IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni"  e  in  particolare  l'articolo  4,  riguardante  la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma  dell'articolo  2,
comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n.  1234/07  e,  in  particolare,  gli
articoli da 61 a 72; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555 della Commissione, del  27  giugno
2008, e successive modifiche relativo all'Organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli  scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore  vitivinicolo  che   si   applica   fino   al   completamento
dell'adozione degli atti  delegati  da  parte  della  Commissione  da
effettuarsi entro il 20 dicembre 2020; 
  Visto il paragrafo 1 dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308,
del 17 dicembre 2013, che stabilisce la possibilita',  per  lo  Stato
membro, di prorogare al 31 dicembre 2020 il  termine  ultimo  per  la
presentazione  della  richiesta  di  conversione   dei   diritti   in
autorizzazioni; 
  Visto, il paragrafo 2 dell'articolo 68 del regolamento  (UE)  1308,
del 17 dicembre 2013, che prevede che le autorizzazioni  concesse  in
seguito alla conversione dei  diritti  hanno  lo  stesso  periodo  di
validita' dei diritti d'impianto da cui hanno origine; 
  Visto il decreto ministeriale  27  luglio  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, modificato dal  decreto
ministeriale 29 luglio 2005,  relativo  a  norme  di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1493/1999 e del regolamento  (CE)  n.  1227/2000,
concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 
  Ritenuto opportuno avvalersi della proroga di cui al  paragrafo  1,
secondo comma, dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Ritenuto  opportuno   uniformare,   come   stabilito   dal   citato
regolamento (UE) n. 1308/2013, la disciplina nazionale in materia  di
validita' dei diritti di reimpianto in modo da non creare  disparita'
tra i titolari degli stessi; 
  Ritenuto  propedeutico,  per  il   passaggio   al   nuovo   sistema
autorizzativo di nuove superfici vitate,  agevolare  lo  scambio  dei
diritti di reimpianto tra i possessori per favorirne prioritariamente
l'utilizzo; 
  Considerata la mancata intesa espressa dalla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano nella seduta del 30 ottobre 2014; 
  Ritenuto necessario adottare il decreto attivando la  procedura  di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281, che prevede il coinvolgimento del Consiglio dei ministri, che
puo' intervenire con deliberazione  motivata,  trascorsi  inutilmente
trenta giorni dalla mancata intesa della Conferenza Stato - Regioni; 
  Vista la delibera motivata del Consiglio dei ministri con la quale,
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, nella seduta del 10 febbraio 2015 e' stato approvato lo
schema  di  decreto  esaminato  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano autorizzando il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali ad adottarlo 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento  (UE)  n.
1308/2013,  il  termine  ultimo  per  presentare  la   richiesta   di
conversione in autorizzazioni dei diritti di  impianto,  concessi  ai
produttori anteriormente al  31  dicembre  2015,  e'  fissato  al  31
dicembre 2020.