IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
  Vista   la   direttiva   2009/28/CE   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo  3
marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192  che,  nelle
successive modificazioni, recepisce  la  direttiva  2010/31/UE  sulla
prestazione energetica nell'edilizia; 
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che  recepisce
la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla  promozione  della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  28  dicembre  2012   recante
«Incentivazione  della  produzione  di  energia  termica   da   fonti
rinnovabili  ed  interventi  di  efficienza  energetica  di   piccole
dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»); 
  Visto    il    decreto    interministeriale    5    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici; 
  Visto    il    decreto    interministeriale    6    luglio     2012
sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e  misure  nazionali  di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano  di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di  emissione  dei  gas
serra e l'aumento del loro assorbimento,  successivamente  modificata
con deliberazione n. 135 dell'11  dicembre  2007  ed  aggiornata  con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che  all'art.  1,
comma  1110,  ha  istituito  un  apposito  Fondo  rotativo   per   il
finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del  Protocollo
di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui  cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre  1997,  reso  esecutivo  dalla
legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  68  del  22
marzo 2003, e successivi aggiornamenti; 
  Visto il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   116,   recante:
«Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea»; 
  Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge  n.  91  del
2014,  che  dispone   «Interventi   urgenti   per   l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici; 
  Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato e' prevista  l'adozione  di
un  decreto  interministeriale  con  cui  definire  i  criteri  e  le
modalita' di concessione, di erogazione e rimborso dei  finanziamenti
a tasso agevolato nonche' le caratteristiche  di  strutturazione  dei
fondi di investimento immobiliare e dei progetti di  investimento  da
questi presentati; 
  Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da  applicare  ai
finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente
ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9  del
decreto-legge n. 91 del 2014; 
  Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
che, nell'istituire  il  Fondo  Kyoto  presso  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A.  (nel  seguito:  CDP  S.p.A.),  rimanda  ad  apposita
convenzione per la definizione delle  modalita'  di  gestione,  dando
facolta' alla stessa  CDP  S.p.A.  di  avvalersi  per  l'istruttoria,
l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti  connessi  alla  gestione  dei
finanziamenti concessi di uno o  piu'  istituti  di  credito,  scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da  assicurare  una  omogenea  e
diffusa copertura territoriale; 
  Vista la Convenzione per le attivita' di gestione del  Fondo  Kyoto
di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare  e  CDP  S.p.A.,  registrata
presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio
108; 
  Visto l'addendum alla convenzione per le attivita' di gestione  del
Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, sottoscritto tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e CDP  S.p.A.  il  10  aprile  2014,
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre  2014,  Reg.
n. 1 - Foglio 3429; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e  dal
regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre  2010,  n.
207 e s.m.i.; 
  Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo del 24 febbraio  1998,  n.  58,  Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria  e
s.m.i.; 
  Visto l'art. 33  del  decreto-legge  del  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazione dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111
(Disposizioni urgenti per la  stabilizzazione  finanziaria),  recante
disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia  scolastica»,  con  particolare  riferimento  all'art.   3
«Competenze  degli  enti  locali»  e  all'art.  8  «Trasferimento  ed
utilizzazione degli immobili»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508  e  s.m.i.,  Riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142,  Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
Uffici di diretta collaborazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua  e  disciplina  i  criteri,  e  le
modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei  finanziamenti  a
tasso agevolato, in  attuazione  dell'art.  9  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi  di  investimento  immobiliare  e  dei  correlati  progetti  di
investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo  per  l'attuazione
del Protocollo  alla  Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui
cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11  dicembre  1997,  istituito
dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296  come
modificato dall'art. 57 del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.  134  (per
brevita' di seguito denominato «Fondo Kyoto»).