IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile; Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea; Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui e' stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica federale democratica del Nepal; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal colpita dal predetto evento sismico; Considerata la necessita' rappresentata per le vie brevi dalla Croce Rossa Italiana di poter accedere ai benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 per assicurare il proprio supporto all'azione umanitaria in campo sanitario della Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Ginevra nel predetto territorio della Repubblica federale democratica del Nepal, sostenendone gli oneri con risorse del proprio bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della Ordinanza Commissariale attuativa n. 540 del 4 novembre 2010; Ravvisata, quindi, la necessita' di integrare le disposizioni contenute nella predetta ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 al fine di consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attivita' umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio interessato dal sisma; Considerata altresi' la necessita' di provvedere alla suddetta integrazione anche alla luce di sopravvenute esigenze urgenti connesse alle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione e di supporto alle attivita' in corso a cura delle autorita' nepalesi poste in essere dallo Stato italiano ai sensi della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015; Sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Dispone: Art. 1 Ulteriori iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di garantire il supporto alle autorita' della Repubblica federale democratica del Nepal con riferimento alle attivita' in corso nelle zone particolarmente impervie del territorio nepalese finalizzate a fornire l'assistenza alla popolazione presente in tali zone nonche' facilitare il rimpatrio dei cittadini stranieri e' disposto l'invio di un gruppo di intervento composto da funzionari del Dipartimento della protezione civile, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da esperti in interventi in zone impervie individuati dalla Provincia Autonoma di Trento.