IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma  354,  che
presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e'
istituito il «Fondo rotativo per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca» (di seguito, anche "FRI"), finalizzato  alla
concessione alle imprese di finanziamenti agevolati  sotto  forma  di
anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;  ii)
al comma 357,  che  con  decreti  interministeriali,  di  natura  non
regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni  economiche
e le modalita' di concessione dei finanziamenti  agevolati;  iii)  al
comma  358,  che  il  tasso  di  interesse  sulle  somme  erogate  in
anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato  con
decreto, di natura non regolamentare, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al  FRI
delle somme ricevute in virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
relativi interessi puo' essere  prevista  la  garanzia  dello  Stato,
secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  23,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo  di  cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il
Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo
per la crescita  sostenibile»  (di  seguito,  anche  «Fondo»)  e  che
individua  le  finalita'  che  il  predetto  Fondo  e'  destinato   a
perseguire; 
  Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge, il quale prevede:  (i)
al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato
art. 23, comma 2, dello  stesso  decreto-legge,  i  programmi  e  gli
interventi destinatari del Fondo possono  essere  agevolati  anche  a
valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi
a valere sullo stesso possono essere assistiti  da  idonee  garanzie;
ii) al comma 3, che, fermo restando quanto previsto  dai  commi  358,
359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  le
risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal
2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate  alle  finalita'
di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel limite  massimo  del  70
per cento; iii) al comma 4, che  con  decreti  interministeriali  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse
non utilizzate del FRI, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto
delle predette risorse tra gli interventi del Fondo; 
  Visto il decreto interministeriale  26  aprile  2013  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, recante  «Modalita'  di  ricognizione  delle  risorse  non
utilizzate del fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30,  comma  4,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; 
  Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante  «Individuazione  delle  priorita',  delle  forme   e   delle
intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per  la
crescita  sostenibile,  ai  sensi  dell'art.   23,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», e, in particolare,  l'art.  18,
comma 6, ai sensi del quale i  programmi  e  i  progetti  destinatari
degli interventi del Fondo possono  essere  agevolati,  limitatamente
alle agevolazioni concesse nella forma del  finanziamento  agevolato,
anche a valere sulle risorse del FRI,  secondo  le  condizioni  e  le
modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della
legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e  all'art.  30,  comma  4,  del
decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi
del comma 356 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.  311  e
successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata
la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti
agevolati e la durata massima del piano di rientro  dei  medesimi  ed
approvata  la  convenzione-tipo  che  regola  i  rapporti  tra  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, emanato  ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del  FRI,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma  358,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  (2014/C  198/01),
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Vista  la  comunicazione  (CE)  COM(2011)  808  definitivo  del  30
novembre 2011, che definisce il nuovo  programma  quadro  dell'Unione
europea  per  il  finanziamento  della  ricerca  e   dell'innovazione
«Orizzonte 2020»; 
  Vista la comunicazione (CE) COM(2012)  341  finale  del  26  giugno
2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; 
    b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui  all'art.  4
del presente decreto; 
    c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    d) «decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    e) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
    f) «decreto 26 aprile  2013»:  il  decreto  26  aprile  2013  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico; 
    g) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato  e  del
finanziamento bancario; 
    h) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; 
    i)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al  soggetto  beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    l) «Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui  all'art.
23 del decreto-legge n. 83/2012; 
    m) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
    n) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    o) «Provvedimenti»: i bandi  ovvero  le  direttive  del  Ministro
dello  sviluppo  economico  emanati  ai  sensi  di  quanto   disposto
dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e  dall'art.  15,
comma 1, del decreto 8 marzo 2013; 
    p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa  alle  agevolazioni
previste da ciascun provvedimento; 
    q) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo
incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013,
sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti.