e   al
monitoraggio delle agevolazioni concesse in  favore  di  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 della predetta  legge  n.  241
del 1990, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della
legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede  la  possibilita'  per  le
amministrazioni  pubbliche  di  concludere  tra  loro   accordi   per
disciplinare  lo  svolgimento  in  collaborazione  di  attivita'   di
interesse comune; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o
settoriali,  oggetto  di  accordi  tra   pubbliche   amministrazioni,
attraverso  un  intervento  in  grado  di  favorire   l'adozione   di
innovazioni dei processi produttivi o dei  prodotti  derivanti  dallo
sviluppo delle tecnologie  individuate  dal  Programma  di  indirizzo
strategico  dell'Unione  europea  per  la  ricerca,  lo  sviluppo   e
l'innovazione "Orizzonte 2020"; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Ambito operativo 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  8  marzo
2013,  le  procedure  per  la   concessione   ed   erogazione   delle
agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza
strategica per il sistema produttivo  nell'ambito  degli  Accordi  di
programma di cui al comma 2. 
  2. I progetti di cui al comma  1  sono  realizzati  nell'ambito  di
Accordi di programma, sottoscritti ai sensi  dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 dal Ministero  dello  sviluppo  economico
(nel seguito Ministero) con le regioni e con le altre amministrazioni
pubbliche  eventualmente  interessate,  finalizzati  a  favorire   la
competitivita' di territori caratterizzati  da  situazioni  di  crisi
industriali   con   impatto   significativo    sullo    sviluppo    e
sull'occupazione, anche in relazione alla crisi di specifici comparti
produttivi, ovvero lo sviluppo, anche diretto alla  salvaguardia  dei
livelli occupazionali, di singole imprese interessate da processi  di
riorganizzazione aziendale e produttiva.