IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, il quale prevede: i) al comma 354, che presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' istituito il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito, anche "FRI"), finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; ii) al comma 357, che con decreti interministeriali, di natura non regolamentare, sono stabilite, tra l'altro, le condizioni economiche e le modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati; iii) al comma 358, che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da Cassa depositi e prestiti S.p.a. e' determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; iv) al comma 359, che sull'obbligo di rimborso al FRI delle somme ricevute in virtu' del finanziamento agevolato e dei relativi interessi puo' essere prevista la garanzia dello Stato, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito, anche «Fondo») e che individua le finalita' che il predetto Fondo e' destinato a perseguire; Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge, il quale prevede: (i) al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del FRI e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; ii) al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, nel limite massimo del 70 per cento; iii) al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del FRI, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo; Visto il decreto interministeriale 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», e, in particolare, l'art. 18, comma 6, ai sensi del quale i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del FRI, secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012; Vista la delibera del CIPE 15 luglio 2005, n. 76, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e la durata massima del piano di rientro dei medesimi ed approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra Cassa depositi e prestiti S.p.a. e il sistema bancario; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul FRI, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Vista la comunicazione (CE) COM(2011) 808 definitivo del 30 novembre 2011, che definisce il nuovo programma quadro dell'Unione europea per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione «Orizzonte 2020»; Vista la comunicazione (CE) COM(2012) 341 finale del 26 giugno 2012, che delinea la strategia europea per le tecnologie abilitanti; Decretano: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana; b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto; c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; d) «decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; e) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; f) «decreto 26 aprile 2013»: il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico; g) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario; h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI; i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; l) «Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012; m) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; n) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; o) «Provvedimenti»: i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013; p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento; q) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti.