IL MINISTRO 
                           DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art.  2  del  medesimo  provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'art. 1,  sono  state  apportate  le
consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale  e'
stato sostituito l'art. 2 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con  il
quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla  pubblicazione
di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di
pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, con il quale  la  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12  settembre  2014,  convertito,
con modificazioni, con legge 10 novembre  2014,  n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 21-bis, con il quale, in  conformita'
dell'impianto normativo e  dell'assetto  territoriale  delineati  dal
decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati  istituiti  gli  uffici
del  giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico   decreto
ministeriale  la  fissazione  della  data  di  inizio  del   relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione  dell'art.  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state  determinate
le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico
degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto
territoriale fissato per la giustizia di prossimita'; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con  il  quale,  preso
atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,  gli
uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono  stati  esclusi
dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per  tali  presidi  la
vigenza delle disposizioni soppressive emanate  in  attuazione  della
delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo,  10
novembre e 18 dicembre 2014; 
  Ritenuto, in particolare, che per le sedi  specificamente  indicate
nell'allegato 1  al  decreto  ministeriale  10  novembre  2014,  come
modificato dal decreto ministeriale 18  dicembre  2014,  deve  essere
assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio,  un  assetto  strutturale,  organizzativo  ed  organico
idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del  presidio
giudiziario; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto  ministeriale
10 novembre 2014, il passaggio  al  nuovo  assetto  gestionale  degli
uffici mantenuti ai sensi  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  7
settembre 2012, n. 156, risulta  fissato  alla  data  di  entrata  in
vigore del medesimo decreto; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Rilevato  che,  nell'ambito  del  distretto   di   Campobasso,   il
Presidente della Corte di appello ha  riscontrato,  sulla  scorta  di
quanto rappresentato dal Presidente del tribunale  di  Larino  e  dal
giudice di pace coordinatore, la presenza di condizioni preclusive al
regolare svolgimento dell'attivita' giudiziaria presso l'ufficio  del
giudice di pace di Termoli; 
  Considerato che, al fine di  garantire  il  regolare  funzionamento
dell'ufficio in questione, con decreto del Presidente della corte  di
appello di Campobasso  n.  72  del  29  dicembre  2014,  si  e'  reso
necessario   disporre,   mediante    applicazione    del    personale
dell'Amministrazione,   il   mantenimento   dell'assetto   gestionale
previgente  alla  decorrenza  del   termine   fissato   dal   decreto
ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato; 
  Valutato che l'ulteriore verifica condotta all'esito delle predette
determinazioni,  sulla  scorta  delle  esigenze  rappresentate  dallo
stesso Presidente  della  corte  di  appello  di  Campobasso  con  la
relazione del 7 gennaio  2015,  non  ha  consentito  di  superare  le
criticita' rilevate; 
  Considerato inoltre che, preso atto della permanenza dello stato di
disagio nella gestione dei flussi di lavoro, con decreto n. 4 del  30
gennaio 2015, il  Presidente  della  Corte  di  appello  ha  ritenuto
opportuno  integrare  le  determinazioni   precedentemente   assunte,
disponendo l'applicazione di ulteriori unita' di personale presso  il
medesimo ufficio del giudice di pace di Termoli; 
  Valutato altresi' che, con note del 30 gennaio 2015, trasmesse  con
nota del Presidente del tribunale di Larino del 4 febbraio  2015,  il
giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Termoli, nel  confermare
la  persistenza  di  numerose  criticita'  riferite  alla   effettiva
presenza, alle carenze  formative  e  all'accettazione  dell'incarico
presso l'ufficio giudiziario dei dipendenti messi a disposizione  dal
Comune  di  Termoli,  ha  individuato  nella  chiusura  del  presidio
giudiziario l'unica soluzione operativa praticabile nel rispetto  dei
principi fissati dall'art. 3  del  decreto  legislativo  7  settembre
2012, in precedenza richiamati; 
  Rilevato che con nota del 13 marzo 2015, lo stesso giudice di  pace
coordinatore dell'ufficio di Termoli ha ritenuto opportuno  reiterare
le considerazioni espresse con le note innanzi  citate,  evidenziando
la  necessita'  di  valutare  l'adozione  di  provvedimenti  ad  esse
conformi; 
  Valutato che, con  nota  del  18  marzo  2015,  il  Presidente  del
tribunale di Larino, anche a seguito di un incontro con il Sindaco di
Termoli, ha ritenuto meritevoli di attenta e  urgente  considerazione
le richieste  formulate  dal  giudice  coordinatore  dell'ufficio  di
Termoli; 
  Rilevato che le criticita' innanzi prospettate non hanno consentito
di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio  del
giudice di pace di Termoli al nuovo assetto gestionale; 
  Considerato che  la  situazione  esaustivamente  rappresentata  dal
Presidente del tribunale di Larino e dal giudice di pace coordinatore
dell'ufficio di Termoli  con  le  note  citate  ed  i  consequenziali
provvedimenti adottati dal  Presidente  della  Corte  di  appello  di
Campobasso, determinando il venir meno  dei  requisiti  di  idoneita'
dell'istanza  di  mantenimento  del  predetto  presidio  giudiziario,
comportano la  vigenza  delle  disposizioni  soppressive  emanate  in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Termoli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri  a  carico
degli  enti  locali,  specificamente  individuate  dal  gia'   citato
allegato 1 al vigente decreto ministeriale 10 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di  Termoli,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'art. 5 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Larino.