IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli  2  e  3,
specifica le competenze del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle
politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al  Comitato  stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi  generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in   sede
comunitaria   per   il   coordinamento   delle    iniziative    delle
Amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali
per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  comunitari   e
nazionali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante   il
regolamento sull'organizzazione e sulle procedure amministrative  del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987; 
  Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G.U. n.
257/1999), concernente il  riordino  delle  competenze  del  Comitato
stesso che trasferisce, tra l'altro, al  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio   e   della   programmazione   economica   (ora    Ministero
dell'economia e delle finanze) la  determinazione,  d'intesa  con  le
Amministrazioni  competenti,  della  quota  nazionale  pubblica   dei
programmi,  progetti  e  altre  iniziative  cofinanziate  dall'Unione
europea; 
  Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,
che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le  funzioni
di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30
luglio  1999,  n.  300,  relative  alla  programmazione  economica  e
finanziaria, al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo
sviluppo economico territoriale e settoriale  e  delle  politiche  di
coesione, esercitando a tal fine le funzioni attribuite  dalla  legge
in  materia  di  strumenti   di   programmazione   negoziata   e   di
programmazione  dell'utilizzo  dei  fondi   strutturali   comunitari,
prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri  o  il
Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.125,
che, al fine di assicurare il perseguimento delle  finalita'  di  cui
all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare  l'azione
di  programmazione,  coordinamento,  sorveglianza  e  sostegno  della
politica  di  coesione,  istituisce   l'Agenzia   per   la   coesione
territoriale,  di  seguito  denominata  «Agenzia»,  sottoposta   alla
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri  o  del  Ministro
delegato, prevedendo  tra  l'altro  che  le  funzioni  relative  alla
politica di coesione siano ripartite tra la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e la citata Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
  Visti in particolare i commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1  della
predetta legge  n.  147/2013,  i  quali  disciplinano  i  criteri  di
cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020  e  il
relativo monitoraggio,  nonche'  i  criteri  di  finanziamento  degli
interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali; 
  Considerato in particolare che il  predetto  comma  240  stabilisce
che,  alla   copertura   degli   oneri   relativi   alla   quota   di
cofinanziamento   nazionale   pubblica   relativa   agli   interventi
cofinanziati dall'Unione europea per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020  a  valere  sulle  risorse  dei  Fondi  strutturali  e   di
investimento europei, nei programmi  operativi  a  titolarita'  delle
Regioni e delle Province autonome, concorre il Fondo di rotazione  di
cui alla richiamata legge n. 183/1987, nella misura  massima  del  70
per cento degli importi previsti nei  piani  finanziari  dei  singoli
programmi regionali, mentre la restante quota del 30 per cento  e'  a
carico dei bilanci delle Regioni e delle Province  autonome,  nonche'
degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi; 
  Considerato inoltre che il successivo  comma  241  prevede  che  il
detto Fondo di rotazione concorra integralmente per gli interventi  a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato; 
  Considerato altresi' che il comma  242  dell'art.  1  della  citata
legge n. 147/2013 prevede, tra l'altro, che  il  Fondo  di  rotazione
concorra, nei limiti delle proprie disponibilita',  al  finanziamento
degli oneri relativi all'attuazione  degli  interventi  complementari
rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali  dell'Unione
europea  2014/2020,   inseriti   nell'ambito   della   programmazione
strategica  definita  con  l'Accordo   di   partenariato   2014/2020,
prevedendo anche - al fine di  massimizzare  le  risorse  destinabili
agli interventi complementari - che le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano  possano  concorrere  al  finanziamento  degli
stessi con risorse a carico dei rispettivi bilanci; 
  Visto il Regolamento  (UE,  EURATOM)  n.  1311/2013  del  Consiglio
dell'Unione europea del 2 dicembre 2013,  che  stabilisce  il  quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 
  Visti i Regolamenti (UE) n. 1299, n. 1301, n. 1303, n.  1304  e  n.
1305 del 17 dicembre 2013 e il Regolamento (UE) n. 508 del 15  maggio
2014, recanti disposizioni comuni e specifiche sui Fondi  strutturali
e di investimento europei - Fondi SIE; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD); 
  Vista la nota ARES(2013) n. 3779289 del 20 dicembre  2013  e  vista
altresi' la conseguente decisione di esecuzione della Commissione del
3 aprile 2014 (2014/190/UE), notificata con il numero  C(2014)  2082,
che fissa, tra l'altro, la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro
delle risorse globali del Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  del
Fondo sociale europeo, della dotazione specifica per  l'iniziativa  a
favore dell'occupazione giovanile,  nonche'  l'elenco  delle  regioni
ammissibili, gli importi da  trasferire  dalle  dotazioni  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione  del  16  giugno
2014 (2014/366/EU), come modificata  dalla  decisione  di  esecuzione
della Commissione del 17 novembre 2014 (2014/805/EU), che  istituisce
l'elenco dei programmi di cooperazione e indica l'importo globale del
sostegno complessivo del Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  per
ciascun   programma    nell'ambito    dell'obiettivo    "Cooperazione
territoriale europea" per il periodo 2014/2020; 
  Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata nella seduta
del 16 aprile 2014 - repertorio atti n. 44/CU  -  sulla  proposta  di
Accordo  di  partenariato  relativo  alla  programmazione  dei  Fondi
strutturali 2014/2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
aprile 2014 (G.U. n. 122/2014), che conferisce al Sottosegretario  di
Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  Segretario  del
Consiglio dei ministri, la delega a esercitare le funzioni di cui  al
richiamato art. 7 del decreto-legge n. 78/2010, come convertito dalla
citata legge n. 122/2010,  prevedendo  che,  ai  fini  dell'esercizio
delle predette funzioni, lo stesso  Sottosegretario  si  avvalga  del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014 (G.U. n. 15/2015) che, in attuazione dell'art.  10  del
citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione; 
  Visto l'Accordo  di  partenariato  Italia  adottato  con  decisione
esecutiva  in  data  29  ottobre  2014  dalla  Commissione   europea,
concernente la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento
europei  per  il  periodo  2014-2020,  che  -  ai  sensi  del  citato
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
- contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa  di  ciascun
Fondo per programma; 
  Considerato che nell'odierna seduta questo Comitato ha preso atto -
ai sensi di quanto previsto al punto  2  della  propria  delibera  18
aprile 2014, n. 18 (G.U. n. 209/2014) - dell'Accordo di  Partenariato
adottato dalla Commissione europea per il periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  Considerata l'esigenza di definire i criteri per la  determinazione
del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi cofinanziati dal
Fondo europeo per lo sviluppo regionale  (FESR),  dal  Fondo  sociale
europeo (FSE), dal Fondo europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale
(FEASR), dal Fondo europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca
(FEAMP), dei programmi cofinanziati nell'ambito  della  «Cooperazione
Territoriale Europea», compresi quelli finanziati  con  lo  strumento
europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA  II),
del Fondo europeo  per  gli  aiuti  agli  indigenti  (FEAD)  e  della
Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (YEI); 
  Tenuto conto degli obblighi in materia di  addizionalita'  previsti
dall'art. 95 del piu' volte citato Regolamento (UE) n. 1303/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Considerata la necessita'  di  assicurare  l'efficace  monitoraggio
sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari  2014-2020  e
sull'utilizzo  delle  relative  risorse   finanziarie,   nonche'   di
prevedere idonei meccanismi di  coordinamento,  impulso  e  vigilanza
sull'attivazione, a cura  delle  Autorita'  competenti,  di  efficaci
sistemi di gestione e  di  controllo  compatibili  con  la  normativa
comunitaria; 
  Viste le note del Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale n.  4459
del 16 ottobre 2014 e n. 4710 del  27  ottobre  2014  e  la  relativa
documentazione allegata predisposta dal Dipartimento per lo  sviluppo
e la coesione economica, concernenti la proposta di delibera  per  la
definizione dei criteri di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  dei
Programmi europei relativi al periodo 2014-2020 e  la  programmazione
degli interventi complementari di cui al  richiamato  art.  1,  comma
242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato; 
  Tenuto conto che nella seduta del 10 novembre 2014 questo  Comitato
ha approvato la suddetta proposta, subordinando -  in  considerazione
della materia trattata - la formalizzazione della  relativa  delibera
all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni; 
  Considerato che, nella seduta del 13 novembre 2014,  la  Conferenza
Stato-Regioni ha espresso il proprio parere favorevole  sulla  citata
proposta  di  delibera,  condizionandolo  al  recepimento  di  alcune
osservazioni e istanze emendative presentate nel corso  della  seduta
stessa; 
  Considerato  che,  tra  l'altro,  la  Conferenza  Stato-Regioni  ha
condizionato il proprio parere favorevole a che il Fondo di rotazione
assicuri per la regione Campania un importo di 320 milioni  di  euro,
quale   riequilibrio   finanziario   delle   risorse    riprogrammate
nell'ambito del Piano di Azione e coesione dai decreti del  Ministero
dell'economia e delle finanze 7 agosto 2013, numeri 47 e 48 (G.U.  n.
195/2013); 
  Vista la successiva nota n. 5333 del 25 novembre 2014 con la  quale
il  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri con delega alla coesione territoriale ha pertanto presentato
un aggiornamento della suddetta proposta, che  recepisce  gran  parte
delle istanze emendative formulate dalla Conferenza Stato-Regioni,  e
in particolare la previsione che il Fondo di  rotazione  assicuri  la
copertura per il riequilibrio finanziario della Regione Campania; 
  Vista altresi' la nota n. 5700 del 10  dicembre  2014,  in  cui  il
citato Sottosegretario  con  delega  alla  coesione  territoriale  ha
espresso  l'opportunita'  di  sottoporre   la   proposta   aggiornata
all'esame del Comitato, in considerazione delle modifiche - anche  di
carattere sostanziale - formulate dalla  Conferenza  Stato-Regioni  e
recepite nella proposta stessa; 
  Ritenuto di poter accogliere la suddetta proposta  aggiornata,  nei
termini ivi indicati, che recepisce parzialmente le istanze  espresse
nel parere della Conferenza Stato-Regioni; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista  la  nota  n.  4749  del  10   novembre   2014,   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  le
relative osservazioni e prescrizioni; 
  Vista la  odierna  nota  n.  422,  predisposta  congiuntamente  dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base della odierna seduta del
Comitato; 
  Su proposta del Sottosegretario alla Presidenza del  Consiglio  con
delega  alla  coesione  territoriale,  d'intesa  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
1. Criteri di cofinanziamento nazionale dei Programmi europei per  il
  ciclo di programmazione 2014-2020 
  In  corrispondenza  delle  risorse  assegnate  dall'Unione  europea
nell'ambito degli «Investimenti per la crescita e l'occupazione»  per
il ciclo di programmazione 2014-2020 ai Fondi FESR (Fondo europeo  di
sviluppo regionale) e FSE (Fondo sociale  europeo),  al  FEAD  (Fondo
europeo di aiuti agli indigenti), al Fondo per la YEI (Iniziativa per
l'occupazione  dei  giovani),  ai  Programmi  per  la   «Cooperazione
territoriale europea», compresi quelli finanziati  con  lo  strumento
europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla preadesione (IPA  II),
il cofinanziamento pubblico di  parte  nazionale  e'  assicurato,  ai
sensi dell'art. 1, commi 240 e 241, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147 (legge di stabilita' 2014) richiamata in  premessa,  mediante  il
ricorso al  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
comunitarie, di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (di
seguito denominato Fondo di rotazione), nei  limiti  della  dotazione
del Fondo stesso, come stabilita nella tabella E allegata alla citata
legge n. 147/2013, e alle risorse attivabili nell'ambito dei  bilanci
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 
  All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di  rotazione  di
cui alla citata legge n. 183/1987 in favore di ciascun  programma  si
provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente
decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione  economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (G.U.
n. 129/2000). 
  Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per
effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di
cui all'art. 86 del Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013,  nonche'  delle  altre
fattispecie  di  riduzione  ovvero  di  soppressione  dei  contributi
previste dallo  stesso  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  comportano
corrispondenti riduzioni degli importi di  cofinanziamento  a  carico
del Fondo di rotazione,  stabilite  con  decreti  direttoriali  della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti
finanziari  con  l'Unione  europea  (RGS,  IGRUE),  con   conseguente
recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza. 
  Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e  gli  altri
enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per  i  programmi
di   rispettiva   competenza,   l'effettivita'   degli    oneri    di
cofinanziamento  a  proprio  carico,  mediante   l'attivazione,   nei
rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie. 
1.1 Programmazione FESR e FSE (Fondo europeo di sviluppo regionale  e
  Fondo sociale europeo) 
  Il cofinanziamento nazionale  a  carico  delle  predette  fonti  e'
stabilito, per distinte aree territoriali e in  coerenza  con  quanto
definito nell'intesa sancita in sede di  Conferenza  unificata  nella
seduta del 16 aprile 2014 sulla proposta di Accordo  di  partenariato
relativo alla programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, come di
seguito indicato: 
    Regioni meno  sviluppate  (territori  della  Campania,  Calabria,
Basilicata, Puglia e Sicilia): 
      per i Programmi operativi nazionali, cofinanziati  dal  FESR  e
dal FSE, il cofinanziamento nazionale  pubblico  e'  stabilito  nella
misura massima del 45 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota
comunitaria  piu'  cofinanziamento  nazionale)  ed  e'  modulato  nel
rispetto delle soglie  minime  fissate  dai  regolamenti  comunitari,
comunque non  inferiori  al  25%  della  spesa  pubblica  totale.  La
relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del Fondo  di
rotazione; 
      per i Programmi operativi regionali, cofinanziati  dal  FESR  e
dal FSE, il cofinanziamento nazionale  pubblico  e'  stabilito  nella
misura massima del 50 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota
comunitaria  piu'  cofinanziamento  nazionale)  ed  e'  modulato  nel
rispetto delle soglie  minime  fissate  dai  regolamenti  comunitari,
comunque non  inferiori  al  25%  della  spesa  pubblica  totale.  La
relativa copertura  finanziaria  e'  posta  a  carico  del  Fondo  di
rotazione in misura pari  al  70  per  cento  della  quota  nazionale
pubblica. La restante quota del 30 per cento  fa  carico  ai  bilanci
delle  regioni  e/o  degli  altri  Enti  pubblici   partecipanti   ai
programmi. 
  Per far fronte ad alcune  specificita'  regionali  nell'area  delle
Regioni meno sviluppate, il Fondo di rotazione assicura la  copertura
delle risorse necessarie  per  il  riequilibrio  finanziario  per  la
regione Campania di cui ai  decreti  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze numeri 47 e 48 del 2013, nei limiti dell'importo di 320
milioni di euro. All'assegnazione di tali  risorse  in  favore  della
Regione Campania si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto
ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della
programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base  di  apposita
richiesta della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Dipartimento
per  le  politiche  di  coesione.  Le  risorse  per  il  riequilibrio
finanziario potranno essere utilizzate,  per  i  programmi  operativi
della regione Campania, in aggiunta  alla  quota  di  cofinanziamento
nazionale ovvero per ridurre l'apporto del  bilancio  regionale  alla
quota di cofinanziamento nazionale. 
    Regioni  in  transizione  (territori   dell'Abruzzo,   Molise   e
Sardegna): 
      per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e  dal
FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella  misura
massima  del  50  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a totale carico del Fondo di rotazione; 
      per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e  dal
FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico e' stabilito nella  misura
massima  del  50  per  cento  della  spesa  pubblica  totale   (quota
comunitaria piu' cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura
finanziaria e' posta a carico del Fondo  di  rotazione  nella  misura
pari al 70 per cento della  quota  nazionale  pubblica.  La  restante
quota del 30 per cento e' posta a carico dei  bilanci  delle  Regioni
e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi. 
    Regioni piu' sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna,
Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano): 
      per i Programmi operativi nazionali, finanziati dal FESR e  dal
FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico e' indicativamente pari al
50 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota  comunitaria  piu'
cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura  finanziaria  e'
posta a totale carico del Fondo di rotazione; 
      per i Programmi operativi regionali, finanziati dal FESR e  dal
FSE, il cofinanziamento nazionale pubblico e' indicativamente pari al
50 per cento della spesa  pubblica  totale  (quota  comunitaria  piu'
cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura  finanziaria  e'
posta a carico del Fondo di rotazione nella misura  pari  al  70  per
cento della quota nazionale pubblica. La restante quota  del  30  per
cento e' posta a carico dei bilanci  delle  Regioni,  delle  Province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  e/o  degli  altri  Enti  pubblici
partecipanti ai programmi. 
1.2 Programmazione FEASR 
  Per i Programmi  operativi  nazionali,  finanziati  dal  FEASR,  il
cofinanziamento nazionale pubblico e' pari  al  55  per  cento  della
spesa  pubblica  totale  (quota  comunitaria   piu'   cofinanziamento
nazionale). La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota  pubblica  nazionale
eccedente  tale  percentuale  e'  posta   a   carico   del   bilancio
dell'Amministrazione titolare del programma. 
    Regioni meno  sviluppate  (territori  della  Campania,  Calabria,
Basilicata, Puglia e Sicilia): 
      per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR),  finanziati
dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico e' pari al 39,50 per
cento  della  spesa   pubblica   totale   (quota   comunitaria   piu'
cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura  finanziaria  e'
posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per  cento
della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa
carico ai bilanci delle Regioni. L'eventuale quota nazionale pubblica
eccedente la percentuale del 39,50 per  cento  della  spesa  pubblica
totale e' posta a carico dei bilanci delle medesime Regioni. 
    Regioni  in  transizione  (territori   dell'Abruzzo,   Molise   e
Sardegna): 
      per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR),  finanziati
dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico e' pari  al  52  per
cento  della  spesa   pubblica   totale   (quota   comunitaria   piu'
cofinanziamento nazionale).  La  relativa  copertura  finanziaria  e'
posta a carico del Fondo di rotazione nella misura  pari  al  70  per
cento della quota nazionale pubblica. La restante quota  del  30  per
cento e' posta a carico dei bilanci delle Regioni. L'eventuale  quota
pubblica nazionale eccedente la percentuale del 52  per  cento  della
spesa pubblica totale, e' posta a carico dei bilanci  delle  predette
Regioni. 
    Regioni piu' sviluppate (territori della Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia  Giulia,  Emilia  Romagna,
Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano): 
      per i Programmi di sviluppo rurale regionali (PSR),  finanziati
dal FEASR, il cofinanziamento nazionale pubblico e' pari al 56,88 per
cento della spesa pubblica totale, ad eccezione della Liguria e della
Provincia  Autonoma  di  Trento,  per  le  quali  il  cofinanziamento
nazionale pubblico e' pari al 57,02 per cento  della  spesa  pubblica
totale. La relativa copertura finanziaria e' posta a carico del Fondo
di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota  nazionale
pubblica. La restante quota del 30 per cento e' posta  a  carico  dei
bilanci delle Regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente il 56,88  per
cento della spesa pubblica totale (e il 57,02 per cento  della  spesa
pubblica totale limitatamente alla Regione Liguria e  alla  Provincia
Autonoma di Trento), e' posta a carico  dei  bilanci  delle  predette
Regioni e Province Autonome. 
1.3 Programmazione FEAMP 
  Per il Programma operativo  nazionale,  finanziato  dal  FEAMP,  il
cofinanziamento nazionale pubblico e' cosi' definito: 
    per le misure relative allo  sviluppo  sostenibile  della  pesca,
dell'acquacoltura delle zone di pesca, nonche' per le misure relative
alla  commercializzazione  e  alla  trasformazione  e  all'assistenza
tecnica di cui ai capi I, II, III, IV e VII del titolo V del Reg.  UE
n. 508/2014 citato in premessa, ad eccezione dell'art. 67, e  per  le
misure relative alla piccola e media impresa (PMI)  di  cui  al  capo
VIII  del  titolo  V  del  predetto  Regolamento  il  cofinanziamento
nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 50 per cento
della spesa pubblica totale (quota comunitaria  piu'  cofinanziamento
nazionale). La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione per  le  misure  gestite  dallo  Stato,
mentre per le misure a gestione regionale il 70 per cento e' a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione e la restante  quota  del
30 per cento a carico dei bilanci  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale
eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale
e' posta a  carico  al  bilancio  dell'Amministrazione  titolare  del
programma; 
    per le misure di controllo ed esecuzione di cui all'art.  76  del
Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale  pubblico  e'
pari al 10 per cento della spesa pubblica totale  (quota  comunitaria
piu' cofinanziamento nazionale), ad eccezione  della  misura  di  cui
alla lettera e) della predetta norma, per la quale il cofinanziamento
nazionale pubblico e' pari al  30  per  cento  della  spesa  pubblica
totale. La relativa copertura finanziaria e' posta  a  totale  carico
del  Fondo  di  rotazione.  L'eventuale  quota   pubblica   nazionale
eccedente  le  predette  percentuali  e'   a   carico   al   bilancio
dell'Amministrazione titolare del programma; 
    per le misure relative alla raccolta dati  di  cui  art.  77  del
Regolamento UE n. 508/2014 il cofinanziamento nazionale  pubblico  e'
pari al 20 per cento della spesa pubblica totale  (quota  comunitaria
piu' cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria e'
posta a totale carico  del  Fondo  di  rotazione.  L'eventuale  quota
pubblica nazionale eccedente tale misura  e'  a  carico  al  bilancio
dell'Amministrazione titolare del programma; 
    per le misure relative al sostegno dell'aiuto di magazzinaggio di
cui all'art. 67 del  Regolamento  UE  n.  508/2014  non  e'  previsto
cofinanziamento nazionale pubblico. 
1.4 Programmi per gli aiuti europei agli indigenti - Fondo FEAD 
  Per il Programma operativo nazionale, finanziato dal FEAD (Fondo di
aiuti  europei  in  favore  degli  indigenti),   il   cofinanziamento
nazionale pubblico e' stabilito nella misura massima del 15 per cento
della spesa pubblica totale (quota comunitaria  piu'  cofinanziamento
nazionale). La relativa  copertura  finanziaria  e'  posta  a  totale
carico del Fondo di rotazione. 
1.5 Iniziativa per l'occupazione Giovanile - Fondi YEI ed FSE 
  Per  il  Programma  operativo   nazionale   YEI   (Iniziativa   per
l'Occupazione Giovani), la spesa pubblica totale e' finanziata  nella
misura del 37,5 per cento dal Fondo YEI e nella misura del  37,5  per
cento dal Fondo sociale europeo (FSE). Il restante 25  per  cento  di
cofinanziamento nazionale pubblico e' posto a totale carico del Fondo
di rotazione. 
1.6 Programmi della Cooperazione territoriale europea 
  Per i programmi di cooperazione  territoriale  europea  di  cui  e'
parte la Repubblica  italiana,  compresi  quelli  finanziati  con  lo
strumento europeo di vicinato (ENI) e di assistenza alla  preadesione
(IPA II) con  autorita'  di  gestione  italiana,  il  cofinanziamento
nazionale e'  indicativamente  pari  al  15  per  cento  della  spesa
pubblica totale (quota comunitaria piu'  cofinanziamento  nazionale).
La relativa copertura finanziaria e' posta a totale carico del  Fondo
di rotazione, eccetto la quota nazionale a carico  dei  privati,  nei
programmi in cui viene prevista. 
  Per  i  programmi  di  cooperazione  territoriale,  la   Ragioneria
generale dello Stato - IGRUE nomina il  rappresentante  italiano  nei
gruppi  di  controllori  che  verranno  istituiti  per  assistere  le
Autorita' di audit, in base  all'art.  25  del  Regolamento  (CE)  n.
1299/2013. 
1.7 Riepilogo delle dotazioni finanziarie 
  La dotazione finanziaria complessiva del cofinanziamento  nazionale
dei Programmi europei 2014-2020, con  la  relativa  ripartizione  per
programmi e per aree territoriali e' indicata nella tabella  allegata
alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 
2. Programmi di azione e coesione 
  Al perseguimento delle finalita' strategiche dei Fondi  strutturali
e di investimento europei della programmazione  2014/2020  concorrono
anche gli interventi attivati a livello nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 242,  della  citata  legge  n.  147/2013,  in  funzione  del
rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e  ai
fini   del   maggiore   impatto   degli   interventi   operativi    e
dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso  la  tecnica
dell'overbooking. 
  Tali interventi,  che  includono  anche  quanto  in  tema  previsto
dall'Accordo di partenariato, sono previsti nell'ambito di  programmi
di azione e coesione, i cui contenuti sono definiti,  sulla  base  di
comuni indirizzi di impostazione e articolazione, in partenariato tra
le Amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di  coordinamento
dei Fondi SIE e le  singole  Amministrazioni  interessate,  sotto  il
coordinamento dell'Autorita' politica delegata per  le  politiche  di
coesione territoriale. I Programmi di azione e coesione sono adottati
con delibera di questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei
Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  I  programmi  di  azione  e  coesione  sono   finanziati   con   le
disponibilita' del piu' volte citato Fondo di rotazione,  nei  limiti
della dotazione del Fondo stesso,  come  stabilita  nella  tabella  E
allegata al bilancio dello Stato per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020,  al  netto  delle  assegnazioni  attribuite  a  titolo  di
cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria. 
  Le risorse del Fondo di  rotazione  resesi  disponibili  a  seguito
dell'adozione,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  di
Programmi  operativi  con  un  tasso  di  cofinanziamento   nazionale
inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per  le
Amministrazioni centrali), concorrono al finanziamento dei  programmi
di azione e coesione destinati ai medesimi territori. 
  Le  Amministrazioni  interessate  possono  integrare  la  dotazione
finanziaria dei programmi di azione e coesione come  sopra  definita,
con l'attivazione di  specifiche  risorse  a  carico  dei  rispettivi
bilanci. 
  Appositi  programmi  di  azione  e  coesione   a   titolarita'   di
Amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per  la  messa  in
opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione
di adeguati sistemi di gestione e controllo dei programmi  comunitari
2014/2020, nonche' per lo  svolgimento  delle  attivita'  a  sostegno
della governance di quelli dell'obiettivo  Cooperazione  territoriale
europea. Ulteriori programmi, nei limiti complessivi della  dotazione
del Fondo, potranno essere definiti nel rispetto delle  finalita'  di
cui al presente paragrafo. 
  L'esecuzione dei programmi di azione e coesione si basa su  sistemi
di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace
raggiungimento   degli   obiettivi,    il    monitoraggio    continuo
sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della
normativa nazionale e comunitaria applicabile, la  regolarita'  delle
spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi di  azione  e
coesione includono un allegato che riporta la  descrizione  analitica
del relativo sistema di gestione e controllo. 
  Le Amministrazioni titolari dei  programmi  di  azione  e  coesione
assicurano  la  rilevazione  periodica  dei   dati   di   avanzamento
finanziario, fisico e procedurale a livello  di  singola  operazione,
alimentando regolarmente  il  sistema  unico  di  monitoraggio  della
Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE. 
  I  programmi  di  azione  e  coesione  adottati  dovranno  comunque
concludere la propria attuazione entro  la  data  gia'  prevista  dai
Regolamenti per la conclusione dei  programmi  comunitari  del  ciclo
2014-2020. 
  Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati,
consistenti in  variazioni  della  dotazione  finanziaria  o  in  una
revisione   degli   obiettivi    strategici,    ivi    comprese    le
riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono
approvate   con   delibera   di   questo   Comitato,   su    proposta
dell'Amministrazione  avente  il  coordinamento  dei  Fondi  SIE   di
riferimento,  in  partenariato  con  le  Regioni  interessate.   Alle
rimodulazioni interne ai programmi stessi,  che  non  comportino  una
revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione
finanziaria, si provvede  di  comune  accordo  tra  l'Amministrazione
titolare del programma stesso e  l'Amministrazione  responsabile  del
coordinamento del Fondo SIE di riferimento. 
    Roma, 28 gennaio 2015 
 
                                                Il Ministro           
                                        dell'economia e delle finanze 
                                         con funzioni di presidente   
                                                   Padoan             
 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev.  n.
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