IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che
prevede, a decorrere dall'anno 2014, misure di controllo della  spesa
per autovetture da parte delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il precedente decreto in data  10  ottobre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2014, con il quale  e'
stato determinato il riparto del contributo  alla  finanza  pubblica,
per l'anno 2014, a carico delle province e delle citta' metropolitane
ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle  province  delle
regioni Siciliana e  Sardegna,  in  misura  complessiva  pari  a  0,7
milioni di euro; 
  Visto  l'art.  47,  comma  2,  lettera  b)  e  commi  seguenti  del
decreto-legge n. 66/2014, che prevede che le  province  e  le  citta'
metropolitane  debbano  assicurare  uno  specifico  contributo   alla
finanza pubblica, di riduzione della spesa per autovetture in  misura
complessiva pari a 0,7 milioni di euro per  l'anno  2014,  contributo
elevato a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge di stabilita' 2015  -  legge
23 dicembre 2014, n. 190 - che estende il predetto  contributo  anche
al 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7  aprile  2014,  n.  56  che
prevede che dal 1° gennaio 2015 le  citta'  metropolitane  subentrano
alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti  attivi
e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  e  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno; 
  Rilevato  che,  per  l'anno  2015,  l'art.   47,   comma   2,   del
decreto-legge n. 66/2014, alla lettera b)  prevede  che  le  predette
specifiche riduzioni di spesa a carico delle province e delle  citta'
metropolitane siano operate per la quota pari ad 1 milione di euro in
proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione
pubblica; 
  Rilevato altresi' che il successivo comma 3  dell'art.  47  prevede
che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del
Ministro dell'interno, le riduzioni di spesa a carico delle  province
e delle citta'  metropolitane  relative  alle  autovetture  sarebbero
potute   essere   incrementate   e/o   diminuite   dalla   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  non
ha ritenuto di avvalersi della  predetta  facolta'  modificativa  del
criterio da seguire per determinare gli importi delle  singole  quote
di riduzioni delle spese a carico  di  ciascuna  provincia  e  citta'
metropolitana; 
  Ritenuto che il previsto contributo  alla  finanza  pubblica,  pari
complessivamente ad 1 milione di euro per l'anno 2015,  debba  essere
pertanto ripartito proporzionalmente  al  numero  di  autovetture  di
ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato  annualmente  al
Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica; 
  Viste le note del Dipartimento della funzione  pubblica  -  Ufficio
per l'informazione statistica, le banche  dati  istituzionali  ed  il
personale, n. DFP 0007993 P - in  data  5  febbraio  2015  e  n.  DFP
0021226 del 31 marzo 2015 e gli elenchi allegati, contenenti  i  dati
relativi al numero di autovetture  di  ciascuna  provincia  e  citta'
metropolitana; 
  Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai comma 2,
3  e  4,  comma  quest'ultimo  modificato  dall'art.  23-quater   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti
dalle province e dalle citta' metropolitane a fronte delle  riduzioni
di spesa debbano essere versati, entro  il  termine  del  10  ottobre
2015, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello  Stato  e
contestualmente dispone  che,  in  caso  di  mancato  versamento  del
contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati  dal
Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle  entrate,  attraverso   la
struttura di gestione di  cui  all'art.  22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  provvede  al  recupero  delle
predette  somme  nei  confronti  delle  province   e   delle   citta'
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore,  esclusi  i  ciclomotori,  di  cui
all'art. 60  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del  relativo
gettito alle province medesime; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione del riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  a
  carico delle citta' metropolitane, delle province ricomprese  nelle
  regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  province  delle   regioni
  Siciliana e Sardegna 
  1. Il contributo di cui in premessa e' calcolato  proporzionalmente
al  numero  di  autovetture  di  ciascuna  citta'   metropolitana   e
provincia, sulla base dei dati appositamente forniti dal Dipartimento
della funzione pubblica. 
  2. Il contributo, per l'importo complessivo di 1  milione  di  euro
per  l'anno  2015,  e'  ripartito  a  carico   di   ciascuna   citta'
metropolitana, provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario
e  provincia  delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna,  nella   misura
complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.