Avvertenza: 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 
    Il  testo  delle   note   qui   pubblicato   e'   stato   redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai  sensi  dell'articolo
10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle   disposizioni   sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti  legislativi
qui trascritti. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
    Integrazione all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge  2  luglio
2004, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti  parole:  «o  nella  domenica  compresa   nei   sei   giorni
ulteriori». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
          2 luglio 2004, n. 165, recante: "Disposizioni di attuazione
          dell'articolo  122,  primo  comma,   della   Costituzione",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2004, n.  155,
          come modificato dal presente articolo: 
              «1. Gli organi elettivi delle regioni durano in  carica
          per  cinque  anni,  fatta   salva,   nei   casi   previsti,
          l'eventualita' dello scioglimento anticipato del  Consiglio
          regionale. Il quinquennio  decorre  per  ciascun  Consiglio
          dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi  Consigli
          hanno luogo non  oltre  i  sessanta  giorni  successivi  al
          termine del quinquennio o nella domenica compresa  nei  sei
          giorni ulteriori.».